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AS 2000 1581

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)

del 10 maggio 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 40 della legge del 13 marzo 1964 1 sul lavoro (legge, LL); visto l’articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 2 sull’assicura- zione contro gli infortuni e l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 3 sulla protezione dei dati, ordina:

Capitolo 1: Campo d’applicazione Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Lavoratori (art. 1 LL) 1 Per lavoratore si intende chiunque sia occupato in un’azienda assoggettata alla legge, stabilmente o temporaneamente, durante tutto l’orario di lavoro o una parte di esso. 2 Sono considerati lavoratori anche gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le altre persone che lavorano nell’azienda soprattutto a scopo di formazione o per prepararsi alla scelta della professione.

Art. 2 Grandi aziende del commercio al minuto (art. 9 cpv. 1 lett. a LL)

Sono grandi aziende del commercio al minuto le aziende che, nello stesso edificio o in edifici vicini, occupano, in totale, oltre cinquanta lavoratori nella vendita al mi- nuto, compreso il personale di cassa.

RS 822.111

2000-0832 1581

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Sezione 2: Campo di applicazione aziendale

Art. 3 Aziende familiari (art. 4 cpv. 3 LL)

Ai giovani familiari occupati accanto ad altri lavoratori, sono applicabili gli articoli

29 capoversi 1–3, 30 e 31 della legge.

Art. 4 Aziende federali, cantonali e comunali (art. 2 cpv. 2 LL)

La legge è applicabile in particolare alle aziende federali, cantonali e comunali: a. che producono, trasformano o trattano beni o che producono, trasformano o trasportano energia, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge; b. adibite al trasporto di persone o cose, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge; c. adibite allo sgombero, all’incinerazione o alla trasformazione delle immon- dizie e a quelle di approvvigionamento di acqua e di depurazione delle ac- que.

Sezione 3: Eccezioni al campo di applicazione aziendale

Art. 5 Aziende agricole (art. 2 cpv. 1 lett. d LL) 1 Sono aziende agricole le aziende che esercitano la campicoltura, la praticoltura, la frutticoltura, la viticoltura, l’orticoltura, la bacchicoltura, la tenuta di bestiame d’al- levamento e da reddito nonché le foreste private appartenenti a un’azienda agricola. 2 Sono centri locali di raccolta del latte le aziende che raccolgono il latte di consumo direttamente dalle aziende agricole di una zona di approvvigionamento limitata e che lo lavorano, in tutto o in parte, in locali annessi o lo consegnano ad altre aziende per la lavorazione o la vendita. 3 Sono considerati servizi accessori i servizi che trasformano o utilizzano, per uso proprio o per il mercato locale, i prodotti dell’azienda principale.

Art. 6 Aziende di giardinaggio (art. 2 cpv. 1 lett. e, art. 3 LL) 1 Sono aziende prevalentemente adibite alla produzione delle piante le aziende nelle quali la maggior parte dei lavoratori è occupata in uno o più dei seguenti settori: a. orticoltura; b. coltura di piante in vaso e di fiori da recidere; c. vivai e frutticoltura, comprese le piante erbacee e gli arbusti.

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2 Gli articoli 6-8, 29-32 e 45-65 della legge sono applicabili alle aziende ai sensi del capoverso 1, che formano apprendisti.

Art. 7 Istituti e enti di diritto pubblico (art. 2 cpv. 2 e 71 lett. b LL) 1 Le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo non si applicano agli istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica e agli enti di diritto pubblico, purché la maggior parte dei lavoratori da essi impiegata sia vincolata da un rapporto di lavoro di diritto pubblico. 2 I lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro di diritto privato a un’azienda di cui al capoverso 1 soggiacciono alle disposizioni della legge sul lavoro anche in materia di durata del lavoro e del riposo, sempreché lo statuto sulla funzione pubblica non preveda disposizioni più favorevoli.

Sezione 4: Eccezioni al campo di applicazione personale

Art. 8 Personale di organizzazioni internazionali e di amministrazioni pubbliche di Stati esteri (art. 3 lett. b LL) 1 Il personale di organizzazioni internazionali o di amministrazioni pubbliche di Stati esteri comprende: a. il personale delle missioni diplomatiche e delle sedi consolari di Stati esteri in Svizzera, a condizione che eserciti funzioni legate alla sovranità oppure che abbia un rapporto di lavoro retto dal diritto pubblico con lo Stato accre- ditante; b. il personale delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazio- nali, con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede, a condizione che esso eserciti funzioni legate alla sovranità oppure che abbia un rapporto di lavoro retto dal diritto pubblico con lo Stato accreditante; c. il personale di organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha stipulato un accordo di sede; d. il personale delle amministrazioni pubbliche estere e delle aziende estere concessionarie di trasporti ferroviari, marittimi e aerei, fatte salve le disposi- zioni deroganti di accordi internazionali. 2 D’intesa con la Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento fe- derale degli affari esteri, il Segretariato di Stato dell’economia (Ufficio federale) stabilisce un elenco delle organizzazioni che adempiono i presupposti conforme- mente al capoverso 1 lettere b e c.

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Art. 9 Ufficio direttivo elevato (art. 3 lett. d LL)

Esercita un ufficio direttivo elevato chiunque, sulla base della sua posizione nel- l’azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare un’influenza durevole sulla struttura, l’andamento degli affari e lo sviluppo di un’azienda o di una parte di essa.

Art. 10 Attività scientifica (art. 3 lett. d LL) 1 L’attività scientifica comprende la ricerca e l’insegnamento. Un’attività scientifica sussiste allorquando il lavoratore dispone di ampia libertà riguardo agli obiettivi, all’esecuzione e alla ripartizione del lavoro. 2 Per ricerca si intendono la ricerca di base e la ricerca applicata ma non la loro ap- plicazione nella pratica come lo sviluppo e la produzione. 3 Il personale tecnico e il personale amministrativo impegnato nella ricerca soggiac- ciono alle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo della legge e delle sue ordinanze.

Art. 11 Attività artistica indipendente (art. 3 lett. d LL)

Un’attività artistica indipendente nell’ambito di un rapporto di lavoro sussiste allor- quando il lavoratore che esercita tale attività dispone di ampia libertà riguardo alla strutturazione, all’esecuzione e alla ripartizione del lavoro.

Art. 12 Assistenti medici, educatori e assistenti sociali (art. 3 lett. e LL) 1 Sono considerati assistenti medici i medici che dopo l’esame federale in medicina umana, dentaria o veterinaria seguono un perfezionamento al fine di: a. ottenere un titolo di medico specialista; oppure b. ottenere l’autorizzazione per l’apertura di un proprio studio.

2 Sono considerate educatori le persone con una formazione pedagogica specializ-

zata riconosciuta o con una formazione di base e una formazione complementare equivalenti. 3 Sono considerate assistenti sociali le persone con una formazione specializzata a indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico riconosciuta o con una formazione e un perfezionamento equivalenti.

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Capitolo 2: Durata del lavoro e del riposo Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 13 Definizione di durata del lavoro (art. 6 cpv. 2 e 9-31 LL) 1 È considerato durata del lavoro, ai sensi della legge, il tempo durante il quale il lavoratore si tiene a disposizione del datore di lavoro: il tempo per recarsi al lavoro e per ritornare da esso non è considerato come durata del lavoro. Sono fatte salve le disposizioni sull’occupazione delle donne incinte e delle madri allattanti, nonché l’articolo 15 capoverso 2. 2 Se il lavoro deve essere svolto al di fuori del luogo di lavoro in cui il lavoratore esegue normalmente il suo lavoro, per cui la durata del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza rispetto alla normale durata del tragitto è considerata tempo di lavoro. 3 A seguito del viaggio di ritorno da un luogo di lavoro esterno ai sensi del capover- so 2, lo spazio della durata giornaliera del lavoro oppure la durata massima del lavo- ro settimanale possono essere superati; il tempo di riposo giornaliero di 11 ore inizia così a decorrere soltanto dopo che il lavoratore è giunto nel suo luogo di domicilio. 4 Il tempo che un lavoratore dedica al perfezionamento professionale o alla forma- zione continua sia su ordine del datore di lavoro sia a causa della propria attività professionale, sulla base di una disposizione legale, è considerato tempo di lavoro.

Art. 14 Servizio di picchetto a. Principio (art. 6, 9-31 e 36 LL) 1 Nel servizio di picchetto il lavoratore, al di fuori del lavoro normale, si tiene pronto per eventuali interventi per eliminare perturbazioni, soccorrere in situazioni d’emergenza, effettuare turni di controllo o far fronte ad analoghi eventi particolari. 2 In un periodo di quattro settimane, il singolo lavoratore può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto durante al massimo sette giorni. Una volta termi- nato l’ultimo servizio di picchetto, durante le due settimane successive il lavoratore non può più essere chiamato a prestare detto servizio. 3 Eccezionalmente, un lavoratore può essere di picchetto al massimo 14 giorni nello spazio di quattro settimane, purché: a. a causa delle dimensioni e della struttura aziendali non sia disponibile per- sonale a sufficienza per un servizio di picchetto di cui al capoverso 2; e b. il numero degli interventi di picchetto effettivi nella media di un anno civile non superi un totale di cinque al mese. 4 Modifiche a breve termine nella pianificazione e nella ripartizione del picchetto, con gli interventi che ne risultano, sono possibili soltanto con il consenso dei lavo- ratori aventi obblighi familiari e sempreché un’altra soluzione non sia accettabile per l’azienda.

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Art. 15 b. Computo come durata del lavoro (art. 6 e 9-31 LL) 1 Se il servizio di picchetto è prestato nell’azienda, tutto il tempo messo a disposi- zione è considerato tempo di lavoro. 2 Se il servizio di picchetto è prestato fuori dell’azienda, il tempo messo a disposi- zione è computato sul tempo di lavoro nella misura dell’attività effettivamente svolta dal lavoratore per l’azienda. In questo caso, la durata del tragitto per recarsi sul luo- go di lavoro e ritorno va computata sul tempo di lavoro.

Art. 16 Ripartizione delle ore di lavoro (art. 9-15a, 18-21, 25 cpv. 2, e 31 LL) 1 La settimana ai sensi della legge (settimana lavorativa) inizia il lunedì, o la notte fra la domenica e il lunedì per i sistemi di lavoro a squadre, e termina la domenica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti il lavoro continuo. 2 La settimana lavorativa del singolo lavoratore non può eccedere cinque giorni la- vorativi e mezzo. Essa può essere estesa a sei giorni lavorativi, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per quattro settimane al massimo con il consenso del lavoratore. 3 La durata settimanale del lavoro può essere ripartita in modo uniforme o differen- ziato sui singoli giorni feriali e per i singoli lavoratori o gruppi di lavoratori.

Art. 17 Indennità per riposo e per periodi di riposo compensativi (art. 22 LL)

Se, alla cessazione del rapporto di lavoro, il riposo e i periodi di riposo compensativi previsti dalla legge sono sostituiti con una prestazione in denaro, l’articolo 33 della presente ordinanza è applicabile al calcolo della stessa.

Sezione 2: Pause e periodi di riposo

Art. 18 Pause (art. 15 e 6 cpv. 2 LL) 1 Le pause possono essere stabilite in modo uniforme o differenziato per i singoli lavoratori o gruppi di lavoratori. 2 Le pause devono essere fissate in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo una pausa dà diritto a pause supplementari conformemente all’articolo 15 della legge.

3 Le pause di una durata superiore a mezz’ora possono essere frazionate.

4 Nel caso di orari di lavoro flessibili, la durata delle pause è calcolata sulla base della media della durata giornaliera del lavoro.

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5 È posto di lavoro ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 della legge, qualsiasi luogo nell’azienda o fuori dell’azienda, ove il lavoratore deve stare per eseguire il lavoro assegnatogli.

Art. 19 Riposo giornaliero (art. 15a, 20 e 6 cpv. 2 LL) 1 Se due o più giorni di riposo o giorni festivi legali cadono in una settimana, la du- rata del periodo di riposo consecutivo di 35 ore giusta l’articolo 21 capoverso 2 può essere ridotta una sola volta a 24 ore. 2 Se il periodo di riposo giornaliero è ridotto giusta l’articolo 15a capoverso 2 della legge, al lavoratore non può essere ordinato alcun lavoro straordinario giusta l’articolo 25 nel corso del suo successivo periodo di lavoro. 3 Il periodo di riposo giornaliero può essere interrotto da interventi di picchetto giu- sta l’articolo 14, purché sia seguito immediatamente dalla frazione di riposo rima- nente. Se non può essere raggiunto un periodo di riposo minimo di quattro ore con- secutive, il periodo di riposo giornaliero di 11 ore dev’essere accordato immediata- mente dopo l’ultimo intervento.

Art. 20 Semigiornata libera settimanale (art. 21 LL) 1 La semigiornata libera settimanale comprende otto ore, che vanno accordate in un giorno lavorativo immediatamente prima o dopo il periodo di riposo giornaliero.

2 La semigiornata libera settimanale è considerata accordata se:

a. l’intera mattinata, dalle 06.00 alle 14.00, è libera; b. l’intero pomeriggio, dalle 12.00 alle 20.00, è libero; c. in caso di lavoro a due squadre, la rotazione avviene fra le 12.00 e le 14.00; oppure d. in caso di lavoro notturno, sono accordati la settimana alternante di cinque giorni oppure due giorni di compensazione nello spazio di quattro settimane. 3 Al lavoratore non può essere affidato alcun lavoro durante la sua semigiornata li- bera settimanale; sono fatte salve le prestazioni di lavoro in situazioni eccezionali giusta l’articolo 26. In questi casi, la semigiornata libera settimanale va accordata entro un termine di quattro settimane. 4 I periodi di riposo prescritti dalla legge non possono essere defalcati dalla semi- giornata libera settimanale. Tuttavia, quest’ultima è considerata accordata quando il giorno feriale in cui è normalmente concessa coincide con un giorno festivo ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 della legge.

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Art. 21 Giorno di riposo settimanale o giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi (art. 18-20 LL)

1 In linea di principio, il giorno di riposo settimanale è la domenica.

2 La durata cumulata del giorno di riposo settimanale e del riposo giornaliero deve ammontare ad almeno 35 ore consecutive. 3 Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo. 4 Le domeniche che cadono durante le ferie dei lavoratori che lavorano di domenica non possono essere computate alle domeniche libere prescritte dalla legge. 5 La durata cumulata del giorno di riposo compensativo ai sensi dell’articolo 20 ca- poverso 2 della legge e del riposo giornaliero deve ammontare a 35 ore consecutive; esso deve coprire obbligatoriamente il periodo compreso tra le 06.00 e le 20.00. 6 Il giorno di riposo compensativo non può cadere in un giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di riposo o del giorno libero.

7 La compensazione mediante congedo per il lavoro domenicale svolto fino a un

massimo di cinque ore dev’essere effettuata entro quattro settimane.

Sezione 3: Durata massima della settimana lavorativa

Art. 22 Prolungamento con compensazione (art. 9 cpv. 3 LL) 1 La durata massima della settimana lavorativa di 45 o 50 ore può essere prolungata di quattro ore al massimo purché essa non venga superata nella media semestrale: a. in caso di attività esposte a interruzioni di lavoro dovute a intemperie; oppu- re b. nelle aziende con attività sottoposta a notevoli fluttuazioni stagionali. 2 Per i lavoratori con una settimana di cinque giorni in media nell’anno civile, la durata massima della settimana lavorativa di 45 ore può essere prolungata: a. di due ore, purché la durata massima non venga superata in media su otto settimane; oppure b. di quattro ore, purché la durata massima non venga superata in media su quattro settimane. 3 Il datore di lavoro, senza permesso dell’autorità, può ordinare il prolungamento della durata massima della settimana lavorativa di cui ai capoversi 1 o 2, se il lavoro non è regolato da un orario soggetto a permesso. 4 Se il rapporto di lavoro è di durata limitata, la media della durata massima della settimana lavorativa di cui al capoverso 1 o 2 deve essere rispettata per la durata del rapporto di lavoro, purché questo duri meno dei periodi di compensazione menzio- nati nei capoversi 1 e 2.

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Art. 23 Riduzione della durata massima della settimana lavorativa (art. 9 e 11 in relazione con gli art. 20 e 20 a LL) 1 Nelle settimane nel corso delle quali uno o più giorni festivi parificati alla domeni- ca cadono in un giorno feriale in cui il lavoratore deve abitualmente lavorare, la du- rata massima della settimana lavorativa è ridotta in proporzione. 2 Ai lavoratori che esercitano la loro attività in una giornata festiva legale parificata alla domenica, la riduzione proporzionale della durata massima della settimana lavo- rativa dev’essere computata nella settimana in cui viene accordato loro il giorno di riposo compensativo per la suddetta giornata festiva.

Art. 24 Lavoro compensativo (art. 11 in relazione con gli art. 15, 15a, 18, 20 e 20a LL) 1 La compensazione delle ore di lavoro perse, disposta dall’articolo 11 della legge, dev’essere effettuata immediatamente prima o dopo la perdita di lavoro entro un pe- riodo di 14 settimane al massimo, a meno che il datore di lavoro e il lavoratore con- vengano un termine più lungo, che non deve però superare 12 mesi. Le ore non la- vorate per le feste di Natale e Capodanno sono considerate come un unico insieme. 2 Il lavoro compensativo può essere svolto solo in quanto esso non provochi un sor- passo della durata legale del lavoro giornaliero. 3 Non sono considerate ore di lavoro perse né i periodi di riposo legali né i periodi di riposo compensativi; essi non possono pertanto essere compensati né anterior- mente né posteriormente.

Sezione 4: Lavoro straordinario

Art. 25 Principio (art. 12 e 26 LL) 1 Fatto salvo l’articolo 26, il lavoro straordinario conformemente all’articolo 12 ca- poverso 1 lettere a e b della legge è autorizzato solo sotto forma di lavoro diurno e serale giusta l’articolo 10 della legge ed esclusivamente nei giorni feriali. 2 La compensazione del lavoro straordinario mediante congedo giusta l’articolo 13 capoverso 2 della legge dev’essere effettuata entro 14 settimane a meno che il datore o i datori di lavoro e il lavoratore o i lavoratori convengano un termine più lungo, che non deve però superare 12 mesi.

Art. 26 Situazioni eccezionali (art. 12 cpv. 2 e 26 cpv. 1 LL) 1 Il lavoro straordinario può essere svolto anche di notte o la domenica ed eccedere la durata autorizzata del lavoro giornaliero quando si tratta di attività temporanee effettuate in casi di necessità indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte e

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alle cui conseguenze non è possibile far fronte con altre soluzioni accettabili, in par- ticolare se: a. i risultati del lavoro sono minacciati e vi è il rischio di un danno spro- porzionato; b. sono necessari servizi di picchetto per prevenire o eliminare danni; c. a causa di guasti gravi o danni subìti occorre riparare macchine da lavoro, attrezzi, dispositivi di trasporto e veicoli indispensabili per il funzionamento dell’azienda; d. occorre prevenire o eliminare disfunzioni d’esercizio provocate direttamente da un caso di forza maggiore; e. occorre prevenire o eliminare perturbazioni concernenti l’approvvigiona- mento con energia e acqua, nonché la circolazione con trasporti pubblici e privati; f. occorre prevenire le avarie di beni, in particolare di materie prime o di der- rate alimentari, che non possono essere altrimenti impedite, senza che tutta- via si persegua lo scopo di aumentare la produzione; g. si devono svolgere attività indifferibili a tutela della vita e della salute delle persone e degli animali e per la prevenzione di danni all’ambiente. 2 Il lavoro straordinario svolto oltre la durata legale del lavoro giornaliero deve esse- re compensato entro sei settimane mediante congedo della stessa durata. È fatto sal- vo l’articolo 20 capoverso 3 della legge.

Sezione 5: Presupposti per il lavoro notturno e domenicale e per il lavoro continuo

Art. 27 Urgente bisogno (art. 17, 19 e 24 LL)

1 Sussiste un urgente bisogno quando:

a. sorge la necessità di eseguire lavori supplementari che non possono essere differiti e che nessuna pianificazione o misura organizzativa consente di svolgere di giorno e durante i giorni feriali; b. per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza tecnica, determinati lavori possono essere svolti solo di notte o di domenica; o c. eventi di natura culturale, sociale o sportiva legati a condizioni e usi locali o a bisogni specifici della clientela esigono l’esecuzione di lavori di durata li- mitata, durante la notte o la domenica. 2 Sussiste un urgente bisogno di lavoro notturno ai sensi dell’articolo 17 capover- so 4 della legge quando un’azienda con un sistema di lavoro a due squadre: a. per ragioni di carico giornaliero di lavoro richiede regolarmente una durata di esercizio di 18 ore;

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b. non richiede più di un’ora di lavoro all’inizio o al termine del lavoro nottur- no; e c. così può evitare di svolgere altro lavoro notturno fra le 24.00 e le 05.00.

Art. 28 Indispensabilità del lavoro notturno e domenicale (art. 17, 19 e 24 LL)

1 Vi è indispensabilità tecnica in particolare quando un processo produttivo o

un’attività non possono essere interrotti o differiti senza che: a. l’interruzione o il rinvio comportino svantaggi notevoli e inaccettabili per la produzione e per il risultato del lavoro o per le installazioni dell’azienda; b. ne derivino rischi per la salute dei lavoratori o per il vicinato dell’azienda.

2 Vi è indispensabilità economica quando:

a. l’interruzione e la ripresa di un processo produttivo comportano costi sup- plementari elevati che, senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale, ri- schiano o rischierebbero di compromettere fortemente la competitività dell’azienda rispetto ai suoi concorrenti; b. il processo produttivo comporta inevitabilmente costi d’investimento elevati che non possono essere ammortizzati senza il lavoro notturno o domenicale; c. la competitività dell’azienda è fortemente compromessa rispetto a Paesi con un livello sociale comparabile, in cui la durata del lavoro è più lunga o le condizioni di lavoro sono diverse, per cui il rilascio del permesso molto pro- babilmente garantisce l’occupazione. 3 Sono equiparati all’indispensabilità economica i bisogni particolari dei consumato- ri, che l’interesse pubblico esige di soddisfare e ai quali non è possibile rispondere senza il lavoro notturno o domenicale. Si tratta di beni e servizi: a. necessari e indispensabili quotidianamente, la cui mancanza sarebbe consi- derata una grave carenza da una gran parte della popolazione; e b. per i quali il bisogno è permanente o si manifesta soprattutto di notte o la domenica. 4 L’indispensabilità è presunta per i processi produttivi e lavorativi contemplati nel- l’allegato.

Sezione 6: Forme particolari del lavoro notturno

Art. 29 Prolungamento della durata del lavoro notturno (art. 17a cpv. 2 LL) 1 In caso di lavoro notturno regolare o periodico, una durata del lavoro di 10 ore, comprese in uno spazio di 12 ore, è ammessa purché: a. il lavoratore non sia esposto a rischi elevati di natura chimica, biologica o fi- sica;

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b. il lavoratore non sia sottoposto a eccessive pressioni di ordine fisico, psichi- co e mentale; c. il lavoro sia organizzato in modo da conservare inalterata la capacità funzio- nale del lavoratore e da evitare pertanto l’insorgere di situazioni di pericolo; d. l’idoneità del lavoratore sia stata accertata sulla base di una visita medica; e e. la durata effettiva del lavoro non ecceda 10 ore in uno spazio di 24 ore. 2 In caso di lavoro notturno temporaneo, una durata del lavoro di 10 ore, comprese in uno spazio di 12 ore, conformemente all’articolo 17a capoverso 2 della legge è ammesso purché: a. il lavoro sia organizzato in modo da conservare inalterata la capacità funzio- nale del lavoratore e da evitare pertanto l’insorgere di situazioni di pericolo; b. la durata effettiva del lavoro non ecceda 10 ore in uno spazio di 24 ore; c. il lavoratore dia il suo consenso.

Art. 30 Lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno (art. 25 e 26 LL) 1 Il lavoro notturno durante più di sei settimane senza alternanza con il lavoro diur- no conformemente all’articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché: a. esso sia necessario per ragioni aziendali; b. il lavoratore abbia dato il suo consenso per scritto; e c. nello spazio di 24 settimane, i periodi di lavoro diurno abbiano complessi- vamente almeno la stessa durata dei periodi di lavoro notturno. 2 Il lavoro notturno durante più di 12 settimane senza alternanza con il lavoro diurno conformemente all’articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché: a. i presupposti giusta l’articolo 29 capoverso 1 lettere a-d siano adempiuti; b. esso sia indispensabile per ragioni aziendali; e c. il lavoratore abbia dato il suo consenso per scritto.

3 I lavoratori che effettuano lavoro notturno conformemente al capoverso 2:

a. possono essere impiegati al massimo:

1. cinque notti su sette consecutive; oppure

2. sei notti su nove consecutive; e

b. non possono svolgere lavoro straordinario giusta l’articolo 25 durante i loro giorni di congedo. 4 I presupposti e le condizioni di cui ai capoversi 1-3 non sono applicabili ai lavo- ratori che svolgono lavoro notturno regolare al massimo durante un’ora situata all’inizio o al termine del lavoro notturno fra le 05.00 e le 06.00 o fra le 23.00 e le 24.00.

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Sezione 7: Supplemento salariale e tempo di riposo supplementare

Art. 31 Supplemento salariale e tempo di riposo supplementare in caso di lavoro notturno (art. 17b cpv. 2 LL) 1 Svolge lavoro notturno regolare o periodico il lavoratore occupato durante 25 notti o più per anno civile. 2 Il tempo di riposo supplementare va accordato dopo il primo intervento di notte. È calcolato in funzione del lavoro realmente svolto. 3 Se soltanto nel corso di un anno civile e contro ogni aspettativa risulta che un lavo- ratore deve svolgere lavoro notturno per oltre 25 notti per anno civile, il supple- mento salariale del 25 per cento per le prime 25 notti non deve essere convertito in tempo di riposo supplementare.

Art. 32 Deroghe all’obbligo di accordare un tempo di riposo supplementare (art. 17b cpv. 3 e 4, art. 26 LL) 1 Il datore di lavoro non è tenuto ad accordare tempo di riposo supplementare giusta l’articolo 17b capoverso 3 lettere a e b della legge se, in base al sistema di orario di lavoro dell’azienda, la durata della settimana lavorativa per un lavoratore a tempo pieno non supera: a. 35 ore, incluse le pause, con una durata media delle squadre ridotta a 7 ore; b. 36 ore, dedotte le pause, nel caso della settimana di quattro giorni. 2 Un sistema di orario di lavoro è considerato proprio dell’azienda se è applicato integralmente in tutta l’azienda o in una parte dell’azienda chiaramente delimitata. 3 Sono considerati equivalenti altri tempi di riposo compensativi nell’ambito di contratti collettivi di lavoro o di disposizioni di diritto pubblico ai sensi dell’arti- colo 17b capoverso 3 lettera c della legge, se il rispettivo contratto collettivo di lavo- ro o l’atto di diritto pubblico applicabile prevede regole compensative: a. che accordano specialmente al lavoratore occupato durante la notte un sup- plemento di tempo libero in compensazione del lavoro svolto; e b. la cui durata complessiva equivale al tempo di riposo supplementare del 10 per cento.

Art. 33 Calcolo del supplemento salariale (art. 13 cpv. 1, 17b cpv. 1 e 2, 19 cpv. 3 e 24 cpv. 6 LL) 1 Nel salario a tempo, il supplemento di salario per lavoro straordinario, lavoro not- turno e lavoro domenicale è calcolato secondo il salario all’ora, senza indennità di residenza, indennità di economia domestica né indennità per figli. 2 Nel salario a cottimo, il supplemento salariale è, di regola, calcolato secondo il salario all’ora conseguito in media durante il periodo di paga, senza indennità di residenza, indennità di economia domestica né indennità per figli.

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3 La legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è ap- plicabile per analogia alla valutazione del salario in natura, delle prestazioni di ser- vizio e delle mance. 4 Se diverse prescrizioni della legge sull’assegnazione di supplementi salariali sono applicabili per lo stesso periodo di tempo, è pagato il supplemento più favorevole al lavoratore.

Sezione 8: Lavoro a squadre

Art. 34 Lavoro a squadre e rotazione delle squadre (art. 25, 6 cpv. 2 e 26 LL) 1 Sussiste lavoro a squadre quando è previsto l’intervento scaglionato e alternato di due o più gruppi di lavoratori allo stesso posto di lavoro secondo un orario determi- nato.

2 Nell’organizzazione del lavoro a squadre occorre tenere conto delle conoscenze

acquisite nei campi della medicina del lavoro e delle scienze del lavoro.

3 In caso di lavoro diurno a due squadre che non cade di notte, la durata di una

squadra non può superare 11 ore, pause incluse. Il lavoro straordinario giusta l’articolo 25 è ammesso solo nei giorni feriali abitualmente liberi, sempreché non coincidano con un periodo di riposo o un periodo di riposo compensativo. 4 In caso di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro a tre o più squadre che prevedono la partecipazione del lavoratore a tutte le squadre, vale quanto segue: a. la durata di una squadra non può superare 10 ore, pause incluse; b. la rotazione delle squadre si effettua dal mattino verso la sera e dalla sera verso la notte (rotazione in avanti). Una rotazione in senso inverso è ammes- sa solo in via eccezionale, se essa consente al lavoratore di disporre regolar- mente di periodi di riposo settimanali più lunghi, di tre giorni o più; c. il lavoro straordinario giusta l’articolo 25 è ammesso solo in giorni feriali abitualmente liberi, sempreché non coincidano con un periodo di riposo o di riposo compensativo legale.

Art. 35 Rinuncia alla rotazione delle squadre in caso di lavoro diurno e di lavoro notturno (art. 25 cpv. 3 LL)

È possibile rinunciare alla rotazione delle squadre se: a. i lavoratori possono lavorare solo al mattino o alla sera a causa di particolare ragioni personali; b. una delle due squadre è notevolmente più breve dell’altra e non supera le cinque ore.

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Sezione 9: Lavoro continuo

Art. 36 Definizione (art. 24 LL)

È considerato lavoro continuo un sistema di organizzazione del tempo di lavoro: a. dove viene fornito lavoro a squadre 24 ore su 24, sette giorni su sette; e b. che è composto di più squadre, dove il singolo lavoratore, in linea di princi- pio, partecipa a tutte le squadre.

Art. 37 Giorni di riposo (art. 24 cpv. 5 LL) 1 In caso di lavoro continuo, i lavoratori devono disporre di almeno 61 giorni di ri- poso settimanale di almeno 35 ore consecutive, compreso il riposo giornaliero, per anno civile. Di questi, almeno 26 giorni diriposo devono cadere di domenica e in- cludere il periodo compreso fra le 06.00 e le 16.00.

2 A condizione che la domenica comprenda il periodo che va dalle 23.00 di sabato

alle 23.00 di domenica, il numero dei giorni di riposo che cadono di domenica può essere ridotto come segue: a. a 17 se la durata del lavoro giornaliero del singolo lavoratore non supera otto ore; b. a 13 se, oltre alla condizione di cui alla lettera a, la durata della settimana la- vorativa, comprese le pause, non supera 42 ore. 3 Se, per motivi aziendali o organizzativi non si può accordare ogni settimana un giorno di riposo settimanale, questo va concesso al più tardi nel corso della terza settimana successiva e può essere sommato ad altri giorni di riposo settimanale. 4 Il lavoratore deve disporre di un periodo di riposo di 24 ore dopo un massimo di sette giorni consecutivi di lavoro.

Art. 38 Durata del lavoro (art. 24 cpv. 5 LL) 1 In caso di lavoro continuo, la durata massima della settimana lavorativa confor- memente all’articolo 9 della legge deve essere rispettata nella media di 16 settimane. Questo spazio può essere eccezionalmente prolungato fino a 20 settimane. 2 La durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata a 52 ore per singoli periodi di sette giorni consecutivi. In via eccezionale, può essere prolungata a 60 ore se gran parte della durata del lavoro si compone di mero tempo di presenza e se il lavoratore non è esposto ad attività gravose dal profilo fisico, psichico e mentale. La durata massima della settimana lavorativa va quindi rispettata nella me- dia di 16 settimane. 3 La durata del lavoro per singolo lavoratore non può superare nove ore su 24 e deve essere compresa in uno spazio di 10 ore, pause incluse. Se fra il venerdì sera e il lu- nedì mattina si lavora a due squadre, la durata del lavoro può essere prolungata fino

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a 12 ore, ma è allora accordata una pausa di due ore, che, nella squadra, può essere effettuata in due metà e ordinata a scaglioni. 4 Al lavoro continuo sono poi applicabili le prescrizioni della presente ordinanza concernenti il lavoro notturno, il lavoro domenicale e il lavoro a squadre, purché gli articoli 37 e 38 non dispongano altrimenti.

Art. 39 Lavoro continuo atipico (art. 10, 17, 19, 25, e 24 cpv. 5 in relazione con l’art. 26 LL) 1 Gli articoli 37 e 38 non sono applicabili ai lavoratori occupati in un sistema di la- voro continuo che partecipano solo ad alcune squadre o che intervengono solo alcu- ni giorni. 2 L’occupazione di lavoratori in squadre durante il fine settimana fra il giovedì sera (alle 20.00) e il lunedì mattina (dalle 05.00 alle 07.00) è ammessa purché: a. i lavoratori, fatta eccezione per casi eccezionali quali le sostituzioni in caso di ferie, durante il restante periodo della settimana non esercitino altra atti- vità lucrativa quali lavoratori; b. nessuna squadra imponga al lavoratore più di 10 ore di lavoro su un periodo di 12 ore; c. la durata del riposo giornaliero di 11 ore non sia ridotta; d. il lavoratore non sia chiamato a svolgere lavoro straordinario giusta l’arti- colo 25; e e. il lavoratore disponga di almeno cinque giornate libere che cadono di dome- nica nel corso di un anno civile.

Sezione 10: Permessi concernenti la durata del lavoro

Art. 40 Criteri distintivi per la competenza in materia di permessi (art. 17, 19 e 24 LL) 1 Il lavoro notturno è considerato temporaneo ai sensi dell’articolo 17 della legge quando: a. nel caso di impieghi sporadici o periodici, non eccede tre mesi per azienda e per anno civile; oppure b. nel caso di impieghi di durata limitata fino a sei mesi al massimo, presenta carattere eccezionale. È possibile un prolungamento unico di sei mesi. 2 Il lavoro notturno è considerato regolare o periodico quando il volume temporale dello stesso supera le condizioni di cui al capoverso 1. 3 Il lavoro domenicale è considerato temporaneo ai sensi dell’articolo 19 della legge quando: a. nel caso d’impieghi sporadici, non eccede sei domeniche, compresi i giorni festivi legali, per azienda e per anno civile; oppure

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b. nel caso d’impieghi di durata limitata fino a tre mesi al massimo, presenta carattere eccezionale. 4 Il lavoro domenicale è considerato regolare o periodico quando il volume tempo- rale dello stesso supera le condizioni di cui al capoverso 3.

Art. 41 Domanda (art. 49 LL)

1 Salvo nei casi di minima importanza, la domanda per un permesso concernente la

durata del lavoro deve essere presentata per scritto e deve contenere le indicazioni seguenti: a. la designazione dell’azienda o delle parti di azienda cui si riferisce; b. il numero dei lavoratori interessati, separatamente per uomini, donne e gio- vani; c. l’orario previsto, compresa la durata del riposo e le pause, e la rotazione delle squadre o eventuali deroghe; nel caso di lavoro notturno, di lavoro a tre o più squadre e di lavoro continuo, la domanda può rinviare a rappre- sentazioni grafiche degli orari e dei turni; d. la durata prevista del permesso; e. la conferma del consenso del lavoratore; f. il risultato della visita medica relativo all’idoneità del lavoratore, sempreché sia prevista dalla legge o dall’ordinanza; g. la prova dell’urgente bisogno o dell’indispensabilità; h. l’assenso di terzi, sempreché sia previsto dalla legge o dall’ordinanza.

Art. 42 Rilascio del permesso (art. 49 LL)

1 Il permesso concernente la durata del lavoro indica:

a. la base legale; b. l’azienda o la parte d’azienda oppure il tipo di attività; c. il motivo; d. il numero totale dei lavoratori interessati e, trattandosi di lavoro a squadre e di lavoro continuo, il loro numero nelle singole squadre, separatamente per uomini, donne e giovani; e. i giorni, notti od ore permessi, l’orario permesso, la durata del riposo e le pause da osservare, la rotazione delle squadre ed eventuali deroghe; f. eventuali oneri e condizioni a tutela del lavoratore; g. il campo di applicazione geografico se il permesso riguarda più Cantoni. 2 La validità del permesso concernente la durata del lavoro deve essere limitata tem- poralmente secondo il suo scopo.

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3 Per permessi temporanei concernenti la durata del lavoro, che disciplinano fatti- specie che coinvolgono più Cantoni, è competente il Cantone nel quale l’azienda ha la propria la sede. 4 Il permesso può essere subordinato soltanto ai presupposti previsti nella legge o in un’ordinanza. Esso non deve contenere alcun onere che non sia previsto nella legge o in un’ordinanza. 5 L’Ufficio federale notifica i suoi permessi ai Cantoni dove sono ubicate le aziende; i Cantoni procedono allo stesso modo in caso di permessi che disciplinano fattispe- cie che coinvolgono più Cantoni.

Capitolo 3: Provvedimenti in caso di lavoro notturno Sezione 1: Visita medica e consulenza

Art. 43 Definizione di visita medica e consulenza (art. 17c e 42 cpv. 4 LL) 1 La visita medica comprende un controllo di base dello stato di salute del lavoratore in questione. L’estensione della visita dipende dal tipo di attività che il lavoratore deve esercitare e dai rischi sul posto di lavoro. L’Ufficio federale emana una guida per la visita medica e la consulenza. 2 La visita medica giusta gli articoli 29, 30 e 45 dev’essere effettuata da un medico che si è familiarizzato con il processo di lavoro, le condizioni di lavoro e i principi di medicina del lavoro. Le donne hanno diritto a una visita medica e a una consulen- za da parte di un medico donna. 3 La consulenza giusta l’articolo 17c della legge riguarda aspetti specifici legati al lavoro notturno. Possono essere questioni familiari o di natura sociale, oppure pro- blemi di alimentazione, sempreché essi si ripercuotano sulla salute del lavoratore occupato nel lavoro notturno. 4 I medici e gli altri specialisti paramedici chiamati a intervenire nell’ambito della visita medica obbligatoria sono considerati periti giusta l’articolo 42 capoverso 4 della legge.

Art. 44 Diritto alla visita medica e alla consulenza (art. 17c LL) 1 Il lavoratore che lavora per 25 notti o più nel corso di un anno ha diritto, su richie- sta, a una visita medica e alla consulenza. 2 Il lavoratore può far valere il suo diritto alla visita medica e alla consulenza a in- tervalli regolari di due anni. Dopo il compimento dei 45 anni, il lavoratore può far valere questo diritto a intervalli di un anno.

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Art. 45 Visita medica e consulenza obbligatorie (art. 17c cpv. 2 e 3, art. 6 cpv. 2 LL) 1 La visita medica e la consulenza sono obbligatorie per i giovani che svolgono, re- golarmente o periodicamente, un lavoro notturno fra le ore 01.00 e le 06.00 nonché per i lavoratori che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno composto in gran parte di attività difficoltose o pericolose o che sono esposti a si- tuazioni difficoltose o pericolose. Sono considerate attività o situazioni difficoltose o pericolose quelle che impongono: a. rumori che nuocciono all’udito, forti vibrazioni e lavori a temperature calde o fredde; b. inquinanti atmosferici se eccedono il 50 per cento della concentrazione mas- sima ammissibile sul posto di lavoro per le sostanze nocive alla salute se- condo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni; c. sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e mentale; d. un’attività isolata in un’azienda o in una parte dell’azienda; e. una durata prolungata del lavoro notturno o il lavoro notturno senza alter- nanza con il lavoro diurno. 2 La visita medica e la consulenza precedono, la prima volta, l’inizio di un’attività elencata nel capoverso 1 e successivamente si svolgono ogni due anni. 3 Il medico incaricato della visita comunica le sue conclusioni quanto all’idoneità o all’inidoneità al lavoratore interessato, al datore di lavoro e all’autorità competente. 4 I lavoratori che secondo il medico non sono idonei o che rifiutano di sottoporsi alla visita non possono essere impiegati durante la notte per le attività di cui al ca- poverso 1. Se l’idoneità del lavoratore è soggetta a condizioni, l’autorità competente può, su richiesta e dopo aver consultato il medico incaricato della visita, autorizzare l’impiego integrale o parziale del lavoratore, purché l’azienda adotti le misure repu- tate necessarie per garantire la tutela della salute del lavoratore. 5 Se il lavoratore è considerato idoneo a talune condizioni, i medici incaricati della visita sono svincolati dal segreto professionale nei confronti del datore di lavoro in quanto sia necessario per adottare misure nell’azienda e sempreché il lavoratore in questione dia il suo consenso.

Sezione 2: Ulteriori misure

Art. 46 (art. 17e LL)

In caso di lavoro notturno, il datore di lavoro deve, quali ulteriori misure, in parti- colare: a. mettere a disposizione un mezzo di trasporto sicuro se la sicurezza personale di un lavoratore sul tragitto da e verso il luogo di lavoro potrebbe essere messa a rischio;

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b. mettere a disposizione mezzi di trasporto in mancanza di mezzi di trasporto pubblici; c. approntare attrezzature di cucina per preparare pasti caldi in un locale ido- neo oppure servire pasti caldi; d. sostenere i lavoratori che hanno obblighi di educazione o di assistenza con- formemente all’articolo 36 della legge, affinché essi possano provvedervi di- rettamente o attraverso terzi.

Capitolo 4: Protezione speciale dei giovani Sezione 1: Lavori vietati

Art. 47 Lavori vietati a tutti i giovani (art. 29 cpv. 3 LL)

I giovani giusta l’articolo 29 capoverso 1 della legge non possono essere occupati nei lavori seguenti: a. servizio e manutenzione di impianti, come macchine, motori d’avviamento, impianti di trasporto, e manipolazione di utensili che, secondo l’esperienza, comportano un notevole pericolo d’infortunio o esigono uno sforzo fisico o intellettuale eccessivo per i giovani; b. lavori comportanti un notevole pericolo d’incendio, di esplosione, d’infor- tunio, di malattia o d’intossicazione; c. servizio e manutenzione di generatori di vapore o di caldaie; sono eccettuati i generatori di vapore riscaldati elettricamente o con combustibili gassosi o liquidi, menzionati nell’articolo 8 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 9 aprile 19254 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di va- pore e dei recipienti di vapore, e le caldaie parificabili a tali generatori per quanto concerne impianto, contenuto e pressione; d. servizio e manutenzione di recipienti a pressione con contenuto nocivo, in- fiammabile o esplosivo; e. lavori sotterranei in gallerie e in miniere.

Art. 48 Lavori vietati ai giovani di età inferiore a 16 anni (art. 29 cpv. 3 LL)

Prima dei 16 anni compiuti, i giovani non devono essere occupati, oltre che nei la- vori giusta l’articolo 47 della presente ordinanza, neppure nelle attività seguenti: a. lavori comportanti scosse violente; b. lavori con saldatori e fresatori e servizio degli apparecchi a gas per il loro funzionamento, come anche saldature elettriche; c. cernita di materiale vecchio, come stracci, carte e cartoni, e di biancheria sporca e non disinfettata, di crini, di setole e di pelli;

4 RS 832.312.11

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d. lavori a temperatura molto elevata o a temperatura molto bassa; e. sollevamento, trasporto e spostamento di grandi pesi.

Art. 49 Occupazioni vietate ai giovani (art. 29 cpv. 3 LL)

I giovani non possono essere occupati: a. prima dei 16 anni compiuti:

1. nelle sale da cinema, nei circhi e nelle aziende di spettacolo;

2. per il servizio dei clienti nell’industria alberghiera e della ristorazione;

b. prima dei 18 anni compiuti, per il servizio dei clienti nelle aziende dei di- vertimenti, quali locali notturni, dancing, discoteche e bar.

Art. 50 Permessi di deroga (art. 29 cpv. 3 LL) 1 Per talune professioni qualificate o semiqualificate, l’Ufficio federale può permet- tere, per motivi impellenti, deroghe agli articoli 47, 48 lettera b e 49 della presente ordinanza. I permessi possono essere subordinati a condizioni speciali destinate a proteggere i giovani. 2 Se l’esame di fine tirocinio è superato prima dei limiti di età determinanti giusta gli articoli 47 e 49 lettera b della presente ordinanza, i divieti di occupazione previsti in questi articoli non sono applicabili all’esercizio della professione appresa.

Sezione 2: Certificato medico

Art. 51 (art. 29 cpv. 4 LL) 1 Il Dipartimento federale dell’economia, sentito il parere della Commissione fede- rale del lavoro, può designare i lavori, ai quali i giovani possono essere occupati soltanto su presentazione di un certificato medico. Dal certificato deve risultare che il giovane è idoneo, con o senza riserva, al lavoro previsto. 2 Sono fatte salve le prescrizioni cantonali più rigorose concernenti i certificati e gli esami medici.

Sezione 3: Occupazione dei giovani di età inferiore a 15 anni

Art. 52 Occupazione dei giovani di oltre 13 anni tenuti all’obbligo scolastico (art. 30 cpv. 2 LL) 1 I giovani di 13 anni compiuti tenuti all’obbligo scolastico possono essere occupati come fattorini fuori dell’azienda, per piccoli aiuti in occasione di manifestazioni sportive, per lavori leggeri nelle aziende del commercio al minuto e nelle aziende

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forestali, a condizione che la salute e la prestazione scolastica non siano pregiudi- cate e che la moralità sia salvaguardata.

2 Un’occupazione conformemente al capoverso 1 è ammessa soltanto fra le 06.00 e

le 20.00 e di regola soltanto nei giorni feriali; può essere ammessa eccezionalmente, in occasione di manifestazioni speciali e per piccoli aiuti in occasione di manifesta- zioni sportive, anche la domenica e gli altri giorni festivi.

3 La durata dell’occupazione non deve superare:

a. durante il tempo di scuola, due ore nei giorni di scuola completi, 3 ore nelle mezze giornate senza scuola e, in totale, 9 ore alla settimana; b. durante le vacanze scolastiche, 3 ore al giorno e, in totale, 15 ore alla setti- mana.

4 I Cantoni possono subordinare tale occupazione a un permesso o prescrivere ai

datori di lavoro l’obbligo di annunciarla.

Art. 53 Occupazione dei giovani di oltre 14 anni tenuti all’obbligo scolastico (art. 30 cpv. 2 LL) 1 I giovani di 14 anni compiuti tenuti all’obbligo scolastico possono essere occupati oltre che nei lavori giusta l’articolo 52 della presente ordinanza, in lavori leggeri durante al massimo la metà delle vacanze scolastiche di almeno tre settimane, a con- dizione che la salute e la prestazione scolastica non siano pregiudicate e che la mo- ralità sia salvaguardata.

2 Un’occupazione conformemente al capoverso 1 è ammessa soltanto nei giorni fe-

riali e non può superare otto ore al giorno e complessivamente 40 ore alla settimana. L’inizio e la fine devono essere compresi fra le 06.00 e le 20.00. La durata del ripo- so giornaliero deve essere di almeno 12 ore consecutive. 3 I Cantoni possono subordinare l’occupazione a un permesso e prescrivere ai datori di lavoro l’obbligo di annunciarla.

Art. 54 Impiego dei giovani tenuti all’obbligo scolastico per la preparazione alla scelta di una professione (art. 30 cpv. 2 LL) 1 Al fine di prepararsi alla scelta d’una professione, i giovani tenuti all’obbligo sco- lastico, a partire dall’anno civile in cui compiono i 14 anni, possono essere occupati per breve tempo in lavori leggeri, nell’ambito di un programma stabilito dall’azienda o dal servizio di consulenza professionale, a condizione che la salute e la prestazione scolastica non siano pregiudicate e che la moralità sia salvaguardata.

2 Un’occupazione conformemente al capoverso 1 è ammessa soltanto nei giorni fe-

riali e non può superare otto ore al giorno e complessivamente 40 ore alla settimana. L’inizio e la fine devono essere compresi fra le 06.00 e le 20.00. La durata del ripo- so giornaliero deve essere di almeno 12 ore consecutive.

3 I Cantoni possono subordinare tale occupazione a un permesso o prescrivere ai

datori di lavoro l’obbligo di annunciarla. Le autorizzazioni relative ai periodi di

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pratica preprofessionale ai sensi del capoverso 1 possono essere vincolate a condi- zioni speciali per la tutela dei giovani, in particolare una sufficiente garanzia in caso d’infortunio.

Art. 55 Occupazione dei giovani di età inferiore a 15 anni prosciolti dall’obbligo scolastico (art. 30 cpv. 3 LL)

1 Nei Cantoni dove l’obbligo scolastico cessa prima del compimento dei 15 anni,

l’autorità cantonale, nei singoli casi, può permettere l’occupazione regolare di gio- vani prosciolti dall’obbligo scolastico che hanno compiuto i 14 anni. 2 Alla domanda di permesso è allegato un certificato medico che stabilisce se alla occupazione prevista per il giovane non si oppongono malattie, infermità o turbe dello sviluppo. 3 Il permesso può essere rilasciato soltanto se le condizioni di salute del giovane consentono l’inizio anticipato di un’occupazione regolare, l’attività prevista non pregiudica la salute del giovane e la moralità è salvaguardata. 4 Ai giovani prosciolti dall’obbligo scolastico, che iniziano anticipatamente un’oc- cupazione regolare, sono applicabili gli articoli 56-59 della presente ordinanza.

Sezione 4: Durata del lavoro e del riposo per i giovani di oltre 15 anni

Art. 56 Durata del riposo giornaliero (art. 31 cpv. 2 LL) 1 Ai giovani di oltre 15 anni deve essere accordato un riposo giornaliero di almeno

12 ore consecutive.

2 Se la durata del riposo settimanale è di almeno 36 ore consecutive, quella del ripo- so giornaliero può, una volta per settimana, essere ridotta a 11 ore.

Art. 57 Lavoro straordinario (art. 31 cpv. 3 LL)

I giovani possono essere occupati nel lavoro straordinario soltanto dopo i 16 anni e soltanto nei giorni feriali e nei limiti del lavoro diurno.

Art. 58 Lavoro notturno (art. 31 cpv. 4 LL) 1 L’autorità competente può permettere il lavoro notturno ai giovani di oltre 16 anni sempreché: a. sia indispensabile per la formazione professionale; b. la loro collaborazione sia necessaria per correggere disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore.

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2 L’Ufficio federale può stabilire le condizioni speciali, alle quali possono essere permesse altre deroghe al divieto del lavoro notturno. 3 I permessi di lavoro notturno possono essere subordinati a condizioni speciali de- stinate a proteggere i giovani.

Art. 59 Lavoro domenicale (art. 31 cpv. 4 LL) 1 L’autorità competente può permettere il lavoro domenicale ai giovani di oltre 16 anni sempreché: a. sia indispensabile per la formazione professionale; b. sia d’uso nella professione considerata nelle aziende non industriali; c. la loro collaborazione sia necessaria per correggere disfunzioni d’esercizio dovute a forza maggiore. 2 Il permesso di lavoro domenicale è subordinato alla condizione che ai giovani, do- po il riposo giornaliero, sia accordato, durante un giorno feriale della settimana pre- cedente o della successiva, un corrispondente riposo compensativo che cade in un giorno lavorativo. Se il lavoro domenicale si estende sulla mattina e sul pomeriggio o dura più di cinque ore, il riposo compensativo deve essere di almeno 24 ore con- secutive.

Capitolo 5: Protezione speciale delle donne Sezione 1: Occupazione durante la maternità

Art. 60 Durata del lavoro e dell’allattamento in caso di gravidanza e di maternità (art. 35 e 35a LL) 1 Le donne incinte e le madri allattanti non possono assolutamente essere occupate oltre la durata ordinaria concordata del lavoro giornaliero; questa durata non supera in alcun modo le nove ore. 2 Per allattare durante il primo anno di vita, il tempo dedicato all’allattamento va computato come segue sul tempo di lavoro: a. il periodo che una madre dedica all’allattamento all’interno dell’azienda è considerato tempo di lavoro; b. se la lavoratrice lascia il posto di lavoro per allattare, la metà del tempo di assenza va riconosciuto come tempo di lavoro; c. il restante tempo dedicato all’allattamento non deve essere compensato, né anteriormente né posteriormente, e non può essere computato su altri periodi di riposo o di riposo compensativo legali.

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Art. 61 Alleviamento dei compiti (art. 35 LL) 1 Le donne incinte che esercitano la loro attività principalmente in piedi beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di 12 ore e, oltre alle pause previste all’articolo 15 della legge, di una breve pausa di 10 minuti dopo ogni periodo di 2 ore di lavoro. 2 A partire dal sesto mese di gravidanza, le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a quattro ore giornaliere.

Sezione 2: Protezione della salute durante la maternità

Art. 62 Lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (art. 35 LL) 1 Il datore di lavoro può occupare donne incinte e madri allattanti nei lavori perico- losi o gravosi soltanto se, in base a una valutazione dei rischi, non risultano minacce concrete per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali mi- nacce mediante adeguate misure di protezione. Sono fatti salvi ulteriori motivi di esclusione di cui al capoverso 4. 2 Se soltanto mediante l’adozione di adeguate misure di protezione è possibile eli- minare minacce pericolose per la salute della madre e del bambino, l’efficacia di queste misure deve essere verificata periodicamente, almeno ogni trimestre. Se l’obiettivo di protezione non viene raggiunto, occorre procedere conformemente agli articoli 64 capoverso 2 e 65 della presente ordinanza. 3 Sono considerati lavori pericolosi o gravosi per le donne incinte e le madri allat- tanti tutti quei lavori che, per esperienza, si ripercuotono negativamente sulla salute di queste donne e dei loro bambini. Ne fanno parte in particolare: a. lo spostamento manuale di carichi pesanti; b. i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce; c. i lavori che provocano urti, scosse o vibrazioni; d. i lavori in condizioni di sovrappressione come il lavoro in camera di pres- sione, l’immersione ecc.; e. i lavori che espongono al freddo o al caldo oppure a un’umidità eccessiva; f. i lavori sottoposti agli effetti di radiazioni nocive o al rumore; g. i lavori sottoposti agli effetti di sostanze nocive o di microrganismi; h. i lavori nell’ambito di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro che, per esperienza, portano a un forte aggravio. 4 Il Dipartimento federale dell’economia stabilisce in un’ordinanza i criteri di valu- tazione dei lavori pericolosi o gravosi elencati nel capoverso 3. Esso definisce inol- tre le sostanze, i microrganismi e i lavori che, per esperienza e per lo stato della

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scienza, presentano un potenziale di pericolo particolarmente elevato per la madre e il bambino e per i quali è vietata ogni occupazione di donne incinte e di madri allat- tanti.

Art. 63 Valutazione dei rischi e informazione (art. 35 e 48 LL)

1 Un’azienda con lavori pericolosi o gravosi per la madre e il bambino giusta

l’articolo 62 deve, mediante un esperto competente, procedere alla valutazione dei rischi secondo i principi dell’articolo 11a segg. dell’ordinanza del 19 dicembre 19835 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e alle prescri- zioni specifiche sul ricorso a specialisti in caso di maternità. 2 La valutazione dei rischi è effettuata prima dell’assunzione di donne in un’azienda o in una parte dell’azienda giusta l’articolo 62 e in occasione di ogni modifica im- portante delle condizioni di lavoro. 3 Il risultato della valutazione dei rischi e le misure di protezione proposte dagli spe- cialisti devono essere registrati per scritto. Nella valutazione dei rischi occorre os- servare: a. le prescrizioni giusta l’articolo 62 capoverso 4; b. le prescrizioni dell’ordinanza 3 del 18 agosto 19936 concernente la legge sul lavoro; e c. l’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 4 Il datore di lavoro deve provvedere a informare e istruire, in modo tempestivo, esauriente e adeguato, le donne che svolgono lavori gravosi e pericolosi sui pericoli e i provvedimenti connessi con la gravidanza e la maternità.

Sezione 3: Restrizioni e divieti di occupazione

Art. 64 Esenzione dal lavoro e trasferimento (art. 35 e 35a LL) 1 Le donne incinte e le madri allattanti sono esentate, su loro domanda, da lavori che sono gravosi per loro. 2 Le donne che, conformemente al certificato medico, nei primi mesi dopo il parto non hanno ripreso appieno la propria capacità lavorativa, non possono essere impie- gate in lavori che superano detta capacità. 3 Il datore di lavoro deve trasferire una donna incinta o una madre allattante a un posto di lavoro equivalente e che non presenta pericoli per lei, se:

5 RS 832.30 6 RS 822.113

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a. la valutazione dei rischi rivela un pericolo per la sicurezza e la salute della mamma o del bambino, e non può essere adottata alcuna misura di protezio- ne adeguata; o se b. è accertato che la donna in questione utilizza sostanze, microrganismi o svolge lavori connessi con un elevato potenziale di pericolo giusta l’articolo

62 capoverso 4.

Art. 65 Lavori vietati durante la maternità (art. 35 LL)

Se non è possibile un trasferimento giusta l’articolo 64 capoverso 2, la donna in questione non può più essere occupata nell’azienda o nella parte d’azienda interes- sata dal pericolo.

Art. 66 Lavori vietati (art. 36a LL)

È vietato impiegare le donne in cantieri di costruzione sotterranei, salvo che si tratti di: a. attività scientifiche; b. servizi di pronto soccorso o di assistenza medica urgente; c. attività di breve durata nell’ambito di una formazione professionale regola- mentata; oppure d. attività di breve durata a carattere non manuale.

Capitolo 6: Obblighi particolari del datore di lavoro e del lavoratore Sezione 1: Regolamento aziendale

Art. 67 Regolamento aziendale stabilito per convenzione o emanato dal datore di lavoro (art. 37 LL) 1 La delegazione dei lavoratori è eletta liberamente se l’elezione è avvenuta secondo i principi degli articoli 5-7 della legge del 17 dicembre 1993 7 sulla partecipazione. 2 Se il regolamento aziendale è emanato dal datore di lavoro, un esemplare è affisso nell’azienda in luogo ben visibile o è distribuito ai lavoratori. Entro quattro settima- ne, i lavoratori possono esprimere per scritto il loro parere o devono essere ascoltati personalmente dal datore di lavoro.

7 RS 822.14

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Art. 68 Pubblicazione del regolamento aziendale (art. 39 LL) 1 Il regolamento aziendale va affisso nell’azienda in luogo ben visibile o distribuito ai lavoratori. 2 Esso va inviato, in tre esemplari, all’autorità cantonale, che ne trasmette uno al competente Ispettorato federale del lavoro.

Sezione 2: Ulteriori obblighi nei confronti dei lavoratori

Art. 69 Comunicazione degli orari di lavoro e delle disposizioni di protezione (art. 47 cpv. 1 LL) 1 I lavoratori vanno chiamati a partecipare alla pianificazione degli orari di lavoro determinanti nell’azienda, quali gli orari usuali degli impieghi, il servizio di pic- chetto, i piani degli impieghi, gli orari di lavoro autorizzati e le relative modifiche. I lavoratori vanno informati il più presto possibile, di regola due settimane prima di un impiego previsto con i nuovi orari di lavoro, sul momento dell’introduzione con- creta degli orari di lavoro determinanti. 2 Sono considerate disposizioni di protezione speciale giusta l’articolo 47 capover- so 1 lettera b della legge le prescrizioni della legge e della presente ordinanza in materia di protezione dei giovani, di maternità e di attribuzione di periodi di riposo compensativi per il lavoro notturno.

Art. 70 Informazione e istruzione dei lavoratori (art. 48 LL) 1 Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi i lavoratori che vi esercitano la propria attività pur dipendendo da un’altra azienda, siano adeguatamente ed esaurientemente informati e istruiti circa l’organizzazione dell’orario di lavoro, la strutturazione dei piani di lavoro e i prov- vedimenti previsti in caso di lavoro notturno ai sensi dell’articolo 17e della legge. L’istruzione del lavoratore deve aver luogo al momento dell’entrata in servizio e in caso di modifica delle condizioni di lavoro; se necessario, va ripetuta. 2 Le informazioni e le istruzioni devono essere impartite durante l’orario di lavoro e non possono essere messe a carico dei lavoratori.

Art. 71 Partecipazione dei lavoratori (art. 48 e 6 cpv. 3 LL) 1 I lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda devono essere informati preventi- vamente riguardo alle ispezioni dell’autorità d’esecuzione e, se lo desiderano, devo- no essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate. 2 Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nel- l’azienda le istruzioni impartite dall’autorità d’esecuzione.

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Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro RU 2000

Sezione 3: Obblighi nei confronti degli organi d’esecuzione e di vigilanza

Art. 72 Accesso all’azienda (art. 45 LL) 1 Il datore di lavoro deve permettere agli organi d’esecuzione e di vigilanza l’ac- cesso a tutti i locali dell’azienda, compresi i refettori e i soggiorni. 2 Gli organi d’esecuzione e di vigilanza, nell’ambito dei loro compiti, possono inter- rogare il datore di lavoro e, in assenza di terzi, i lavoratori occupati nell’azienda sull’esecuzione della legge, delle ordinanze e delle decisioni dell’autorità.

Art. 73 Elenchi e altri atti (art. 46 LL) 1 Gli elenchi e gli atti devono contenere i dati necessari all’esecuzione della legge, in particolare: a. i dati personali del lavoratore; b. il tipo di attività del lavoratore nonché le date dell’inizio e della fine del suo rapporto di lavoro; c. la durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull' arco della giornata; d. i giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica; e. il periodo e la durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz’ora; f. le deroghe aziendali alla definizione di giorno, notte e domenica ai sensi de- gli articoli 10, 16 e 18 della legge; g. le regolamentazioni concernenti il supplemento di tempo giusta l’articolo 17b capoversi 2 e 3 della legge; h. i supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge; i. i risultati delle inchieste mediche quanto all’idoneità o all’inidoneità in caso di lavoro notturno o di maternità; j. la presenza di motivi di esclusione oppure i risultati della valutazione dei ri- schi in caso di maternità e le misure aziendali adottate di conseguenza. 2 Gli elenchi e gli altri atti devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la scadenza della loro validità. 3 Gli organi d’esecuzione e di vigilanza possono consultare elenchi e atti supple- mentari, sempreché sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. Se necessario ai fini dell’inchiesta, l’autorità competente può disporne. Al termine dell’inchiesta, essi vanno restituiti al datore di lavoro.

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Art. 74 Attestato d’età (art. 29 cpv. 4 LL) 1 Per tutti i giovani, il datore di lavoro deve tenere un attestato d’età a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza. 2 L’attestato d’età è rilasciato gratuitamente dall’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita o di origine o, per gli stranieri nati fuori della Svizzera, dalla competente autorità di polizia.

Capitolo 7: Attribuzioni e organizzazione delle autorità Sezione 1: Confederazione

Art. 75 Ufficio federale (art. 42 cpv. 3 LL) 1 L’Ufficio federale con i suoi Ispettorati federali del lavoro e il settore di medicina e igiene del lavoro è il servizio della Confederazione preposto alla protezione dei la- voratori. Esso esplica in particolare i seguenti compiti: a. controlla e coordina l’applicazione della legge da parte dei Cantoni e vigila sull’uniformità dell’applicazione del diritto; b. assicura la formazione continua e il perfezionamento professionale delle autorità d’esecuzione; c. consiglia e informa le autorità cantonali d’esecuzione, nonché le associazio- ni padronali e dei lavoratori sull’applicazione della legge e delle ordinanze, come pure altre organizzazioni interessate o coinvolte in merito a questioni generali concernenti la protezione dei lavoratori; d. fornisce informazioni riguardanti la protezione dei lavoratori; e. mette a disposizione gli specialisti e le infrastrutture indispensabili per va- lutare e risolvere questioni complesse, problemi ed eventi vari; f. studia questioni di fondo e casi particolari relativi alla protezione dei lavo- ratori e chiarisce casi di importanza generale; g. sostiene gli sforzi intesi a promuovere la protezione della salute sul posto di lavoro e lancia e promuove progetti di ricerca sul tema lavoro e salute; h. assicura la gestione delle relazioni pubbliche e dei contatti internazionali nel settore della protezione dei lavoratori; i. provvede all’esecuzione della legge e delle sue ordinanze nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche; j. applica la procedura di approvazione dei piani giusta gli articoli 7 e 8 della legge nell’ambito del coordinamento della procedura federale giusta l’arti- colo 62a - 62c della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Go- verno e dell’Amministrazione.

8 RS 172.010

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2 Sempreché lo esigano i compiti di cui al capoverso 1, l’Ufficio federale ha accesso a tutte le aziende. 3 L’Ufficio federale, su richiesta e dietro rimborso delle spese, può assumere inte- gralmente o parzialmente taluni compiti di un Cantone quando per mancanza di per- sonale, di mezzi o della necessaria formazione, il Cantone non è in grado di assol- verli.

4 L’Ufficio federale può prescrivere moduli uniformi per domande, permessi e ap-

provazioni.

Art. 76 Circondari e sedi degli Ispettorati federali del lavoro (art. 42 cpv. 4 LL)

Per gli Ispettorati federali del lavoro sono istituiti i seguenti circondari: I. circondario, con sede a Losanna: Cantoni di Berna (distretti di Bienne, Courtelary, Moutier e La Neuveville), Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura; II. circondario, con sede ad Aarau: Cantoni di Berna (gli altri distretti), Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia; III. circondario, con sede a Zurigo: Cantoni di Zurigo, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Zugo e Ticino; IV. circondario, con sede a San Gallo: Cantoni di Glarona, Sciaffusa, Appen- zello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni e Turgovia.

Art. 77 Decisioni dell’Ufficio federale e misure sostitutive (art. 42, 50, 51 e 53 LL) 1 L’Ufficio federale, nel suo ambito di compiti, può emanare decisioni nei confronti del datore di lavoro, esortandolo ad adottare le misure necessarie a ristabilire l’ordine legale. In caso di pericolo imminente, egli può emanare decisioni a titolo preventivo. 2 Le decisioni menzionate nel capoverso 1 devono essere comunicate per scritto; le misure preventive vanno confermate e motivate successivamente. Al datore di lavoro va impartito un termine entro il quale deve ristabilire l’ordine legale e darne confer- ma. 3 Se entro il termine legale, il datore di lavoro non ottempera alle decisioni o alle misure imposte, l’Ufficio federale adotta le misure che si impongono a spese del datore di lavoro e pronuncia le sanzioni penali appropriate. 4 Contro le decisioni dell’Ufficio federale e dei suoi organi può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso del DFE ai sensi della legge federale del 20 di- cembre 19689 sulla procedura amministrativa.

9 RS 172.021

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Art. 78 Misure concernenti l’alta vigilanza (art. 42 LL)

Se l’autorità cantonale d’esecuzione omette di eseguire un atto ufficiale necessario o se le decisioni contraddicono del tutto o in parte la legge, l’Ufficio federale emana le necessarie direttive. In presenza di un pericolo imminente o di violazioni gravi di beni giuridici, l’Ufficio federale adotta di sua iniziativa le misure necessarie per ri- stabilire l’ordine legale.

Sezione 2: Cantoni

Art. 79 Compiti (art. 41 LL) 1 Sempreché l’esecuzione della legge e delle ordinanze non sia riservata alla Confe- derazione, essa spetta alle autorità cantonali le quali devono in particolare: a. eseguire controlli nelle aziende sull’osservanza delle prescrizioni della legge e delle ordinanze; b. consigliare datori di lavoro, lavoratori, committenti, pianificatori e tutte le altre persone alle quali la legge sul lavoro affida compiti su questioni riguar- danti l’applicazione della legge e delle ordinanze; c. informare i datori di lavoro, i lavoratori, le loro organizzazioni nonché altre organizzazioni professionali e servizi interessati su questioni d’attualità e relativi sviluppi.

2 I Cantoni provvedono affinché:

a. sia impiegato personale di vigilanza adeguatamente formato in numero suffi- ciente per l’adempimento dei compiti legali; b. sia impiegato o si possa ricorrere a personale di sorveglianza femminile per problemi specifici alle donne; c. le persone incaricate della vigilanza dispongano delle competenze e dei mezzi materiali necessari; e d. le condizioni di assunzione di tali persone conferiscano loro la sicurezza in- dispensabile all’esercizio dell’attività e garantiscano la loro indipendenza. 3 L’Ufficio federale emana direttive circa il livello qualitativo della formazione e del perfezionamento professionale e il numero delle persone preposte alla vigilanza da impiegare per ogni Cantone in funzione del numero delle aziende, dei compiti legali da adempiere e della loro complessità.

Art. 80 Comunicazioni e rapporti (art. 41 LL)

1 I Cantoni comunicano all’Ufficio federale:

a. le autorità d’esecuzione e le autorità di ricorso designate conformemente all’articolo 41 capoverso 1 della legge;

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b. i giorni festivi parificati alle domeniche conformemente all’articolo 20a ca- poverso 1 della legge; c. le ordinanze cantonali d’esecuzione emanate in virtù della legge nonché tutte le modifiche; d. le decisioni in merito alle misure amministrative, alle sentenze penali e alle ordinanze di non luogo a procedere in versione integrale e motivata. 2 I Cantoni trasmettono annualmente all’Ufficio federale i dati necessari per il rap- porto all’attenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro e per provvedere all’alta vigilanza. 3 I dati richiesti dall’Ufficio federale devono essergli trasmessi entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. 4 L’autorità cantonale trasmette al competente Ispettorato federale del lavoro una copia dei permessi concernenti la durata del lavoro e lo informa delle decisioni e dei provvedimenti presi conformemente agli articoli 51 capoversi 2 e 3, 52 e 53 della legge.

Sezione 3: Commissione federale del lavoro

Art. 81 (art. 43 LL)

1 La Commissione federale del lavoro è composta di 24 membri. Vi sono rappre-

sentati: a. i Cantoni con tre membri; b. gli ambienti scientifici con tre membri; c. le associazioni padronali e dei lavoratori, entrambe con otto membri; d. le organizzazioni femminili con due membri. 2 La presidenza è assunta dal direttore della Direzione del lavoro del Segretariato di Stato dell’economia o dal suo supplente. 3 I membri sono eletti per la corrispondente durata del periodo amministrativo appli- cabile alle autorità federali. 4 Per l’esame di determinati problemi, la Commissione può costituire sottocommis- sioni e ricorrere a periti. 5 Il regolamento interno è emanato dal Dipartimento federale dell’economia, d’inte- sa con la Commissione.

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Capitolo 8: Protezione dei dati e gestione dei dati Sezione 1: Obbligo del segreto, comunicazione dei dati e diritto di informazione

Art. 82 Obbligo del segreto (art. 44 LL) 1 L’obbligo del segreto giusta l’articolo 44 della legge riguarda anche le autorità di vigilanza e di esecuzione della legge sul lavoro, i membri della Commissione fede- rale del lavoro, i periti e gli ispettori specializzati ai quali si ricorre. 2 Se si ricorre a periti e a ispettori specializzati, questi vanno resi attenti per scritto al loro obbligo di segreto nei confronti di terzi.

Art. 83 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione (art. 44a LL) 1 Se la persona interessata non è stata esplicitamente informata o se, date le circo- stanze, non è evidentemente al corrente della comunicazione di dati che la riguarda- no, è necessario notificarle la comunicazione e l’effettiva estensione dei suoi dati personali, accordandole inoltre l’opportunità di esprimersi in merito. 2 È possibile rinunciare ad accordare il diritto di essere ascoltato prima della comu- nicazione dei dati qualora sussista il pericolo che vengano lesi i diritti o importanti interessi di terzi o che venga impedito l’adempimento di compiti legali, oppure se, entro i termini, l’interessato non si manifesta o è introvabile. 3 Una comunicazione generale di dati personali degni di particolare protezione av- viene solamente per scopi statistici dell’Ufficio federale di statistica, a condizione che questo, per le informazioni richieste, possa appellarsi a una base giuridica con un profilo dei compiti chiaramente definito e che i dati non possano essere inoltrati a terzi o lo siano soltanto in forma anonima. 4 Il consenso della persona interessata giusta l’articolo 44a capoverso 2 della legge viene presupposto se la comunicazione dei dati è molto urgente per il destinatario, avviene nell’interesse della persona in questione e una sua presa di posizione non giungerebbe entro il termine utile.

Art. 84 Comunicazione in caso di dati personali non degni di particolare protezione (art. 44a LL) 1 La comunicazione generale di dati personali non degni di particolare protezione è rivolta alle autorità di esecuzione e di vigilanza della legge sul lavoro e della legge sull’assicurazione contro gli infortuni. 2 Nel singolo caso e su richiesta motivata è possibile comunicare anche a terzi dati personali non degni di particolare protezione, qualora si possa far valere un interesse pubblico o un interesse privato superiore.

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Sezione 2: Sistemi di informazione e di documentazione

Art. 85 Registro delle aziende (art. 44b LL) 1 Al fine di adempiere i suoi compiti, l’Ufficio federale tiene un registro delle azien- de (RA) per: a. le aziende industriali ai sensi dell’articolo 5 della legge; b. le aziende con permesso duraturo concernente la durata del lavoro; c. le aziende ispezionate nell’ambito dell’alta vigilanza; d. le aziende che soggiacciono all’obbligo dell’approvazione dei piani giusta l’articolo 7 capoverso 4 della legge.

2 Il registro delle aziende contiene i seguenti dati:

a. il nome e l’indirizzo dell’azienda e del datore di lavoro; b. il numero dei lavoratori al momento dell’assoggettamento giusta l’articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge; c. il numero d’identificazione che fornisce altre indicazioni (numeri RA); d. il genere di attività economica; e. i pericoli particolari giusta l’articolo 5 capoverso 2 lettera c della legge; f. la data d’iscrizione nel RA e data di cancellazione dell’iscrizione; g. i verbali delle ispezioni alle aziende; h. i piani, le descrizioni dei piani, le approvazioni di piani, i permessi d’esercizio, le valutazioni dei rischi, le perizie, le decisioni, le denunce e le sentenze penali; nonché i. il motivo dell’iscrizione nel registro. 3 L’autorità cantonale tiene per tutte le aziende sottoposte alla legge un RA canto- nale, sempreché ciò sia necessario per l’adempimento dei compiti. Il RA cantonale contiene i dati menzionati nel capoverso 2.

Art. 86 Sistema automatizzato di informazione e di comunicazione (art. 44b LL, art. 97a LAINF) 1 Per l’elaborazione e la gestione delle attività di vigilanza ed esecuzione, l’Ufficio federale appronta un sistema automatizzato di informazione e di documentazione per: a. il registro delle aziende; b. l’assoggettamento delle aziende industriali; c. la procedura di approvazione dei piani e per il permesso d’esercizio; d. i permessi concernenti la durata del lavoro e del riposo; e. la banca dati inerente al diritto del lavoro (informazioni e schedario);

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Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro RU 2000

f. la banca dati inerente all’esecuzione, gestita dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro; g. le ispezioni alle aziende; h. la gestione degli indirizzi. 2 Per i dati non degni di particolare protezione di cui al capoverso 1 lettere a, b, c, f, g può essere allestita una connessione con altri sistemi automatizzati di informazio- ne e di documentazione delle autorità di esecuzione e di vigilanza della legge sul lavoro e della legge sull’assicurazione contro gli infortuni, al fine del reciproco scambio di informazioni e di dati mediante procedura di richiamo.

Art. 87 Scambio di dati e sicurezza dei dati (art. 44 cpv. 2 e 44b LL) 1 I Cantoni e la Confederazione si scambiano reciprocamente i propri dati, in quanto ciò sia necessario per l’adempimento del compito legale. 2 I Cantoni che partecipano al sistema automatizzato di informazione e di documen- tazione possono prendere visione senza restrizioni dei dati personali non degni di particolare protezione. Lo stesso vale per l’Ufficio federale, nel rispetto della reci- procità. 3 L’accesso ai dati degni di particolare protezione dev’essere motivato nel quadro dell’assistenza giuridica reciproca. 4 L’Ufficio federale e i Cantoni adottano le misure necessarie affinché i terzi non autorizzati non possano accedere ai dati.

Art. 88 Registrazione, modifica e archiviazione dei dati (art. 44b LL) 1 I dati sono gestiti centralmente dall’Ufficio federale per la Confederazione; per il Cantone la gestione spetta all’autorità cantonale competente. 2 I dati concernenti persone devono essere distrutti cinque anni dopo la scadenza della loro validità, sempreché non debbano essere consegnati all’Archivio federale. Tale scadenza non vale per i dati resi anonimi, elaborati per scopi di pianificazione, ricerca o statistica.

Art. 89 Protezione dei dati (art. 16 cpv. 2 LPD, art. 44-46 LL)

I diritti delle persone interessate, in particolare il diritto di informazione, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno

199210 sulla protezione dei dati, sempreché la legge non preveda disposizioni

deroganti.

10 RS 235.1

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Art. 90 Disposizione penale Il perseguimento penale per violazioni della protezione dei dati e dell’obbligo di informazione è disciplinata dalla legge sulla protezione dei dati.

Capitolo 9: Disposizioni finali Sezione 1: Diritto previgente: abrogazione

Art. 91 L’ordinanza 1 del 14 gennaio 1966 11 concernente la legge sul lavoro è abrogata.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 92 Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati in virtù del diritto anteriore I permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati in virtù del diritto anteriore ri- mangono in vigore fino alla loro scadenza, tuttavia la più tardi fino al 31 marzo 2003.

Art. 93 Introduzione del nuovo diritto 1 Le aziende che per introdurre la modifica del 20 marzo 1998 della legge e la pre- sente ordinanza devono procedere a importanti adeguamenti organizzativi o con- trattuali, nel settore dei contratti collettivi di lavoro, dei manuali o dei regolamenti aziendali, delle certificazioni ISO, degli orari e dei piani di lavoro a squadre, hanno tempo fino al 31 gennaio 2001 a partire dall’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 1998 della legge e della presente ordinanza per l’attuazione all’interno dell’azienda, purché gli adeguamenti non siano realizzabili al momento dell’entrata in vigore. 2 Al momento dell' attuazione, le modifiche del 20 marzo 1998 della legge e della presente ordinanza possono essere introdotte nelle aziende soltanto integralmente. 3 Durante il periodo transitorio continua a essere applicato il diritto previgente.

11 RU 1966 85, 1969 81, 1972 800, 1974 1817, 1977 2367, 1978 1707, 1979 643, 1989 2483, 1998 1822

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Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 94 1 La presente ordinanza, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° agosto 2000.

2 Le disposizioni del capitolo ottavo sulla protezione dei dati e la gestione dei dati (art. 83-91) entrano in vigore contemporaneamente alla legge federale del 24 marzo 200012 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali.

10 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2083

12 RS ...; RU... (FF 2000 1914)

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Allegato (art. 28 cpv. 4)

Indispensabilità tecnica o economica del lavoro notturno o domenicale per singoli processi lavorativi

Per i seguenti processi lavorativi, il lavoro notturno o domenicale regolare o perio- dico è ritenuto indispensabile nella misura indicata:

1. Lavorazione del latte:

lavoro notturno e domenicale per prendere in consegna, trattare e trasforma- re il latte e per i relativi lavori di filtratura.

2. Molitura:

lavoro notturno per il servizio degli impianti di molitura.

3. Fabbricazione di paste alimentari:

lavoro notturno per gli impianti di produzione automatizzati, inclusi quelli di essiccazione.

4. Confezione di prodotti di panetteria e di pasticceria:

lavoro notturno per la produzione.

5. Fabbricazione della birra:

lavoro notturno e domenicale per la masteria e per il processo di fermenta- zione.

6. Fabbricazione di carta, di cartone e di cellulosa:

lavoro notturno per l’intera produzione dei prodotti di base.

7. Tipografie:

lavoro notturno e lavoro domenicale per stampare i quotidiani e i settimana- li.

8. Lavorazione di materie plastiche e fabbricazione di fogli mediante stam-

paggio a iniezione, soffiatura, estrusione, inclusi i processi di affinamen- to direttamente connessi: lavoro notturno per tutti i processi di fabbricazione diretti.

9. Processi lavorativi chimici, chimico-fisici e biologici:

– lavoro notturno e domenicale per processi che motivi tecnici impedi- scono di interrompere; – lavoro notturno e domenicale per l’esecuzione di esperimenti tecnici o scientifici di lunga durata; – lavoro notturno e domenicale per lavori con animali da laboratorio e per gli inevitabili lavori nelle serre; – lavoro domenicale per la cura di animali da laboratorio.

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10. Industria tessile:

– lavoro notturno e domenicale in filande, fabbriche di filo per fabbricare filati testurizzati e filati ritorti, inclusi i processi di nobilitazione diret- tamente connessi; – lavoro notturno e domenicale in stabilimenti tessili e maglifici per la fabbricazione di tessuti e di maglierie, inclusi i processi di nobilitazione direttamente connessi; – lavoro notturno e domenicale in fabbriche di ricami, inclusi i processi di nobilitazione direttamente connessi.

11. Fabbricazione della calce e del cemento:

lavoro notturno e domenicale per tutti i processi di macerazione e di calcina- zione e la sorveglianza degli impianti di flusso delle materie prime e di de- flusso dei prodotti finiti.

12. Industria ceramica (laterizi, fabbricazione della ceramica e della por-

cellana): lavoro notturno e domenicale per processi di cottura e di essiccazione.

13. Metallurgia:

lavoro notturno – per il servizio dei forni elettrici di fusione, dei forni di preriscaldamento e degli impianti direttamente connessi; – per il servizio dei laminatoi a caldo e a freddo e degli impianti diretta- mente connessi; – per la saldatura di grandi pezzi che motivi tecnici impediscono di inter- rompere; – per il servizio degli impianti di pressofusione e di estrusione; lavoro notturno e domenicale per il servizio degli impianti di trattamento termico.

14. Trafori e gallerie:

lavoro notturno e domenicale per lavori di avanzamento e di sicurezza.

15. Orologeria:

lavoro domenicale parziale per la verifica dei movimenti d’orologeria mec- canici e automatici, per la successiva regolazione e per l’esame dei crono- metri.

16. Industria elettronica:

lavoro notturno e domenicale per la produzione di circuiti integrati (micro- elettronica).

17. Vetreria:

lavoro notturno e domenicale per la trasformazione del materiale grezzo in vetro.

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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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