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AS 2000 1480

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Modifica del 5 giugno 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’ordinanza del 30 gennaio 1985 1 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere è modificata come segue:

Art. 12 Riduzione o condono di tasse 1 Le rappresentanze possono ridurre o condonare la tassa se l’assoggettato è indi- gente, o, secondo le istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri, per altri motivi giustificati. 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri può, eccezionalmente, ridurre o condo- nare le tasse in caso di rapimento, coazione, indigenza del beneficiario oppure nel caso in cui l’assunzione dell’onere delle spese da parte di terzi non può essere presa in considerazione.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.

5 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 191.11

1480 2000-0481