AS 2000 1568
Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio
Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)
Modifica del 19 marzo 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19981, decreta:
I La legge sul lavoro2 è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 4
4 Le disposizioni della legge e delle sue ordinanze concernenti l’età
minima si applicano alle aziende ai sensi del capoverso 1 lettere d-g.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 marzo 1999 Consiglio nazionale, 19 marzo 1999 Il presidente: Rhinow Il presidente: Heberlein Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l'8 luglio 1999.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2000.
10 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz