AS 2000 1477
Legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione
Legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC)
del 22 dicembre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 1997 1, decreta:
Art. 1 Principio 1 I Cantoni partecipano alla preparazione delle decisioni di politica estera che con- cernono le loro competenze o i loro interessi essenziali. 2 Gli interessi essenziali dei Cantoni sono in questione segnatamente quando la po- litica estera della Confederazione tocca loro competenze.
3 La partecipazione dei Cantoni non deve pregiudicare la capacità d’azione della
Confederazione in politica estera.
Art. 2 Scopo della partecipazione La partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione intende: a. garantire la considerazione degli interessi dei Cantoni nella preparazione e applicazione delle decisioni della Confederazione in materia di politica este- ra; b. contribuire a tutelare nella misura del possibile le competenze dei Cantoni nella conclusione di accordi internazionali; c. fornire un sostegno interno alla politica estera della Confederazione.
Art. 3 Informazione dei Cantoni
1 La partecipazione presuppone la reciproca informazione.
2 La Confederazione informa per tempo e compiutamente tutti i Cantoni sui progetti in materia di politica estera che concernono loro interessi essenziali. 3 L’informazione sulla politica estera della Confederazione deve essere impostata in modo tale da facilitare ai Cantoni l’apporto del loro contributo ad un più solido so- stegno interno della politica estera della Confederazione.
RS 138.1 1 FF 1998 827
1999-6351 1477
Partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione RU 2000
Art. 4 Consultazione dei Cantoni 1 Nella fase preparatoria di decisioni di politica estera che concernono competenze o interessi cantonali essenziali, la Confederazione consulta i Cantoni, sempre che que- sti lo domandino. La Confederazione può anche consultare i Cantoni di propria ini- ziativa. 2 Prima di aprire i negoziati, il Consiglio federale consulta di regola i Cantoni. Que- sta consultazione completa la procedura di consultazione in materia di trattati inter- nazionali. 3 Il Consiglio federale tiene conto dei pareri dei Cantoni. Qualora siano implicate le competenze dei Cantoni, i pareri di questi ultimi vanno particolarmente considerati. Se il Consiglio federale si scosta dai pareri dei Cantoni, comunica loro le ragioni determinanti di questa scelta.
Art. 5 Collaborazione alla preparazione dei mandati di negoziato e ai negoziati 1 Qualora progetti di politica estera tocchino le competenze dei Cantoni, per la pre- parazione dei mandati di negoziato e di regola anche nei negoziati stessi il Consiglio federale invita a partecipare rappresentanti dei Cantoni. 2 Il Consiglio federale può invitare a partecipare rappresentanti dei Cantoni anche se le competenze dei Cantoni non sono toccate.
3 I rappresentanti sono proposti dai Cantoni e designati dalla Confederazione.
Art. 6 Confidenzialità delle informazioni Il trattamento confidenziale delle informazioni dev’essere garantito.
Art. 7 Collaborazione alla trasposizione del diritto internazionale Per quanto incaricati della trasposizione del diritto internazionale, i Cantoni sono tenuti a procedere tempestivamente ai necessari adeguamenti.
Art. 8 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999 Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione RU 2000
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 aprile 2000.2
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2000.
24 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 FF 2000 58