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AS 2000 1646

Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione

Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sulle sementi)

Modifica del 5 giugno 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sulle sementi del 7 dicembre 1998 1 è modificata come segue:

Art. 9a cpv. 1 e 4 1 Il materiale di una varietà geneticamente modificata può essere commercializzato soltanto se la varietà è autorizzata. 4 Il materiale di piante geneticamente modificate che non deve essere commercializ- zato come varietà necessita parimenti di un’autorizzazione.

Art. 14a Presenza d’impurità costituite da organismi geneticamente modificati

1 Chiunque commercializza materiale non geneticamente modificato prende tutte le

disposizioni ragionevolmente esigibili per impedire la presenza di impurità costituite da organismi geneticamente modificati. Chiunque importa un materiale siffatto e lo vende a terzi deve disporre a questo scopo segnatamente di un sistema adeguato di garanzia della qualità. Su domanda, l’Ufficio federale ha diritto di prendere visione di tutte le misure prese in materia di garanzia della qualità.

2 Chiunque vuole commercializzare materiale geneticamente modificato autorizzato

deve prendere tutti i provvedimenti previsti nel capoverso 1 per impedire la presenza di impurità costituite da organismi geneticamente modificati non autorizzati. 3 Una partita di materiale che contiene meno del 0,5 per cento di materiale prove- niente da una varietà geneticamente modificata non autorizzata e la cui compatibilità con l’ambiente è stata constatata secondo l’ordinanza del 25 agosto 19992 sull’e- missione deliberata nell’ambiente o in una procedura estera equivalente in condizio- ni paragonabili può essere commercializzata senza autorizzazione conformemente all’articolo 9a, se: a. gli organismi geneticamente modificati sono autorizzati in virtù dell’articolo

15 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° marzo 19953 sulle derrate alimentari,

1646 2000-0951

Ordinanza sulle sementi RU 2000

quando la varietà in questione è destinata alla fabbricazione di generi ali- mentari, additivi o ausiliari tecnologici ai sensi di detta ordinanza o di pro- dotti che servono a fabbricarne; o b. gli organismi geneticamente modificati figurano sulla lista degli alimenti per animali OGM, prevista nell’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 maggio 19994 concernente la produzione e la messa in commercio degli ali- menti per animali, quando la varietà in questione è destinata alla fabbrica- zione di prodotti di base o di alimenti semplici ai sensi di detta ordina nza, o c. la varietà in questione è destinata soltanto alla fabbricazione di materia pri- ma rinnovabile o è utilizzata soltanto nell’orticoltura produttrice. 4 Previa consultazione dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del pae- saggio (UFAFP) e dell’Ufficio federale della sanità pubblica, l’Ufficio federale pub- blica una lista degli organismi geneticamente modificati che soddisfano alle esigenze di cui al capoverso 3. 5 Se, per una determinata specie, la norma di purezza varietale minima è superiore al 99,5 per cento, la tolleranza è ridotta corrispondentemente. 6 L’Ufficio federale può definire i metodi di analisi per il controllo della percentuale del materiale geneticamente modificato. 7 Se ci sono ragioni di ritenere che un organismo geneticamente modificato ai sensi del capoverso 3 presenti un rischio per l’ambiente o indirettamente per l’essere umano, l’Ufficio federale, previa approvazione dell’UFAFP, annulla la tolleranza per questo organismo.

Art. 17 cpv. 4 bis 4bis Le etichette destinate agli imballaggi contenenti materiale geneticamente modifi- cato devono comportare l’indicazione «X OGM»5 o «X geneticamente modificato». Tuttavia, se la percentuale di questo materiale non supera lo 0,5 per cento, è possi- bile rinunciare all’indicazione.

II L’ordinanza del 25 agosto 19966 sull’emissione deliberata nell’ambiente è modifi- cata come segue:

Art. 13 cpv. 3 3 Nessuna autorizzazione è necessaria per la messa in commercio di materiale vege- tale di moltiplicazione secondo l’articolo 14a dell’ordinanza del 7 dicembre 19987 sulle sementi.

4 RS 916.307

5 X= nome dell’organismo geneticamente modificato.

6 RS 814.911 7 RS 916.151

Ordinanza sulle sementi RU 2000

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.

5 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz