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AS 2000 1659

Ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili

Ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA)

Modifica del 23 giugno 2000

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni ordina:

I L’ordinanza del 10 gennaio 19961 sulle emissioni degli aeromobili è modificata come segue:

Ingresso visto l'articolo 58 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 2 sulla na- vigazione aerea; visto l'articolo 13 dell'ordinanza del 14 novembre 1973 3 sulla navigazione aerea; visto l'articolo 3 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 4 contro l'inquinamento fonico,

Art. 1 cpv. 2 2 L'esercente dell'aerodromo può limitare l'esercizio di un aeromobile straniero, qualora esso non osservi i valori limite d'emissione svizzeri e sia stazionato da più di sei mesi sull'aerodromo.

Art. 4 Velivoli per l'istruzione di base e velivoli rimorchiatori L'impiego di velivoli il cui livello di rumore supera i 75 dB(A) è escluso per l'istru- zione di base ed il rimorchio di alianti. Nel singolo caso debitamente motivato, l'Ufficio può concedere deroghe a termine.

Art. 7 Concerne solo il testo tedesco.

II L'appendice è modificata secondo la versione allegata.

Appendice (art. 2)

Valori limite d’emissione e procedure d’esame (secondo l’art. 2) Le indicazioni delle fonti (volume, capitolo, appendice) si riferiscono all’allegato 16 (Protection de l’environnement) della Convenzione del 7 dicembre 19445 relativa all’aviazione civile internazionale, volume I (Bruit des aéronefs) fino a e compreso il supplemento numero 6 del 19 luglio 1999, e volume II (Emissions des moteurs d'aviation) fino a e compreso il supplemento numero 4 del 19 luglio 1999. L'allegato in lingua francese e inglese può essere consultato presso l'Ufficio.

1 Rumore dei velivoli (volume I)

11 Per i velivoli a reazione e ad elica con un peso massimo ammissibile al de-

collo pari o superiore a 8619 kg si applica il capitolo 3, numeri 3.2 a 3.7.

12 Per i velivoli ad elica con un peso massimo ammissibile al decollo non su-

periore a 8618 kg e le loro versioni derivate nonché per motoalianti si ap- plica il capitolo 10, numeri 10.2 a 10.6.

121 Nel caso di misurazioni del rumore conformemente al capitolo 10, in dero-

ga al numero 10.4 i valori limite sono calcolati come segue: 68 dB(A) per velivoli con un peso non superiore ai 500 kg, 85 dB(A) per velivoli con un peso al decollo pari o superiore a 1500 kg; per velivoli di peso intermedio si applica una variazione lineare. 122 L'altezza di riferimento per il sorvolo del microfono è limitata al massimo a

450 m.

13 Per gli elicotteri si applica il capitolo 8, numeri 8.1 a 8.7.

131 In deroga al numero 8.4, i livelli massimi di rumore fissati vengono gene-

ralmente ridotti di 3 EPN dB.

132 Per gli elicotteri con un peso massimo ammissibile al decollo non superiore

a 2730 kg si riconoscono anche le disposizioni di cui al capitolo 11, numeri

11.2 a 11.6.

2 Emissioni dei motori (volume 2)

Per i reattori di velivoli subsonici si applica la terza parte del capitolo 2, numeri 2.1 a 2.4.

5 RS 0.748.0. Gli allegati non sono pubblicati nella RU.

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