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AS 2000 1367

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (Sistema informatizzato comune)

Modifica del 18 giugno 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19971, decreta:

I La legge federale del 7 ottobre 19942 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione è modificata come segue:

Titolo Aggiungere l’abbreviazione «LUC»

Art. 11 cpv. 1 1 Gli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione gestiscono un siste- ma informatizzato comune, per svolgere i compiti loro affidati. In tale sistema, i dati sono repertoriati secondo le diverse categorie criminologiche. Nel concedere il di- ritto d’accesso alle diverse categorie di dati si devono considerare i bisogni di colla- borazione dei diversi uffici centrali secondo la presente legge.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999 Consiglio nazionale, 18 giugno 1999 Il presidente: Rhinow La presidente: Heberlein Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker