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AS 2000 1398

Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati

Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi)

del 5 aprile 2000

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 32e capoversi 1, 2 e 4 nonché 39 capoverso 1 della legge del 7 otto- bre 1983 1 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 57 della legge federale del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. la riscossione di una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera e sull’esportazione di rifiuti in vista del loro deposito definitivo all’estero; b. l’utilizzazione del ricavato della tassa per le indennità per il risanamento dei siti contaminati.

Sezione 2: Tassa

Art. 2 Obbligo di pagare la tassa 1 Il detentore di una discarica è tenuto a versare una tassa sul deposito definitivo di rifiuti in Svizzera. 2 Chiunque esporta rifiuti in vista del loro deposito definitivo deve versare una tassa.

3 Non sottostanno all’obbligo della tassa il deposito di materiali inerti e di rifiuti edili in discariche per materiali inerti e l’esportazione di tali rifiuti in vista del loro deposito definitivo nelle relative discariche.

RS 814.681

1398 2000-0616

Tassa per il risanamento dei siti contaminati RU 2000

Art. 3 Aliquota della tassa 1 L’aliquota della tassa sui rifiuti depositati definitivamente in Svizzera ammonta:

a. per le discariche per sostanze residue: a 15 fr./t; b. per le discariche reattore: a 20 fr./t.

2 L’aliquota della tassa sui rifiuti esportati ammonta:

a. per il deposito definitivo in discariche sotterranee: a 50 fr./t; b. per il deposito definitivo in altre discariche: a un importo equivalente a quello che sarebbe riscosso nel caso di un deposito definitivo dei rifiuti in una discarica in Svizzera.

Art. 4 Sorgere del credito fiscale Il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il deposito definitivo in Svizzera o al momento dell’esportazione.

Art. 5 Dichiarazione della tassa 1 Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono inoltrare all’Ufficio federale dell’am- biente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), ogni volta entro il 28 febbraio, una di- chiarazione relativa alla tassa per i crediti fiscali sorti nell’anno civile precedente. 2 La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’am- montare della tassa. Essa va compilata su un modulo ufficiale; l’UFAFP può auto- rizzare altre forme. Il detentore di una discarica deve inviare una copia della dichia- razione al Cantone. 3 La dichiarazione costituisce la base per stabilire l’ammontare della tassa; è fatto salvo un esame ufficiale. 4 Coloro i quali sono soggetti alla tassa devono conservare i documenti relativi alla dichiarazione per un periodo di almeno dieci anni. 5 Nel caso in cui la dichiarazione venga inoltrata in ritardo o sia incompleta dev’es- sere versato un interesse di mora del cinque per cento all’anno sull’ammontare della tassa dovuta.

Art. 6 Tassazione e termine di pagamento

1 L’UFAFP stabilisce l’ammontare della tassa mediante decisione.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni.

3 In caso di ritardo nel pagamento è dovuto un interesse di mora del cinque per cento all’anno.

Art. 7 Riscossione posticipata Se l’UFAFP ha fissato, per errore, un importo insufficiente per la tassa, esige il pa- gamento posticipato dell’importo mancante entro due anni dalla notificazione della decisione.

Tassa per il risanamento dei siti contaminati RU 2000

Art. 8 Prescrizione 1 Il credito fiscale si prescrive in dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.

2 Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:

a. quando la persona soggetta al pagamento della tassa riconosce il credito fi- scale; b. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la persona soggetta al pagamento della tassa. 3 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso quindici anni dopo la scadenza dell’anno civile in cui è sorto.

Sezione 3: Indennità

Art. 9 Condizioni per le indennità

1 La Confederazione concede ai Cantoni indennità per il risanamento di:

a. siti contaminati sui quali sono stati depositati per la maggior parte rifiuti ur- bani; b. altri siti contaminati, in quanto i responsabili tenuti al pagamento non pos- sano essere individuati o siano insolventi.

2 Essa concede indennità soltanto se:

a. sul sito contaminato non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° febbraio 1996; b. le misure di risanamento sono state avviate dopo il 1° luglio 1997; c. il risanamento soddisfa le prescrizioni dell’ordinanza del 26 agosto 19983 sui siti contaminati (OSiti); d. i costi di risanamento computabili superano i 20 000 franchi; e e. per un sito contaminato giusta il capoverso 1 lettera b sussiste una decisione sulla ripartizione dei costi passata in giudicato.

3 Essa concede indennità anche per una parte chiaramente delimitabile di un sito

contaminato, se tale parte soddisfa le condizioni in materia d’indennità.

Art. 10 Ammontare delle indennità e costi di risanamento computabili

1 Le indennità ammontano al 40 per cento dei costi di risanamento computabili.

2 Sono considerati costi di risanamento computabili i costi necessari a un’esecuzione economica delle seguenti misure:

3 RS 814.680

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a. indagine preliminare (art. 7 OSiti4) e indagine dettagliata (art. 14 OSiti); b. elaborazione di un progetto di risanamento (art. 17 OSiti); c. decontaminazione, incluso lo smaltimento dei rifiuti (art. 16 lett. a OSiti); d. prima costruzione di impianti e infrastrutture finalizzati a impedire e sorve- gliare a lungo termine la diffusione di sostanze pericolose per l’ambiente (art. 16 lett. b OSiti); e. prima costruzione di impianti e infrastrutture necessari a imporre limitazioni dell’utilizzazione nel caso d’inquinamenti del suolo (art. 16 lett. c OSiti).

Art. 11 Richiesta d’indennità Il Cantone inoltra all’UFAFP una richiesta d’indennità. Essa deve contenere: a. la prova che sono soddisfatte le condizioni giusta l’articolo 9; b. le basi e gli elementi principali del progetto di risanamento (art. 17 OSiti5); c. la valutazione del progetto di risanamento da parte dell’autorità (art. 18 OSiti); d. i probabili costi di risanamento; e. una valutazione dell’economicità delle misure; f. un elenco dettagliato dei probabili costi di risanamento computabili.

Art. 12 Assegnazione e versamento delle indennità 1 Se sono soddisfatte le condizioni, l’UFAFP assegna un’indennità e ne fissa il pro- babile ammontare.

2 Esso decide il versamento delle indennità se:

a. dispone di un elenco, esaminato dal Cantone, dell’insieme dei costi di risa- namento computabili effettivamente sorti; e b. il ricavato della tassa copre i mezzi necessari. 3 Se il ricavato della tassa non copre tutti i mezzi necessari, al momento del versa- mento l’UFAFP tiene conto prioritariamente dei progetti che, per motivi di prote- zione dell’ambiente, erano urgenti oppure che, in proporzione all’onere richiesto, hanno portato a un beneficio ecologico rilevante. I progetti rinviati sono trattati prio- ritariamente negli anni seguenti.

Art. 13 Commissione tecnica 1 Per la consulenza dell’UFAFP nell’evasione delle richieste d’indennità viene isti- tuita una commissione.

4 RS 814.680 5 RS 814.680

Tassa per il risanamento dei siti contaminati RU 2000

2 Essa valuta le questioni di principio attinenti alla compatibilità ambientale, all’eco- nomicità e alla tecnica delle misure di risanamento.

3 Nella commissione sono rappresentati l’UFAFP con due membri, i Cantoni con

quattro membri e il settore dell’economia con tre membri. L’UFAFP assume la pre- sidenza.

4 L’UFAFP nomina i membri della commissione e convoca quest’ultima secondo le

necessità.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

1 L’esecuzione della presente ordinanza compete all’UFAFP.

2 I Cantoni sostengono l’UFAFP nell’esecuzione della presente ordinanza. In parti- colare provvedono a informarlo tempestivamente qualora stabilissero che persone soggette all’obbligo della tassa hanno fornito dichiarazioni incomplete o non veritie- re.

Art. 15 Entrata in vigore e prima riscossione della tassa

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

2 La tassa viene riscossa per la prima volta per l’anno 2001.

5 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz