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AS 2000 1388

Ordinanza contro l'inquinamento fonico

Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF)

Modifica del 12 aprile 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 dicembre 19861 contro l’inquinamento fonico è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 4 Abrogato

Art. 32 cpv.1 secondo periodo 1 ... Come tali valgono in particolare, per il rumore degli aerodromi con traffico di velivoli grandi, le esigenze più severe e, per il rumore degli altri impianti fissi, le esigenze minime secondo la norma SIA 181 della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

Art. 36 cpv. 2 2 Al momento della determinazione del rumore, si terrà conto delle future variazioni delle immissioni foniche. In particolare si terrà conto delle variazioni delle immis- sioni causate dalla costruzione di nuovi impianti oppure dalla modifica o dal risa- namento d’impianti esistenti, se al momento della determinazione i progetti erano già pubblicati.

Art. 37 cpv. 1, 3 e 4 1 Per le strade, gli impianti ferroviari e gli aerodromi, l’autorità esecutiva registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche ammesse in virtù delle decisio- ni di costruzione, modifica o risanamento di tali impianti. 3 Le immissioni foniche registrate nel catasto dei rumori sono determinanti ai fini della delimitazione e dell’allacciamento di zone edificabili, del rilascio delle auto- rizzazioni di costruzione e di provvedimenti d’isolamento acustico per edifici già esistenti. 4 Le autorità esecutive inviano il catasto dei rumori all’Ufficio federale dell’am- biente, delle foreste e del paesaggio. La determinazione delle immissioni foniche

1 RS 814.41

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prodotte in territorio svizzero dall’aerodromo Basilea-Mulhouse è di competenza dell’Ufficio federale dell’aviazione civile.

Art. 37a Controllo 1 Per le strade, gli impianti ferroviari e gli aerodromi, l’autorità esecutiva rileva pe- riodicamente le immissioni foniche e le comunica all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio. 2 Nel caso in cui è accertato o è lecito attendersi che, a lungo andare, le immissioni foniche divergano sostanzialmente da quelle registrate nel catasto dei rumori, l’autorità esecutiva dispone le misure necessarie all’esecuzione della presente ordi- nanza.

Art. 38 cpv. 2 e 3 2 Le immissioni foniche degli aeroplani sono di regola determinate mediante calcoli. Tali calcoli vanno eseguiti secondo lo stato riconosciuto della tecnica. L’Ufficio fe- derale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio raccomanda le procedure di cal- colo idonee.

3 ex cpv. 2

Art. 48 lett. c Abrogato

II

1 L’allegato 5 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 8 cifre 22 e 31 capoverso 2 è modificato come segue:

Cifra 22 periodo introduttivo Per il rumore del traffico aereo civile degli aerodromi militari, oltre ai valori limite d’esposizione in Lr valgono i valori limite d’esposizione in Lr giusta l’allegato 5, qui di seguito denominati Lr z:

Cifra 31 cpv. 2

2 Il livello di valutazione Lr

z è determinato giusta l’allegato 5 cifre 3 e 4, analoga- mente al relativo livello Lr per gli aerodromi civili.

III L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono regolamentate conformemente al testo annesso.

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IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2000.

12 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2061

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Allegato 5 (art. 40 cpv. 1)

Valori limite d’esposizione al rumore degli aerodromi civili

1 Campo d’applicazione e definizioni

1 I valori limite d’esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore del traffico aereo sugli aerodromi civili. 2 Per aerodromi civili s’intendono gli aeroporti nazionali di Basilea, Ginevra e Zuri- go, gli altri aerodromi titolari di una concessione e i campi d’aviazione. 3 Per velivoli piccoli s’intendono gli aeromobili con, al decollo, un peso massimo consentito uguale o inferiore a 8618 kg. 4 Per velivoli grandi s’intendono gli aeromobili con, al decollo, un peso massimo consentito superiore a 8618 kg. 5 Il rumore prodotto sugli aerodromi civili dalle officine di riparazione, dalle impre- se di manutenzione e da impianti d’esercizio simili è equiparato al rumore degli im- pianti dell’industria e delle arti e mestieri (All. 6 cifra 1).

2 Valori limite d’esposizione al rumore

21 Valori limite d’esposizione in Lrk per il rumore

del traffico di velivoli piccoli

Grado di sensibilità Valore Valore Valore d’allarme (art. 43) di pianificazione limite d’immissione

Lrk in dB(A) Lrk in dB(A) Lrk in dB(A)

I 50 55 65 II 55 60 70 III 60 65 70 IV 65 70 75

22 Valori limite d’esposizione in Lr per il rumore del traffico

globale di velivoli piccoli e grandi Oltre ai valori limite d’esposizione in Lrk, per il rumore del traffico globale sugli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi, valgono i valori limite d’esposi- zione seguenti:

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221 Valori limite d’esposizione in Lrt diurni (ore 06-22)

Grado di sensibilità Valore Valore limite Valore d’allarme (art. 43) di pianificazione d’immissione

Lrt in dB(A) Lrt in dB(A) Lrt in dB(A)

I 55 57 60 II 57 60/651 65/671 III 60 65 70 IV 65 70 75

1 I valori superiori valgono per gli aeroporti nazionali di Basilea, Ginevra

e Zurigo.

222 Valori limite d’esposizione in Lrn notturni

Grado di sensibilità Valore Valore limite Valore d’allarme (art. 43) di pianificazione d’immissione

Lrn in dB(A) Lrn in dB(A) Lrn in dB(A) I 48 50 58 II 55 57 65 III 55 57 65 IV 60 62 70

23 Valori limite d’esposizione in L max

Oltre ai valori limite d’esposizione in Lrk, per il rumore del traffico sugli aerodromi civili sui quali circolano esclusivamente elicotteri (eliporti), valgono i valori limite d’esposizione seguenti in L max:

Grado di sensibilità Valore Valore limite Valore d’allarme (art. 43) di pianificazione d’immissione

L max in dB(A) L max in dB(A) L max in dB(A) I 70 75 85 II 75 80 90 III 80 85 90 IV 85 90 95

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3 Determinazione del livello di valutazione Lrk per il rumore

del traffico di velivoli piccoli

31 Principi

1 Il livello di valutazione Lr

k per il rumore del traffico di velivoli piccoli è la somma del livello energetico medio Leqk, ponderato A, e della correzione del livello K: Lrk = Leqk + K

2 Il livello energetico medio di rumore Leq

k è determinato per il numero medio di movimenti di volo (numero di movimenti di volo n), durante un’ora di traffico di punta medio. 3 È considerato movimento di volo ogni atterraggio e ogni decollo effettuato da ve- livoli piccoli. Le manovre d’atterraggio contano come due movimenti di volo.

32 Numero di movimenti di volo n per gli aerodromi civili esistenti

Per gli aerodromi civili esistenti, il numero di movimenti di volo n è calcolato nel modo seguente: a. si determinano i sei mesi di un anno d’esercizio nei quali il traffico è più in- tenso; b. si calcola, per la durata di questi sei mesi, il numero medio dei movimenti per ciascuno dei sette giorni della settimana; le medie di ciascuno dei due giorni della settimana nei quali il traffico è più intenso sono designate N1 e N2; c. a partire da N1 e N2 si calcola n effettuando la media sulle dodici ore diur- ne, secondo la formula seguente: n = (N1 + N2)/24

33 Numero di movimenti di volo n per gli aerodromi

civili nuovi 1 Per gli aerodromi civili che vengono costruiti o modificati, il numero di movimenti di volo n è calcolato sulla base delle previsioni di sviluppo del traffico. 2 Se non è possibile stabilire previsioni dettagliate, n è calcolato a partire dal numero annuo di movimenti di volo N previsti, secondo la formula seguente: n = (N ⋅ 2,4) /(365 ⋅ 12)

34 Correzioni del livello

La correzione del livello K è calcolata a partire dal numero annuo di movimenti di volo N, secondo la formula seguente: K = 0 per N < 15 000 K = 10 ⋅ log (N/15 000) per N ≥ 15 000

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4 Determinazione del livello di valutazione Lr per il traffico

globale sugli aerodromi civili con traffico di velivoli grandi

41 Principi

1 Per il rumore del traffico globale sugli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi, il livello di valutazione Lr viene calcolato separatamente per l’esercizio de- terminante per la fascia oraria diurna (ore 06-22) e per quella notturna. 2 Per il rumore del traffico globale sugli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi, il livello di valutazione diurno Lrt viene calcolato come segue a partire dal livello di valutazione Lrk per velivoli piccoli e Lrg per velivoli grandi: Lrt = 10 · log (10 0,1 · Lrk + 10 0,1 · Lrg ) 3 Per il rumore prodotto dal traffico di velivoli grandi, il livello di valutazione diur-

no Lrg è la somma del livello energetico medio Leqg, ponderato A, prodotto dall’esercizio degli aeromobili durante la fascia oraria diurna (ore 06-22) nella me- dia annua, e della correzione del livello K: Lrg = Leqg + K in cui K = –2 per gli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo e K = 0 per gli altri aerodromi con traffico di velivoli grandi. 4 Per gli aeroporti nazionali di Basilea, Ginevra e Zurigo, il livello di valutzione

notturno Lrn è il livello energetico medio Leqn, ponderato A, calcolato su tre ore, prodotto dall’esercizio degli aeromobili durante le fasce orarie 22-24 e 05-06 nella media annua: Lrn = Leqn 5 Per gli altri aerodromi il livello di valutazione notturno Lrn è il livello energetico medio Leqn, calcolato su un’ora, prodotto dall’esercizio degli aeromobili durante la fascia oraria 22-23: Lrn = Leqn

42 Attività aerea determinante

1 I livelli medi Leq

g e Leqn sono determinati sulla base dei dati d’esercizio. 2 Negli aerodromi civili in via di costruzione o modificazione, l’attività aerea è cal- colata sulla base delle previsioni di sviluppo del traffico.

5 Determinazione del livello di rumore massimo

medio L max per gli eliporti 1 Per gli eliporti, il livello di rumore massimo medio L max è la media energetica del livello di rumore massimo di un numero rappresentativo di sorvoli o di passaggi.

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2 Le misurazioni per determinare il livello di rumore massimo medio L max devono

essere effettuate o con il sonometro regolato su «SLOW», o con il registratore di livello regolato alla velocità di scrittura di 16 mm/s.

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Annesso (Cifra III)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. Sono abrogate:

a. l’ordinanza del DFTCE del 23 novembre 19732 concernente le zone di ru- more degli aerodromi di Basilea-Mulhouse, Ginevra-Cointrin e Zurigo; b. l’ordinanza del DFTCE del 9 marzo 19843 concernente le zone di rumore degli aerodromi regionali in concessione.

2. L’ordinanza del 23 novembre 19944 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA) è mo- dificata come segue:

Art. 39 Principi 1 I decolli e gli atterraggi di voli non commerciali sono vietati fra le ore 22 e le ore 6.

2 I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sono limitati fra le ore 22 e le ore 6 conformemente alle prescrizioni degli articoli 39a e 39b. 3 L’esercente dell’aerodromo può, in circostanze impreviste e straordinarie, accorda- re deroghe alle prescrizioni giusta i capoversi 1 e 2. Egli notifica tali deroghe all’Ufficio federale. 4 Non sottostanno a limitazioni gli atterraggi d’emergenza nonché i decolli o gli at- terraggi per voli di ricerca e di salvataggio, voli delle aeroambulanze e degli aero- mobili adibiti a compiti di polizia, voli per l’aiuto in caso di catastrofe, voli di aero- mobili militari svizzeri e voli di aeromobili di Stato autorizzati dall’Ufficio federale. 5 Il numero di decolli e atterraggi fra le ore 22 e le ore 6, nonché i tipi di aeromobili impiegati, devono figurare nella statistica degli aerodromi. 6 L’impresa di trasporti aerei adotta la massima cautela nella pianificazione dei voli fra le ore 22 e le ore 6.

Art. 39a Limitazioni relative ai voli commerciali sugli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo

1 I decolli dagli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo sono:

a. consentiti fra le ore 22 e le ore 24:

1. per voli commerciali con una distanza di volo non stop di oltre 5000

km con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l’indice di rumore 98;

2 RU 1973 1966, 1981 1363, 1984 321 3 RU 1984 321 4 RS 748.131.1

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2. per gli altri voli commerciali con aeromobili le cui emissioni foniche

non superano l’indice di rumore 96; b. vietati fra le ore 24 e le ore 6. 2 Gli atterraggi di voli commerciali sugli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo sono: a. consentiti tra le ore 22 e le ore 24 e dopo le ore 5; b. vietati fra le ore 24 e le ore 5. 3 I decolli o gli atterraggi in ritardo rispetto al piano di volo sono consentiti al mas- simo sino alle ore 00.30.

Art. 39b Limitazioni relative ai voli commerciali sugli altri aerodromi

1 I decolli e gli atterraggi di voli commerciali dagli altri aeroporti sono:

a. consentiti fra le ore 22 e le ore 23 con aeromobili le cui emissioni foniche non superano l’indice di rumore 87; b. vietati fra le ore 23 e le ore 6. 2 I decolli e gli atterraggi di voli commerciali sui campi d’aviazione sono vietati fra le ore 22 e le ore 6.

Art. 39c Emissione fonica determinante L’indice di rumore determinante è la media aritmetica dei due valori d’ammissione misurati lateralmente e flyover di un tipo di aeromobile, calcolata secondo la norma dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ICAO, allegato 16, volume 1, capitolo 3 5.

Sezione 3: Zone di rumore (Art. 40–47) Abrogata

Disposizione transitoria I decolli di voli commerciali giusta l’articolo 39a capoverso 1 lettera a numero 1 sono autorizzati sino al 31 marzo 2002 anche con aeromobili le cui emissioni foni- che superano l’indice di rumore 98.

2061

5 Ottenibile presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna.

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