AS 2000 1657
Ordinanza concernente l'indennità degli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio
Ordinanza concernente l’indennità degli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio
Modifica del 13 giugno 2000
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:
I L’ordinanza del 12 dicembre 19901 concernente l’indennità degli alti ufficiali supe- riori che esercitano la funzione a titolo accessorio è modificata come segue:
Art. 1 Indennità forfettaria Un’indennità globale annua di 15'000 franchi, non assoggettata all’indicizzazione, è versata: a. ai comandanti delle brigate da fortezza e al comandante della brigata tele- com; b. al capo del servizio dell’Informazione alla truppa dell’esercito; c. al capo del servizio Donne nell’esercito.
Art. 2 Indennità Le persone che sono agenti della Confederazione non ricevono alcuna indennità forfettaria.
Art. 3 cpv. 1 Indennità giornaliera 1 Se l'impegno annuale del capo del servizio dell'Informazione alla truppa dell'eser- cito e del capo del servizio Donne nell'esercito supera 40 giorni, un'indennità gior- naliera è versata loro per ogni giorno d'impiego effettivo supplementare, sempreché non siano agenti della Confederazione.
Art. 4 Assicurazione contro gli infortuni Il capo del servizio dell’Informazione alla truppa dell’esercito e il capo del servizio Donne nell'esercito sono assicurati contro le conseguenze d'incidenti, secondo le disposizioni in vigore, presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nella misura in cui essi non sono coperti dall'Assicurazione militare.
1 RS 510.232
2000-1084 1657
Indennità degli altri ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessiorio RU 2000
Art. 5 Previdenza professionale Nella misura in cui il capo del servizio dell’Informazione alla truppa dell’esercito e il capo del servizio Donne nell'esercito adempiono le condizioni per l'assoggetta- mento obbligatorio alle disposizioni della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, essi devono ade- rire alla Cassa federale di assicurazione e versare i relativi contributi.
Art. 7 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.
13 giugno 2000 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Adolf Ogi
2 RS 831.40