AS 2000 1488
AS 2000 1488
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 31 maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 4 numero 2, Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, sperma di bovini, dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è completato come segue:
Numero del contin- Prodotto Voce/i di tariffa Contingente doganale gente doganale (pezzo)
02.1 Aumento temporaneo del contin- 0102. 1010 1500
gente doganale per il 2000 9091
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.
31 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.01
1488 2000-1000