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AS 2000 1568

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

Modifica del 19 marzo 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19981, decreta:

I La legge sul lavoro2 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4

4 Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l’età

minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 1999 Consiglio nazionale, 19 marzo 1999 Il presidente: Rhinow Il presidente: Heberlein Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l'8 luglio 1999.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2000.

10 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz