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AS 2000 1569

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio

Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)

Modifica del 20 marzo 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazio- nale del 17 novembre 1997 1; visto il parere espresso dal Consiglio federale dinnanzi al Consiglio nazionale il 18 dicembre 19972, decreta:

I La legge sul lavoro3 è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione: Nel titolo che precede l’articolo 6, negli articoli 6 capoversi 3 e 4, 38 capoverso 1, 59 capoverso 1 lettera a e 60 capoverso 1, il termine «igiene» è sostituito con l’espressione «protezione della salute».

Art. 1 cpv. 1

1 La legge è applicabile, fatti salvi gli articoli 2-4, a tutte le aziende

pubbliche e private.

Art. 3a marginale, frase introduttiva e lett. a Disposizioni Le disposizioni concernenti la protezione della salute contenute nella relative alla protezione della presente legge (art. 6, 35 e 36a) sono tuttavia applicabili: salute a. alle amministrazioni federali, cantonali e comunali;

Art. 5 cpv. 1

1 Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali

sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa decisione d’assoggettamento dell’Ufficio federale dello sviluppo eco- nomico e del lavoro (Ufficio federale).

1 FF 1998 978 2 BU 1997 N 2793 3 RS 822.11

2000-0908 1569

Legge sul lavoro RU 2000

Art. 6 cpv. 1 e 2 bis

1 A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere

tutti i provvedimenti, che l’esperienza ha dimostrato necessari, realiz- zabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d’eser- cizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell’integrità personale dei lavoratori. 2bis Il datore di lavoro veglia affinché il lavoratore non debba consumare bevande alcoliche o altri prodotti psicotropi nell’esercizio della sua atti- vità professionale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 9 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

1 La durata massima della settimana lavorativa è di:

a. 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d’ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al minuto;

2 Abrogato

Art. 10 Lavoro diurno 1 Il lavoro svolto tra le 6 e le 20 è considerato lavoro diurno, quello e serale svolto tra le 20 e le 23 lavoro serale. Il lavoro diurno e il lavoro serale non richiedono alcuna autorizzazione. Dopo aver sentito la rappre- sentanza dei lavoratori nell’azienda o, in sua assenza, i lavoratori inte- ressati, il datore di lavoro può introdurre il lavoro ser ale.

2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o, in

sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, inizio e fine del lavoro diurno e serale dell’azienda possono essere fissati diversa- mente tra le 5 e le 24. Anche in questo caso il lavoro diurno e serale dell’azienda deve rimanere compreso in uno spazio di 17 ore.

3 Il lavoro diurno e serale del singolo lavoratore deve rimanere com-

preso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario.

Art. 12 cpv. 2-4

2 Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare due

ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, né per anno civile superare complessivamente: a. le 170 ore per i lavoratori con una durata massima della setti- mana lavorativa di 45 ore; b. le 140 ore per i lavoratori con una durata massima della setti- mana lavorativa di 50 ore.

3 e 4 Abrogati

Legge sul lavoro RU 2000

Art. 14 Abrogato

Art. 15a Riposo 1 Ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno giornaliero undici ore consecutive.

2 Il riposo di lavoratori adulti può essere ridotto una volta per settima-

na fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane ven- ga rispettata la durata di undici ore.

Art. 16 Divieto del L’occupazione fuori del lavoro aziendale diurno e serale secondo l’ar- lavoro notturno ticolo 10 (lavoro notturno) è vietata. Rimane salvo l’articolo 17.

Art. 17 Deroghe al 1 Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autoriz- divieto del lavoro notturno zazione.

2 Il lavoro notturno regolare o periodico è autorizzato se è indispensa-

bile per motivi tecnici o economici.

3 Il lavoro notturno temporaneo è autorizzato se ne è provato l’urgente

bisogno.

4 Il lavoro notturno tra le 5 e le 6 e tra le 23 e le 24 è autorizzato se ne

è provato l’urgente bisogno.

5 L’Ufficio federale autorizza il lavoro notturno regolare o periodico;

l’autorità cantonale, il lavoro notturno temporaneo.

6 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno

senza il suo consenso.

Art. 17a Durata del 1 In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero per sin- lavoro notturno golo lavoratore non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse.

2 Se il lavoratore è occupato al massimo tre notti consecutive su sette,

la durata del lavoro giornaliero può ammontare a dieci ore alle condi- zioni stabilite nell’ordinanza; essa deve tuttavia rimanere compresa in uno spazio di dodici ore, pause incluse.

Legge sul lavoro RU 2000

Art. 17b Supplemento 1 Il datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25 di tempo e supplemento per cento almeno al lavoratore che svolge solo temporaneamente un salariale lavoro notturno.

2 Il lavoratore che svolge regolarmente o periodicamente un lavoro

notturno ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento della durata del lavoro notturno da lui svolto. Il tempo di riposo compensativo deve essere accordato entro un anno. La com- pensazione può tuttavia essere accordata sotto forma di supplemento salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all’inizio o alla fine delle ore notturne, non supera un’ora.

3 Il tempo di riposo compensativo conformemente al capoverso 2 non

deve essere accordato se: a. la durata media delle squadre nell’azienda non supera le sette ore, comprese le pause, o b. il lavoratore di notte è occupato solo quattro notti per settima- na (settimana di quattro giorni), o c. ai lavoratori sono accordati tempi di riposo compensativi equivalenti, entro un anno, per contratto collettivo di lavoro o per applicazione analogica delle disposizioni di diritto pubbli- co.

4 Le regolamentazioni relative al tempo di riposo compensativo, ai

sensi del capoverso 3 lettera c, devono essere esaminate dall’Ufficio federale che si pronuncia sulla loro equivalenza con il tempo di riposo compensativo legale, ai sensi del capoverso 2.

Art. 17c Visita medica e 1 Il lavoratore che svolge un lavoro notturno duraturo ha diritto a una consulenza visita medica che attesti il suo stato di salute e alla consulenza riguar- do al modo di ridurre o evitare i problemi di salute connessi con il suo lavoro.

2 L’ordinanza disciplina i particolari. Essa può dichiarare obbligatoria

la visita medica per determinati gruppi di lavoratori.

3 Il datore di lavoro assume le spese della visita medica e della consu-

lenza, nella misura in cui non rispondano la cassa malati o un altro assicuratore del lavoratore.

Art. 17d Inidoneità al Nella misura del possibile, il datore di lavoro deve trasferire il lavo- lavoro notturno ratore giudicato inidoneo al lavoro notturno per motivi di salute a un lavoro diurno analogo, per il quale è idoneo.

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Art. 17e Altri provvedi- 1 Se richiesto dalle circostanze, il datore di lavoro che occupa rego- menti in caso di lavoro notturno larmente personale durante la notte è obbligato a prevedere altri ade- guati provvedimenti a tutela dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne la sicurezza degli spostamenti per recarsi al lavoro, l’orga- nizzazione del trasporto, le possibilità di riposarsi e di alimentarsi nonché la cura dei figli.

2 Le autorità competenti possono subordinare a oneri adeguati i per-

messi concernenti la durata del lavoro.

Art. 18 Divieto 1 Il lavoro è vietato nell’intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e del lavoro domenicale le 23 della domenica. Rimane salvo l’articolo 19.

2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o, in

sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l’intervallo di 24 ore fissato nel capoverso 1 può essere anticipato o differito di un’ora al massimo.

Art. 19 Deroghe 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad auto- al divieto di lavoro rizzazione. domenicale

2 Il lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato se è indi-

spensabile per motivi tecnici o economici.

3 Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato se ne è provato l’ur-

gente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supple- mento salariale del 50 per cento.

4 L’Ufficio federale autorizza il lavoro domenicale regolare o periodi-

co; l’autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo.

5 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domeni-

cale senza il suo consenso.

Art. 20 Domenica libera 1 Il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una e riposo compensativo volta ogni due settimane, immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero. Rimane salvo l’articolo 24.

2 Il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve esse-

re compensato mediante tempo libero. Qualora si prolunghi oltre cin- que ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornalie- ro, della settimana precedente o successiva.

3 Il datore di lavoro può occupare temporaneamente i lavoratori du-

rante il riposo compensativo, se ciò è necessario per impedire il depe-

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rimento di beni o per prevenire o correggere disfunzioni d’esercizio; il riposo compensativo deve essere allora accordato entro la settimana successiva.

Art. 20a Giorni festivi 1 Il giorno della festa nazionale è parificato alla domenica. I Cantoni e cerimonie religiose possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all’anno e ripartirli diversamente secondo le regioni.

2 Il lavoratore è autorizzato a interrompere il lavoro in occasione di

giorni festivi religiosi diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli deve tuttavia informare il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo. È applicabile l’articolo 11.

3 Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro accorda, per quanto

possibile, il tempo necessario per assistere a cerimonie religiose.

Art. 21 cpv. 3

3 L’articolo 20 capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 22 Divieto Qualora la legge prescriva ore di riposo, le stesse non possono essere di sostituzione del riposo sostituite dal pagamento di una somma di denaro o da altre prestazio- ni, tranne alla cessazione del rapporto di lavoro.

Titolo che precede l’articolo 23

3. Lavoro continuo

Art. 23 Abrogato

Art. 24 Lavoro continuo 1 Il lavoro continuo è soggetto ad autorizzazione.

2 Il lavoro continuo regolare o periodico è autorizzato se è indispensa-

bile per motivi tecnici o economici.

3 Il lavoro continuo temporaneo è autorizzato se ne è provato l’urgente

bisogno.

4 L’Ufficio federale autorizza il lavoro continuo regolare o periodico;

l’autorità cantonale, il lavoro continuo temporaneo.

5 L’ordinanza determina a quali condizioni e in quale misura, nel la-

voro continuo, la durata massima lavorativa giornaliera e settimanale può essere prolungata e la durata del riposo ripartita diversamente. Di

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regola, la durata massima della settimana lavorativa deve essere osser- vata nella media di sedici settimane.

6 Al lavoro continuo sono inoltre applicabili le prescrizioni sul lavoro

notturno e domenicale.

Titolo che precede l’articolo 25

4. Altre disposizioni

Art. 25 Rotazione 1 La durata del lavoro deve essere suddivisa in modo tale che il sin- golo lavoratore non debba lavorare nella stessa squadra per più di sei settimane consecutive.

2 Durante il lavoro diurno e serale a due squadre, il lavoratore deve

prendere parte uniformemente a entrambi i turni, mentre nel caso di lavoro notturno deve partecipare sia al lavoro diurno che a quello notturno.

3 Con il consenso dei lavoratori interessati e rispettando le condizioni

e gli oneri stabiliti dall’ordinanza, è possibile prolungare la durata di sei settimane oppure rinunciare del tutto all’alternanza delle squadre.

Titolo che precede l’articolo 26 Abrogato

Art. 26 cpv. 1

1 A tutela dei lavoratori e nei limiti della durata massima della setti-

mana lavorativa, possono essere emanate in via d’ordinanza altre di- sposizioni concernenti il lavoro straordinario, notturno e domenicale, come anche il lavoro a squadre e il lavoro continuo.

Art. 27 cpv. 1 e 1 bis

1 Determinate categorie di aziende o di lavoratori possono essere as-

soggettate, mediante ordinanza, a disposizioni speciali che sostitui- scono, totalmente o parzialmente, gli articoli 9-17a, 17b capoverso 1, 18-20, 21, 24, 25, 31 e 36, in quanto ciò sia necessario data la loro particolare situazione. 1bis Le piccole aziende artigianali, in particolare, sono esonerate dal- l’obbligo d’autorizzazione per il lavoro notturno e domenicale se ne- cessari per la loro attività.

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Titolo che precede l’articolo 29 IV. Disposizioni di protezione speciale

1. Giovani

Art. 30 cpv. 2

2 L’ordinanza determina per quali categorie di aziende o di lavoratori

e a quali condizioni: a. giovani di oltre 13 anni possono essere incaricati di eseguire commissioni e lavori leggeri; b. giovani minori di 15 anni possono essere occupati in occasione di manifestazioni culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie.

Art. 31 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2-4

1 ... L’eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori

svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.

2 Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di

dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti posso- no lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull’occupa- zione di giovani ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2.

3 I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in

lavoro straordinario.

4 Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di

domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnata- mente nell’interesse della formazione professionale e per l’occupa- zione di giovani ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2.

Titolo che precede l’articolo 33 Abrogato

Art. 33 e 34 Abrogati

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Titolo che precede l’articolo 35

2. Donne incinte e madri che allattano

Art. 35 Tutela della 1 Il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allat- salute durante la maternità tanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la sa- lute del bambino non sia pregiudicata.

2 L’ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per

motivi di salute, l’occupazione di donne incinte e madri allattanti in lavori gravosi e pericolosi.

3 Le donne incinte e le madri allattanti che non possono essere occu-

pate in taluni lavori in base alle prescrizioni del capoverso 2 hanno diritto all’80 per cento del salario e a un’indennità adeguata per la perdita del salario in natura, nella misura in cui il datore di lavoro non possa offrire loro un lavoro equivalente.

Art. 35a Occupazione 1 Le donne incinte e la madri allattanti possono essere occupate solo durante la maternità con il loro consenso.

2 Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice

avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all’allattamento.

3 Le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane

dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono esserlo solo con il loro consenso.

4 Le donne incinte non possono essere occupate tra le 20 e le 6 nelle

otto settimane precedenti il parto.

Art. 35b Lavoro 1 Il datore di lavoro è obbligato a offrire, per quanto possibile, alle compensativo e pagamento donne incinte occupate tra le 20 e le 6 un lavoro equivalente tra le 6 e continuato del le 20. Tale obbligo sussiste anche per il periodo che intercorre tra salario durante la maternità l’ottava e la sedicesima settimana dopo il parto.

2 Le donne occupate tra le 20 e le 6 hanno diritto all’80 per cento del

salario, oltre agli eventuali supplementi per il lavoro notturno, e a un’indennità adeguata per il salario in natura venuto a mancare nei periodi fissati dal capoverso 1, qualora non possa essere loro offerto un lavoro equivalente.

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Titolo che precede l’articolo 36

3. Lavoratori con responsabilità familiari

Art. 36

1 Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve

prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l’educazione dei figli fino all’età di 15 anni e l’assistenza di congiunti o di persone prossime che necessitano di cure.

2 Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario

solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un’ora e mezzo.

3 Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve

concedere un permesso, fino a tre giorni, ai lavoratori che hanno re- sponsabilità familiari per il tempo necessario alle cure dei figli am- malati.

Titolo che precede l’articolo 36a

4. Altri gruppi di lavoratori

Art. 36a L’ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l’occupazione di altri gruppi di lavoratori in lavori gravosi e pericolosi.

Art. 47 Affissione 1 Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori, mediante affissione dell’orario di lavoro e o in un altro modo appropriato: dei permessi concernenti a. l’orario di lavoro e le autorizzazioni di lavoro accordate e la sua durata b. le relative disposizioni di protezione speciale.

2 L’ordinanza stabilisce quali orari di lavoro devono essere comunicati

all’autorità cantonale.

Art. 48 Informazione 1 I lavoratori o la loro rappresentanza nell’azienda hanno il diritto di e consultazione dei lavoratori essere consultati sulle questioni seguenti: a. tutti i casi concernenti la protezione della salute; b. l’organizzazione della durata del lavoro e la pianificazione della griglia oraria;

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c. i provvedimenti previsti dall’articolo 17e in caso di lavoro notturno.

2 Il diritto di essere consultati comprende quello di essere sentiti su talu-

ne questioni e di discuterne, prima che il datore di lavoro prenda una decisione, come anche il diritto alla motivazione della decisione, se quest’ultima non tiene in considerazione, o considera solo parzialmente, le obiezioni dei lavoratori o della loro rappresentanza nell’azienda.

Art. 64 Legge sulla La legge del 17 dicembre 19934 sulla partecipazione è modificata co- partecipazione me segue:

Art. 10 lett. a La rappresentanza dei lavoratori, giusta la pertinente normativa, ha diritti di partecipazione negli ambiti seguenti: a. sicurezza durante il lavoro ai sensi dell’articolo 82 della legge sull’assicu- razione contro gli infortuni5 e protezione del lavoratore ai sensi dell’articolo

48 della legge sul lavoro6;

Art. 71 lett. b Sono fatte salve, in particolare: b. le prescrizioni federali, cantonali e comunali sui rapporti di lavoro di diritto pubblico; le prescrizioni in materia di prote- zione della salute possono tuttavia essere oggetto di deroghe solo nell’interesse dei lavoratori;

II Disposizioni transitorie L’articolo 17b cpv. 2-4 entra in vigore:

1. per le donne che soggiacevano finora al divieto del lavoro notturno e che ora

sono tenute a lavorare di notte: contemporaneamente alle altre disposizioni della presente legge; 2. per gli altri lavoratori: tre anni dopo l’entrata in vigore delle altre dispo- sizioni della presente legge.

4 RS 822.14 5 RS 832.20 6 RS 822.11; RU 2000 1569

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III Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 1998 Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998 Il presidente: Leuenberger Il presidente: Zimmerli Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 28 novembre 1998. 7

2 Entra in vigore il 1° agosto 2000.

10 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

7 FF 1999 915