AS 2000 1369
Ordinanza sul sistema d'informazione degli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione
Ordinanza sul sistema d’informazione degli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (Ordinanza JANUS)
del 17 maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1 e 15 della legge fe- derale del 7 ottobre 19941 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confede- razione (LUC), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzazione del sistema d’informa- zione comune degli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (JA- NUS).
Art. 2 Scopo del sistema d’informazione JANUS serve a facilitare: a. i compiti legali d’informazione, coordinamento e analisi degli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (Uffici centrali); b. l’esecuzione di indagini preliminari e inchieste di polizia giudiziaria nell’am- bito delle competenze materiali degli Uffici centrali; c. la collaborazione degli Uffici centrali con le autorità cantonali preposte al perseguimento penale e con i servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni, nella misura in cui partecipino nell’ambito delle loro competenze alla lotta contro la criminalità intercantonale e internazionale; d. la collaborazione degli Uffici centrali con le autorità di Stati esteri nella lotta contro la criminalità internazionale; e. l’amministrazione dei documenti e fascicoli degli Uffici centrali.
RS 360.2 1 RS 360; RU 2000 1376
2000-0421 1369
Ordinanza JANUS RU 2000
Art. 3 Campo d’applicazione In JANUS sono registrati i dati necessari all’adempimento dei compiti di cui all’ar- ticolo 2 LUC e che concernono i seguenti ambiti di competenza degli Uffici centrali: a. la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti secondo l’articolo 29 della legge del 3 ottobre 1951 2 sugli stupefacenti e gli articoli 9 e 10 LUC; b. la lotta contro il crimine organizzato secondo gli articoli 7 e 8 LUC; c. la lotta contro la falsificazione delle monete secondo la Convenzione inter- nazionale del 20 aprile 19293 per la lotta contro la falsificazione delle mo- nete; d. la lotta contro la tratta degli esseri umani secondo l’Accordo internazionale del 18 maggio 19044 inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche, secondo la Convenzione internazionale del 4 maggio 19105 per la repressione della tratta delle bianche, secondo la Convenzione internazionale del 30 settembre
19216 per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli e la Conven-
zione internazionale dell’11 ottobre 19337 concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni; e. la lotta contro la diffusione delle pubblicazioni oscene secondo l’Accordo internazionale del 4 maggio 19108 per reprimere la diffusione delle pubbli- cazioni oscene e secondo la Convenzione internazionale del 12 settembre
19239 per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni
oscene.
Art. 4 Struttura di JANUS JANUS è composto dei seguenti sottosistemi: a. «Persone e precedenti» (PV), in cui sono registrati dati e informazioni sulle persone e i precedenti che le riguardano, raccolti nell’ambito di indagini preliminari, di indagini di polizia giudiziaria oppure di fonti accessibili al pubblico; b. «Giornale» (JO), in cui sono registrate, su ogni caso, informazioni raccolte nell’ambito di indagini preliminari, indagini di polizia giudiziaria oppure di fonti accessibili al pubblico (in particolare sorveglianza di telecomunicazio- ni, osservazioni, verbali d’inchiesta); c. «Controllo delle pratiche e delle scadenze » (GT), in cui sono registrate le informazioni necessarie per il controllo delle pratiche;
2 RS 812.121 3 RS 0.311.51 4 RS 0.311.31 5 RS 0.311.32 6 RS 0.311.33 7 RS 0.311.34 8 RS 0.311.41 9 RS 0.311.42
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d. «Informazioni generali» (ER), in cui sono registrate altre informazioni utili e necessarie per l’adempimento dei compiti quali dati di elenchi telefonici, estratti di giornale, descrizione delle competenze degli uffici oppure dati de- sunti da fonti accessibili al pubblico; e. «Lessici tecnici, repertori e metodi operativi nel settore della criminalità» (TL); f. «Rapporto di situazione» (LA), in cui sono registrati i rapporti sulla situa- zione nazionale e internazionale; g. «Analisi» (AN), in cui sono registrati i risultati dei mandati di analisi; h. «Blüte» (BL), in cui sono registrati tutti i tipi di valuta falsa e i metodi ope- rativi di falsificazione.
Art. 5 Struttura dei sottosistemi «Persone e precedenti» e «Giornale»
1 Il sottosistema «Persone e precedenti» (PV) comprende:
a. i dati di base relativi all’identità delle persone; b. i precedenti, vale a dire dati relativi ai fatti, classificati secondo categorie di reati; c. i sottocampi che permettono tra l’altro di marcare gli elementi di confronto, segnatamente con terzi, nel testo di un precedente e di effettuare consulta- zioni in base a tali elementi di confronto. L’elenco completo dei sottocampi figura nell’allegato 110.
2 Il sottosistema «Giornale» comprende:
a. l’intestazione: i dati relativi ai giornali allestiti nell’ambito di una pratica; b. iscrizioni: dati in merito ai fatti. 3 I dati di base con relativi precedenti oppure l’intestazione con relative iscrizioni costituiscono assieme un blocco di dati. 4 Nei sottosistemi «Persone e precedenti» e «Giornale», i dati raccolti nell’ambito di un’indagine preliminare, di un’indagine di polizia giudiziaria dopo l’apertura da parte di un’autorità istruttoria o di fonti accessibili al pubblico sono classificate in tre categorie distinte.
Art. 6 Dati trattati 1 Per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti sono trattati in JANUS soltanto i dati concernenti persone sospettate di esercitare tale traffico, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto. I dati riguardanti le persone che si limitano a con- sumare stupefacenti non sono registrati. 2 Per la lotta contro la criminalità organizzata sono trattati i dati concernenti:
10 Gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale e nella Raccolta sistematica delle leggi federali. Gli stampati separati sono ottenibili presso l’EDMZ, 3003 Berna.
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a. organizzazioni per le quali sussiste un sospetto sufficientemente fondato che si tratti di associazioni criminali ai sensi dell’articolo 260ter del Codice pe- nale11; b. persone nei riguardi delle quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che preparino, commettano o sostengano reati per i quali si presume la par- tecipazione di una organizzazione ai sensi della lettera a; c. persone nei riguardi delle quali sussistono sospetti sufficientemente fondati che appartengano o sostengano un’organizzazione ai sensi della lettera a. 3 Per la lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la diffusione di pubblicazioni oscene sono trattati in JANUS i dati relativi a persone sospettate di esercitare tali attività delittuose, di esservi implicate, di parteciparvi o di trarne profitto. 4 I dati relativi a terzi su cui non sono stati raccolti dati di base, possono essere trat- tati in JANUS soltanto se necessario per il raggiungimento degli scopi citati nell’ar- ticolo 2. 5 I dati derivati da fonti accessibili al pubblico possono essere registrati nei sottosi- stemi «Persone e precedenti» e «Giornale», nella misura in cui vi sia un nesso con dati o casi già registrati giusta i capoversi 1-3. 6 Soltanto i dati elencati nel catalogo (allegato 112) possono essere trattati in JANUS.
Art. 7 Provenienza dei dati I dati memorizzati in JANUS provengono da: a. indagini di polizia della Confederazione e dei Cantoni effettuate prima dell’apertura di un’indagine di polizia giudiziaria; b. indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità cantonali di persegui- mento penale e di polizia; c. indagini di polizia giudiziaria condotte da autorità federali di perseguimento penale e di polizia; d. organi di sicurezza della Confederazione secondo la legge federale del 21 marzo 199713 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); e. notificazioni conformemente agli articoli 2 lettere b-d, 4, 8 capoverso 1 e 10 LUC; f. verificazioni effettuate nell’ambito di procedure d’assistenza giudiziaria per l’assunzione di prove; g. fonti accessibili al pubblico.
11 RS 311.0 12 Gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale e nella Raccolta sistematica delle leggi federali. Gli stampati separati sono ottenibili presso l’EDMZ, 3003 Berna. 13 RS 120
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Art. 8 Diritto d’essere informati delle persone interessate Le domande d’informazione concernenti i dati registrati in JANUS sono rette dall’articolo 14 LUC.
Art. 9 Intranet L’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) mette a disposizione degli utenti del sistema JANUS, un sistema di comunicazione a circuito chiuso denominato JANUS Intranet. Detto sistema è codificato. Si compone di un Intranet e di una posta elet- tronica. I dati di tipo amministrativo contenuti in Intranet e la posta elettronica pos- sono essere resi accessibili anche ad altre cerchie di persone, nella misura in cui esse contribuiscano con prestazioni logistiche o organizzative al funzionamento del sistema JANUS nonché all’amministrazione e alla formazione dei suoi utenti.
Sezione 2: Utenti e diritto d’accesso
Art. 10 Accesso in generale
1 Hanno accesso a JANUS, per mezzo di una procedura di richiamo, nella misura in
cui sia necessario all’adempimento dei loro compiti legali: a. gli Uffici centrali; b. i servizi di polizia criminale dei Cantoni che collaborano con gli Uffici cen- trali, nell’ambito delle loro competenze (art. 12 LUC); c. il Servizio di controllo dell’Ufficio federale (Servizio di controllo); d. l’incaricato della protezione dei dati dell’Ufficio federale; e. il responsabile del progetto e gli amministratori del sistema. 2 Per procedimenti concreti e su richiesta, l’accesso al sottosistema «Giornale» può essere concesso anche ad autorità cantonali di perseguimento penale. L’Ufficio fede- rale disciplina le modalità nel regolamento per il trattamento dei dati. 3 I servizi delle guardie di confine e quelli delle dogane hanno accesso al sottosiste- ma «Lessici tecnici, repertori e metodi operativi nel settore della criminalità» (TL). 4 L’allegato 214 disciplina le autorizzazioni d’accesso per categorie di utenti ai di- versi dati in JANUS.
Art. 11 Accesso ai sottosistemi ©Persone e precedenti» e «Giornale» 1 In casi particolari gli organi che hanno introdotto dati nel sottosistema «Persone e precedenti» possono limitare l’accesso a questi dati, determinando le persone auto- rizzate a trattarli.
14 Gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale e nella Raccolta sistematica delle leggi federali. Gli stampati separati sono ottenibili presso l’EDMZ, 3003 Berna.
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2 Nell’ambito di un’indagine, soltanto i servizi cantonali di polizia giudiziaria e le autorità cantonali di perseguimento penale che conducono tale indagine hanno ac- cesso ai dati del sottosistema «Giornale». Anche gli specialisti degli Uffici centrali, designati nel regolamento per il trattamento dei dati, possono accedere a questi dati. In casi particolari le autorità cantonali responsabili dell’indagine possono rifiutare loro l’accesso. 3 Se un altro Cantone è interessato dall’indagine, gli Uffici centrali o il servizio cantonale competente possono estendere l’accesso ai dati all’autorità corrispondente del Cantone interessato. Devono, dapprima, prendere contatto con le autorità canto- nali incaricate dell’indagine.
Sezione 3: Trattamento dei dati
Art. 12 Introduzione dei dati 1 Gli Uffici centrali e i servizi cantonali di polizia giudiziaria interessati introducono essi stessi nel sistema JANUS i dati sui precedenti che hanno raccolto. Determinano le categorie dei precedenti e li qualificano come affidabili o poco affidabili in fun- zione della loro provenienza, del modo di acquisizione, del loro contenuto e dei dati già disponibili. 2 I dati destinati ai sottosistemi «Persone e precedenti» e «Giornale» sono rilevati provvisoriamente sino al loro esame da parte del Servizio di controllo.
Art. 13 Controllo dei dati 1 Il Servizio di controllo provvede affinché i dati raccolti nel sistema JANUS siano conformi alle disposizioni della presente ordinanza e utilizzabili per l’analisi tecnica e di polizia. 2 Esso conferma la registrazione finale dei dati raccolti provvisoriamente nel siste- ma, dopo aver verificato la loro esattezza, la loro corretta attribuzione alle categorie di reati, la loro corretta qualificazione in merito ad affidabilità e stato dell’indagine. In tale contesto tiene conto in particolare della provenienza e del contenuto delle informazioni, come pure di tutti gli altri dati disponibili nel sistema. 3 Dati lacunosi sono corretti o cancellati dal Servizio di controllo. Se si tratta di cor- rezioni notevoli o di cancellazioni ne informa dapprima il servizio che ha registrato i dati. 4 Il Servizio di controllo può domandare di consultare gli incartamenti cantonali, onde verificare la loro conformità sia con le disposizioni della presente ordinanza sia con i relativi documenti. 5 L’Ufficio federale disciplina le modalità di controllo dei dati nel regolamento per il trattamento dei dati.
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Art. 14 Valutazione generale e periodica dei dati dei sottosistemi «Persone e precedenti» e «Giornale» 1 Il Servizio di controllo procede a una valutazione generale di ogni blocco di dati dei sottosistemi «Persone e precedenti» e «Giornale» al più tardi cinque anni dopo la registrazione del primo dato. Dopo questa valutazione generale, ogni tre anni ha luogo una nuova verifica.
2 Esamina in particolare se:
a. i dati registrati sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza. In caso contrario i dati sono corretti o cancellati. Se si tratta di cancellazioni o correzioni che si ripercuotono sui fatti se ne informa dapprima il servizio che ha registrato i dati; b. l’insieme delle informazioni contenute in un blocco di dati è ancora propor- zionale e i dati sono tali da costituire motivo di sospetto per ulteriori accer- tamenti. Se non adempie dette condizioni, tutto il blocco di dati è cancellato dopo averne dato notizia al servizio che ha registrato i dati. 3 Le informazioni su terzi registrate da più di tre anni, senza che sia stato aperto un proprio blocco di dati, sono rese anonime al momento della valutazione generale, tranne se servono per un preciso procedimento penale.
Art. 15 Interfacce
1 Per evitare una doppia registrazione:
a. gli Uffici centrali possono copiare i dati oggetto di una menzione speciale nell’allegato 115 della presente ordinanza e trasmessi attraverso il canale di INTERPOL nell’Indice centrale delle pratiche (ZAN) rispettivamente nel si- stema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) che lo sostituirà. Questa funzione non è automatizzata. b. gli utenti dei Cantoni possono copiare in JANUS i dati contenuti nei loro si- stemi cantonali. 2 L’Ufficio federale definisce le modalità nel regolamento per il trattamento dei dati.
Art. 16 Comunicazione di dati ad autorità tenute a fornire informazioni 1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita- no e per motivare le loro domande d’assistenza amministrativa, gli Uffici centrali possono comunicare i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità tenute a collaborare secondo l’articolo 4 LUC : a. autorità di perseguimento penale, segnatamente ministeri pubblici, giudici istruttori, autorità preposte all’assistenza giudiziaria e organi di polizia giu- diziaria della Confederazione e dei Cantoni;
15 Gli allegati 1 e 2 della presente ordinanza non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale e nella Raccolta sistematica delle leggi federali. Gli stampati separati sono ottenibili presso l’EDMZ, 3003 Berna.
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b. servizi di polizia, segnatamente organi di polizia di sicurezza e amministra- tiva della Confederazione e dei Cantoni nonché autorità della Confederazio- ne incaricate dell’esecuzione della LMSI16; c. organi delle guardie di confine e delle dogane; d. autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti di polizia degli stranieri e sono competenti in materia d’entrata e soggiorno degli stra- nieri, nonché di concessione dell’asilo o di ammissione provvisoria; e. controlli degli abitanti e autorità competenti per la tenuta dei registri di commercio, di stato civile, fiscale, della circolazione stradale, dell’aviazione civile nonché del registro fondiario; f. autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari; g. altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell’ambito della circo- lazione di determinati beni. 2 Gli Uffici centrali possono inoltre comunicare spontaneamente o previa richiesta motivata i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità per sostenerle nell’adempimento dei loro compiti legali: a. autorità di cui al capoverso 1 lettera a, per i loro procedimenti penali, inda- gini di polizia giudiziaria e procedure d’assistenza giudiziaria; b. autorità di cui al capoverso 1 lettere b e c, per le loro indagini di polizia giu- diziaria nonché per l’adempimento dei compiti ai sensi della LMSI; c. autorità di cui al capoverso 1 lettera d, per l’adempimento dei compiti di po- lizia degli stranieri nonché per impedire o perseguire abusi nell’ambito delle disposizioni sull’entrata e sul soggiorno degli stranieri e in quello della legi- slazione sull’asilo. 3 Portata e premesse degli obblighi d’informazione nonché delle richieste da parte di autorità secondo il capoverso 2 risultano per analogia dall’articolo 6 capoversi 2-4 dell’ordinanza del 19 novembre 199717 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria in seno all’Ufficio federale di polizia.
Art. 17 Comunicazione di dati ad altri destinatari 1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita- no e per motivare le loro domande d’assistenza amministrativa, gli Uffici centrali possono comunicare i dati personali registrati in JANUS ai seguenti destinatari: a. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale e di polizia, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all’articolo
13 capoverso 2 LUC;
b. tribunali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL),
16 RS 120 17 RS 172.213.711
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nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 13 capo- verso 2 LUC; c. autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria; d. Amministrazione federale delle finanze; e. Commissione federale delle banche; f. Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro; g. Commissione federale delle case da gioco; h. Segretariato di Stato dell’economia; i. autorità federali incaricate dei controlli di sicurezza relativi alle persone nonché di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell’articolo 2 capover- so 4 lettere c e d della LMSI18; j. Ufficio federale dell’aviazione civile; k. autorità competenti in materia di acquisto di fondi da parte di persone all’estero; l. organizzazioni non statali, segnatamente quelle che operano in favore della lotta contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali, nella misura in cui si tratti di impedire e d’individuare forme particolari di criminalità; m. autorità di sorveglianza della Confederazione e dei Cantoni. 2 Gli Uffici centrali possono inoltre comunicare spontaneamente o previa richiesta motivata i dati personali registrati in JANUS alle seguenti autorità, per sostenerle nell’adempimento dei loro compiti legali: a. autorità di altri Paesi che svolgono funzioni di perseguimento penale, per le loro indagini di polizia giudiziaria, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 LUC; b. tribunali e organizzazioni internazionali che svolgono compiti in materia di perseguimento penale e di polizia (segnatamente EUROPOL e INTERPOL), per il trattamento di casi concreti, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 LUC; c. autorità federali e cantonali competenti in materia finanziaria, per le loro in- dagini di polizia giudiziaria nell’ambito fiscale; d. Amministrazione federale delle finanze, per i suoi procedimenti di diritto penale amministrativo; e. Commissione federale delle banche, a sostegno dell’attività di sorveglianza svolta nell’ambito della legislazione su banche, borse e fondi d’investi- mento, nella misura in cui si tratti di informazioni affidabili, necessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento; f. Servizio di controllo in materia di riciclaggio di denaro, a sostegno dell’atti- vità di sorveglianza nell’ambito della legge del 10 ottobre 199719, sul rici-
18 RS 120 19 RS 955.0
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claggio di denaro, nella misura in cui si tratti di informazioni affidabili ne- cessarie in sede di procedimento o atte ad avviare un procedimento; g. Commissione federale delle case da gioco a sostegno delle sue attività di controllo nell’ambito della legislazione sui giochi d’azzardo; h. autorità federali incaricate di controlli di sicurezza relativi alle persone non- ché di misure atte a tutelare la sicurezza ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 lettere c e d della LMSI, per i loro accertamenti, nella misura in cui si tratti di informazioni affidabili. 3 Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di sorveglianza della Confederazione e dei Cantoni, nonché all’Incaricato federale della protezione dei dati per l’adempimento delle loro funzioni di controllo.
Art. 18 Altre disposizioni relative alla comunicazione di dati 1 In occasione della comunicazione dei dati del sistema JANUS occorre tener conto dei divieti di utilizzazione. Gli Uffici centrali possono comunicare a Stati esteri dati relativi a richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoria- mente, soltanto previa consultazione dell’Ufficio federale competente.
2 Gli Uffici centrali negano la comunicazione di dati del sistema JANUS qualora
interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano. I dati non destinati a esse- re comunicati devono essere contrassegnati in quanto tali nel sistema sia dagli utenti degli Uffici centrali sia da quelli dei Cantoni. 3 I servizi di polizia giudiziaria dei Cantoni possono comunicare i dati del sistema JANUS alle altre autorità di perseguimento penale e di polizia del loro Cantone, a sostegno delle loro indagini di polizia giudiziaria. Gli Uffici centrali devono esserne informati. 4 In occasione di ogni comunicazione, i destinatari sono informati su affidabilità e attualità dei dati del sistema JANUS. Essi possono utilizzare i dati soltanto per lo scopo per il quale sono stati loro comunicati. Sono avvertiti delle restrizioni d’uso e del fatto che gli Uffici centrali si riservano il diritto di informarsi in merito all’impiego di tali dati.
5 La comunicazione nonché il destinatario, l’oggetto e il motivo della domanda
d’informazione sono registrati in JANUS.
Art. 19 Trattamento di dati in sistemi di analisi esterni 1 I dati di JANUS possono essere copiati e trattati in un sistema d’analisi esterno per eseguire un mandato d’analisi, il cui contenuto e la durata sono stab iliti: a. dalla direzione degli Uffici centrali; un simile mandato può essere svolto soltanto da specialisti autorizzati degli Uffici centrali, previa approvazione dell’incaricato della protezione dei dati dell’Ufficio federale; b. dalla competente autorità di polizia giudiziaria; un simile mandato può esse- re svolto soltanto da specialisti autorizzati della polizia giudiziaria dei Can-
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toni, previa informazione dell’autorità cantonale competente in materia di protezione dei dati. 2 Concluso l’incarico, i dati trasmessi sul sistema d’analisi esterno devono imme- diatamente essere distrutti. 3 L’Ufficio federale definisce le modalità nel regolamento per il trattamento dei dati.
Art. 20 Durata di conservazione La durata di conservazione di ogni blocco di dati concernente le persone contenuto in JANUS scade cinque anni dopo la registrazione del primo precedente o della pri- ma iscrizione appartenenti a detto blocco di dati. Ogni registrazione di un nuovo precedente stabilisce un nuovo termine di tre anni. Se detto nuovo termine supera quello della durata di conservazione generale, quest’ultima è prolungata di conse- guenza. È fatta salva la cancellazione anticipata giusta gli articoli 13 e 14.
Art. 21 Comunicazione della cancellazione dei dati Se i dati del sistema JANUS sono cancellati, il Servizio di controllo deve informarne prima i servizi che hanno registrato i dati.
Art. 22 Obbligo di offrire i documenti all’Archivio federale 1 Al più tardi in occasione della cancellazione di un intero blocco di dati, gli Uffici centrali offrono all’Archivio federale i relativi dati e documenti. 2 Essi consegnano all’Archivio federale i dati e i documenti che non fanno parte di un fascicolo personale, al più tardi quando l’ultimo precedente o l’ultima iscrizione a cui fanno riferimento sono stati cancellati in JANUS.
Sezione 4: Misure organizzative
Art. 23 Sicurezza dei dati Per la salvaguardia della sicurezza dei dati si applicano l’ordinanza del 14 giugno 199320 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, il capitolo riguardante la sicurezza informatica dell’ordinanza del 23 febbraio 200021 concernente l’infor- matica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale nonché le raccoman- dazioni dell’Organo strategia informatica della Confederazione.
Art. 24 Verbalizzazione Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) emana istruzioni sul- l’utilizzazione dei dati verbalizzati.
20 RS 235.11 21 RS 172.010.58
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Art. 25 Regolamento per il trattamento dei dati L’Ufficio federale emana ulteriori disposizioni di sorveglianza nel regolamento per il trattamento dei dati.
Art. 26 Sorveglianza e responsabilità
1 L’Ufficio federale è responsabile del sistema JANUS.
2 Il Servizio di controllo vigila che gli utenti si attengano alla presente ordinanza, ai suoi allegati e al regolamento per il trattamento dei dati. 3 Il Centro del servizio informatico del Dipartimento è responsabile della gestione di JANUS.
Art. 27 Finanziamento 1 La Confederazione finanzia la trasmissione dei dati fino al distributore principale situato nei Cantoni.
2 I Cantoni si assumono:
a. le spese d’acquisto e di manutenzione dei loro apparecchi; b. le spese d’installazione e di gestione della loro rete di distribuzione capillare.
Art. 28 Esigenze tecniche 1 I terminali utilizzati dai Cantoni devono corrispondere alle esigenze tecniche della Confederazione. 2 L’Ufficio federale disciplina i particolari nel regolamento per il trattamento dei dati.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 29 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del 26 giugno 199622 sul sistema di trattamento dei dati in mate- ria di lotta contro il traffico illegale di stupefacenti; b. l’ordinanza del 19 novembre 199723 sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la criminalità organizzata; c. l’ordinanza del 28 settembre 199824 sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la pornografia.
22 RU 1996 2287, 1998 72 2337 23 RU 1998 43 2337 24 RU 1998 2337
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Art. 30 Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 1° dicembre 198625 sul Servizio d’identificazione
Art. 13a cpv. 1 1 Al fine di evitare una doppia registrazione, i dati relativi ad ambiti di competenza degli Uffici centrali e trasmessi mediante il canale dell’INTERPOL possono essere copiati nel sistema d’informazione degli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (JANUS). Detta funzione non è automatizzata e il testo copiato deve essere cancellato nel sistema ZAN.
2. Ordinanza del 16 marzo 199826 sull’Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro Art. 3 cpv. 1 lett. d ed e 1 Per adempiere i suoi compiti legali, l’Ufficio di comunicazione può essere colle- gato per mezzo di una procedura di richiamo (on-line) alle banche di dati seguenti: d. il sistema di trattamento dei dati degli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (JANUS); e. Abrogato
Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2000.
17 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
25 RS 172.213.57 26 RS 955.23
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.