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AS 2000 1435

Regolamento del DDPS concernente le licenze del personale aeronavigante

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA)

Modifica del 18 aprile 2000

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I Il regolamento del 25 marzo 19751 concernente le licenze del personale aerona- vigante è modificato come segue:

Art. 57a 6. Licenza Per conseguire la licenza ristretta di pilota privato, il candidato deve: ristretta di pilota privato a. adempiere le condizioni di cui all’articolo 5; a. Condizioni per il conseguimento b. soddisfare i requisiti di età e di attitudine fisica e intellettuale necessari al conseguimento di una licenza di pilota privato se- condo le prescrizioni dei regolamenti JAR-FCL 12 e JAR- FCL 33; e c. avere svolto l’istruzione prescritta e superato l’esame di capa- cità.

Art. 57b b. Prova 1 Prima del rilascio di una licenza ristretta di pilota privato, il candi- dell’istruzione dato deve dimostrare di aver ricevuto un’istruzione pratica di 30 ore di volo su aeroplano, di cui almeno 6 da solo a bordo, sotto la sorve- glianza di un istruttore di volo a motore; di questo totale minimo, al- meno 3 ore devono essere in un volo di navigazione, compreso un volo di almeno 150 km, durante il quale deve essere effettuato un at- terraggio intermedio completo (full-stop landing) su un altro aerodro- mo.

2 I titolari di una licenza di pilota di elicottero o di aliante possono

conteggiare, per le necessarie ore di volo, fino al 10 per cento del to- tale delle ore in qualità di pilota responsabile su tali aeromobili, tutta- via al massimo 10 ore. In ogni caso, 20 ore devono essere state com- piute su aeroplano, di cui almeno 3 da solo a bordo.

1 RS 748.222.1

2 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1: aeroplane).

3 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (3: medical).

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3 Il candidato deve inoltre aver ricevuto un’istruzione pratica in dop-

pio comando su aeroplano da parte di un istruttore di volo a motore autorizzato. Quest’ultimo deve assicurarsi che il candidato possieda la competenza operativa necessaria a un pilota privato con diritti limitati nei campi seguenti: a. preparazione del volo, in particolare calcolo della massa e del centraggio, ispezione e preparazione dell’aeroplano; b. manovre al suolo e giri pista, precauzioni e procedure da ap- plicare per evitare collisioni; c. pilotaggio dell’aeroplano sulla base di riferimenti visivi; d. pilotaggio a velocità critica ridotta; riconoscimento delle av- vertenze che portano a un distacco dei filetti d’aria con conse- guente stallo, ripristino dell’assetto normale di volo; e. pilotaggio a velocità critica elevata; riconoscimento dell’inizio di una virata non controllata e ripristino dell’assetto normale di volo; f. decolli e atterraggi normali e con vento laterale; g. decolli a prestazioni massime (terreno corto e presenza d’osta- coli); atterraggi su terreni corti; h. volo di navigazione con l’impiego di riferimenti visivi e della navigazione stimata; i. procedure d’emergenza, in particolare con disturbi di funzio- namento simulati dei sistemi di bordo; j. avvicinamenti e decolli su e da aerodromi non controllati; k. voli d’introduzione al volo sulle Alpi.

Art. 57c c. Esame 1 L’esame teorico, il cui grado di difficoltà corrisponde all’attività di di capacità aa. Esame un pilota privato, comprende le materie seguenti: teorico a. diritto aeronautico; b. nozioni generali sugli aeromobili; c. preparazione del volo e prestazioni; d. prestazioni umane; e. meteorologia; f. navigazione; g. procedure operative; h. fondamenti di volo.

2 Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 28 capoverso 3 bis.

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Art. 57d bb. Esame L’esame di volo rileva un grado di difficoltà corrispondente all’attività di volo di un pilota privato con diritti limitati. Il candidato, a bordo di un ae- roplano, deve dimostrare di essere in grado di: a. rispettare i limiti d’esercizio dell’aeroplano; b. effettuare tutte le manovre con sensibilità e precisione; c. dimostrare la necessaria capacità di giudizio e di volo (airmanship); d. applicare le proprie nozioni di aeronautica; e. mantenere in ogni momento il controllo dell’aeroplano, in modo da non suscitare mai seri dubbi sulla riuscita di procedu- re o manovre.

Art. 57e d. Diritti Il titolare di una licenza ristretta di pilota privato, nella misura in cui del titolare soddisfi le condizioni di cui all’articolo 15 capoversi 1 e 2, è autoriz- zato, a bordo di aeroplani monomotori alternativi immatricolati in Svizzera, omologati per un solo membro d’equipaggio, a: a. effettuare voli non commerciali su territorio svizzero negli spazi aerei delle classi E, F e G nonché avvicinamenti e de- colli su e da aerodromi situati all’interno di una zona di con- trollo dello spazio aereo della classe D, purché disponga di un’autorizzazione del competente organo della circolazione aerea dell’aerodromo interessato; b. prendere a bordo 3 passeggeri al massimo, a meno che non possa provare di aver effettuato 100 ore di volo su aeroplano, di cui 50 come pilota responsabile; nel computo possono esse- re incluse al massimo 50 ore di volo su elicottero, aliante o motoveleggiatore; c. effettuare voli d’istruzione per conseguire un’estensione della licenza, un’autorizzazione o la licenza di pilota privato; d. effettuare voli di rimorchio non commerciali e voli per il lan- cio di paracaduti, secondo gli articoli 55 e 56.

Art. 57f e. Validità La validità e il rinnovo della licenza ristretta di pilota privato sono e rinnovo disciplinati dalle prescrizioni del regolamento JAR-FCL 14 relativo alle licenze di pilota privato.

4 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1: aeroplane).

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Art. 57g f. Consegui- 1 Il titolare di una licenza ristretta di pilota privato, che intende conse- mento di una licenza di pilota guire una licenza di pilota privato, deve adempiere le seguenti condi- privato da parte zioni: del titolare di una licenza a. dimostrare di avere almeno un’esperienza di volo di 45 ore su ristretta di pilota privato aeroplano, di cui almeno 10 da solo a bordo, sotto la sorve- glianza di un istruttore di volo; di questo totale minimo, alme- no 5 ore devono essere in un volo di navigazione, compreso un volo di almeno 270 km (150 NM), durante il quale devono essere effettuati due atterraggi intermedi completi (full-stop landing) su due aerodromi diversi; b. svolgere l’istruzione supplementare secondo il capoverso 2; c. superare l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione «radio- telefonia» e l’esame di volo per il conseguimento di una licen- za di pilota privato.

2 L’istruzione supplementare comprende:

a. una formazione nella materia teorica «radiotelefonia interna- zionale» (UIT) in inglese o in una lingua ufficiale; b. un’istruzione pratica in doppio comando, da parte di un istruttore di volo autorizzato, durante la quale il candidato de- ve dimostrare di possedere la competenza operativa necessaria a un pilota privato nei campi seguenti:

1. pilotaggio solo con strumenti, compresa l’esecuzione di

una virata orizzontale di 180°;

2. volo di navigazione con l’impiego di riferimenti visivi,

della navigazione stimata e degli ausili per la radionavi- gazione;

3. avvicinamenti, decolli e sorvoli di aerodromi controllati,

rispetto delle procedure dei servizi della navigazione ae- rea nonché delle procedure e delle espressioni correnti di radiotelefonia.

Art. 57h g. Licenza Gli articoli 57a–57g si applicano per analogia al conseguimento e al ristretta di pilota privato per rinnovo di una licenza ristretta di pilota privato per motoveleggiatori a motoveleggiatori decollo autonomo (TMG). a decollo autonomo

Art. 144 cpv. 3

3 Il candidato a una licenza di volovelista può rinunciare a sostenere

l’esame teorico di radiotelefonia. In tal caso, i suoi diritti in qualità di pilota secondo l’articolo 146 capoverso 2 sono limitati.

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Art. 146 cpv. 2 e 3

2 Il titolare di una licenza di volovelista che, in applicazione dell’arti-

colo 144 capoverso 3, ha rinunciato a sostenere l’esame teorico di ra- diotelefonia, può esercitare i suoi diritti in Svizzera soltanto negli spa- zi aerei delle classi E, F e G nonché effettuare avvicinamenti e decolli su e da aerodromi situati all’interno di una zona di controllo della classe D, purché disponga di un’autorizzazione del competente organo di controllo della circolazione aerea dell’aerodromo interessato. All’estero si applicano le rispettive regolamentazioni nazionali.

3 L’Ufficio stabilisce quali tipi di motoveleggiatori a decollo autono-

mo e non autonomo sono soggetti alle disposizioni concernenti gli alianti del presente regolamento.

Art. 229 cpv. 3 e 3 bis

3 Dopo il 30 giugno 1999, il titolare di una licenza di pilota privato,

rilasciata in base al diritto previgente, riceve una licenza ristretta di pilota privato, se al momento del suo rinnovo non può dimostrare di: a. essere in possesso di una licenza di radiotelefonista di volo conformemente agli articoli 169-173 o di aver superato l’esa- me di radiotelefonia conformemente agli articoli 174-176b; e b. avere svolto l’istruzione supplementare in radionavigazione secondo il nuovo programma di formazione per piloti privati, o una formazione equivalente. 3bis Dopo il 30 giugno 1999, il titolare di una licenza di pilota privato (elicottero), rilasciata in base al diritto previgente, il quale al momento del suo rinnovo non può dimostrare di: a. essere in possesso di una licenza di radiotelefonista di volo conformemente agli articoli 169-173 o di aver superato l’esa- me di radiotelefonia conformemente agli articoli 174-176b; e b. avere svolto l’istruzione supplementare in radionavigazione secondo il nuovo programma di formazione per piloti privati o una formazione equivalente, può effettuare soltanto voli non commerciali su territorio svizzero ne- gli spazi aerei delle classi E, F e G nonché avvicinamenti e decolli su e da aerodromi situati all’interno di una zona di controllo della classe D, purché disponga di un’autorizzazione del competente organo di controllo della circolazione aerea dell’aerodromo interessato.

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II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2000.

18 aprile 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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