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AS 2000 1715

Ordinanza concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA

Ordinanza concernente il sistema d’informazione basato sui profili di DNA (Ordinanza SIDNA)

del 31 maggio 2000

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 351 septies e 351octies del Codice penale svizzero1 (CP), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo 1 La Confederazione gestisce un sistema d’informazione che, allo scopo di identifi- care autori di reati, consente di effettuare: a. il confronto di profili di DNA su scala nazionale; b. il confronto internazionale di profili di DNA nell’ambito dell’assistenza giu- diziaria in materia penale. 2 Il sistema d’informazione aiuta nella ricerca di autori di reati e nella produzione di prove nell’ambito di procedimenti penali.

Art. 2 Rapporto con il diritto di procedura penale e di polizia Le competenze di ordinare un trattamento segnaletico e in materia di valutazione delle tracce sono rette dalle disposizioni determinanti del diritto di procedura penale e del diritto di polizia.

Art. 3 Profilo di DNA Il profilo di DNA è un codice alfanumerico determinato mediante tecniche di biolo- gia molecolare a partire da sequenze non codificanti del patrimonio genetico DNA (acido desossiribonucleico).

RS 361.1 1 RS 311.0

2000-0755 1715

Ordinanza SIDNA RU 2000

Sezione 2: Sistema d’informazione basato sui profili di DNA

Art. 4 Principio 1 Il servizio che gestisce il sistema automatizzato d’identificazione mediante im- pronte digitali (Servizio AFIS) è responsabile del sistema d’informazione mediante profili di DNA.

2 Il sistema d’informazione serve a confrontare:

a. profili di DNA allestiti a scopo segnaletico a partire da strisci della mucosa orale (SMO); b. profili di DNA allestiti a scopo segnaletico a partire da strisci della mucosa orale e profili di DNA allestiti a partire da tracce biologiche rinvenute sul luogo del delitto; c. profili di DNA allestiti a partire da tracce biologiche rinvenute sul luogo del delitto. 3 Esso contiene soltanto profili di DNA e numeri di controllo nonché dati tecnici ri- guardanti gli istituti che hanno allestito il profilo di DNA.

Art. 5 Registrazione nel sistema d’informazione 1 Nel sistema d’informazione sono registrati i profili di DNA allestiti in relazione con i seguenti reati: a. omicidio intenzionale (art. 111-113 CP), lesioni semplici aggravate (art. 123 cpv. 2 CP), lesioni gravi (art. 122 CP), esposizione a pericolo della vita o salute altrui (art. 127-129 CP); b. furto (art. 139 CP), rapina (art. 140 CP), danneggiamento con danno consi- derevole (art. 144 cpv. 3 CP), truffa (art. 146 CP), estorsione (art. 156 CP) e ricettazione (art. 160 CP); c. crimini e delitti contro la libertà personale (titolo quarto, art. 180-185 CP), eccezion fatta per la violazione di domicilio (art. 186 CP); d. reati contro l’integrità sessuale (titolo quinto, art. 187-196 CP), eccezion fatta per la pornografia (art. 197 CP) e le contravvenzioni contro l’integrità sessuale (art. 198 e 199 CP); e. incendio intenzionale (art. 221 CP) e messa in pericolo intenzionale e con fini delittuosi (art. 223, 224 e 226-228 CP); f. atti preparatori punibili (art. 260bis CP) e partecipazione a un’organizzazione criminale (art. 260ter CP); g. riciclaggio di denaro (art. 305bis CP); casi gravi di traffico illecito di stupefa- centi (art. 19 cpv. 2 della legge del 3 ottobre 1951 2 sugli stupefacenti). 2 Nel sistema d’informazione sono registrati profili di DNA che, in relazione con i reati elencati nel capoverso 1, concernono:

2 RS 812.121

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a. persone sospettate di aver commesso un reato o di avervi partecipato; b. persone condannate per uno dei reati di cui al capoverso 1, se il loro profilo di DNA non è stato ancora inserito nel sistema d’informazione al momento dell’esecuzione della pena; c. tracce rinvenute sul luogo di uno dei reati di cui al capoverso 1.

3 Non sono registrati nel sistema d’informazione i profili di DNA di:

a. vittime o persone autorizzate ad accedere al luogo del delitto le cui tracce vanno distinte da quelle dell’autore del reato; b. persone che, nel corso della ricerca di autori di un reato mediante indagini a tappeto, possono essere escluse quali autori dello stesso. 4 I profili di persone non identificate viventi o defunte e le loro tracce possono esse- re registrate con quelle confrontate nel sistema d’informazione.

Art. 6 Richieste internazionali 1 In virtù degli articoli 351ter, 351quater e 351quinquies del Codice penale, l’Ufficio fe- derale di polizia può trasmettere richieste provenienti dall’estero e presentare a uffici esteri domande svizzere di esame di profili di DNA. In tale contesto, esso collabora con l’Ufficio di coordinamento (art. 8). 2 La cooperazione internazionale presuppone che le condizioni di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 siano soddisfatte e che sia garantita l’affidabilità del confronto dei profili di DNA.

Sezione 3: Organizzazione e procedure

Art. 7 Istituti di medicina legale 1 I profili di DNA inseriti nel sistema d’informazione sono allestiti da istituti di me- dicina legale (istituti) che: a. nel campo della genetica forense sono accreditati giusta l’ordinanza del 17 giugno 1996 3 sull’accreditamento e sulla designazione; b. sono efficienti e sicuri e c. i cui costi sono contenuti. 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) riconosce gli istituti.

3 Esso stabilisce quali metodi analitici vadano applicati ai fini dell’allestimento dei profili di DNA registrati nel sistema d’informazione. I metodi devono corrispondere a un elevato standard scientifico e consentire analisi il più possibile economiche.

3 RS 946.512

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Art. 8 Ufficio di coordinamento 1 Il Dipartimento designa un istituto di medicina legale quale Ufficio di coordina- mento. Sente dapprima gli istituti di medicina legale.

2 I compiti dell’Ufficio di coordinamento sono i seguenti:

a. inserisce nel sistema d’informazione i profili di DNA allestiti dagli istituti, verifica se coincidono con i profili di DNA presenti nel sistema d’infor- mazione (confronto) e comunica il risultato al Servizio AFIS; b. in caso di richieste internazionali, esso collabora con l’Ufficio federale di polizia (art. 6); c. in materia d’informatica, esso rappresenta gli istituti riconosciuti nei con- fronti del Servizio AFIS.

3 L’Ufficio di coordinamento è collegato al sistema d’informazione mediante una

procedura di richiamo.

4 Il Dipartimento emana il regolamento per il trattamento.

Art. 9 Comitato di direzione Il Dipartimento nomina un comitato di direzione che: a. controlla l’Ufficio di coordinamento e gli istituti riconosciuti; b. provvede ai contatti internazionali di carattere scientifico e di polizia; c. integra gli sviluppi internazionali nella prassi svizzera d’identificazione se- gnaletica mediante profili di DNA; d. funge da consulente del Dipartimento in caso di decisioni fondate sulla pre- sente ordinanza.

Art. 10 Trattamento segnaletico 1 Le impronte digitali di persone di cui si deve allestire il profilo di DNA sono rile- vate contemporaneamente al prelievo dello striscio della mucosa orale. Il Diparti- mento designa il materiale idoneo al prelievo dello striscio della mucosa orale. 2 Lo striscio è provvisto di un numero di controllo, che vale anche per le impronte digitali. 3 L’autorità preposta al procedimento penale o di polizia che ha ordinato il tratta- mento segnaletico o ha rilevato le tracce (autorità committente) provvede a informa- re la persona implicata circa la registrazione del suo profilo di DNA nel sistema d’informazione, il suo diritto all’informazione e le condizioni di cancellazione (art. 14-16).

Art. 11 Procedure 1 L’autorità committente invia il campione, con il numero di controllo, a un istituto riconosciuto (art. 7 cpv. 2) e il numero di controllo, con i dati personali noti o relati- vi al luogo del delitto, al Servizio AFIS. Ai fini del trattamento nel sistema d’infor-

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mazione, essa trasmette unicamente dati che soddisfano le esigenze della presente ordinanza. 2 L’istituto allestisce il profilo di DNA e lo trasmette con il numero di controllo all’Ufficio di coordinamento affinché sia inserito nel sistema d’informazione e con- frontato. Il risultato del confronto è comunicato al Servizio AFIS. 3 Il Servizio AFIS comunica il risultato del confronto all’autorità committente, in- formandola eventualmente degli altri dati concernenti la persona identificata o il luogo del delitto (art. 13). Se il profilo di DNA coincide con quello di una persona o di una traccia presente nel sistema d’informazione (hit), la cui analisi è stata richie- sta da un’altra autorità, il Servizio AFIS ne informa tutte le autorità interessate.

Art. 12 Conservazione e distruzione dei campioni 1 L’istituto è tenuto a conservare i campioni che gli sono stati consegnati dall’au- torità committente fino a quando quest’ultima non ordina la loro distruzione. 2 L’autorità committente ordina all’istituto di distruggere i campioni quando non so- no più necessari per il procedimento.

Sezione 4: Trattamento di altri dati personali

Art. 13 1 Il numero di controllo e gli altri dati concernenti le persone, le tracce e il luogo del delitto sono trattati nel sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) dell’Ufficio federale di polizia. 2 Il Servizio AFIS collega i numeri di controllo con gli altri dati concernenti persone o tracce. A tal fine, il Servizio AFIS è collegato all’IPAS. 3 L’Ufficio di coordinamento e gli istituti non hanno accesso agli altri dati concer- nenti persone, tracce o al luogo del delitto.

Sezione 5: Protezione e sicurezza dei dati

Art. 14 Diritto all’informazione 1 Chiunque può domandare al Servizio AFIS se è trattato il suo profilo di DNA. La domanda relativa va presentata al Servizio AFIS unitamente a una copia di un do- cumento di legittimazione ufficiale. 2 L’informazione concerne la presenza di un profilo di DNA e i dati personali corri- spondenti al numero di controllo. 3 Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’informazione sono disciplinati dal- l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992 4 sulla protezione dei dati (LPD).

4 RS 235.1

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Art. 15 Cancellazione dei profili di DNA

1 Il Servizio AFIS cancella i profili di DNA:

a. su richiesta dell’autorità committente; quest’ultima deve ordinare la cancel- lazione dei profili di DNA allestiti giusta l’articolo 5 se si è potuto esclude- re, nel corso del procedimento, che la persona implicata fosse l’autore del reato; b. alla morte della persona implicata, eccezion fatta per le tracce di vittime o autori di reati non identificati; c. su richiesta della persona implicata, se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 16. 2 Il numero di controllo è cancellato se la Confederazione non conserva più dati se- gnaletici concernenti la persona implicata.

Art. 16 Domanda di cancellazione del profilo di DNA

1 Il profilo di DNA è cancellato su richiesta della persona implicata:

a. se il procedimento in questione è sfociato in un’assoluzione; b. cinque anni dopo l’interruzione del procedimento, se esso non ha condotto, per mancanza di prove, a una condanna per uno dei reati di cui all’articolo 5 capoverso 1; c. cinque anni dopo la scadenza del periodo di prova, in caso di sospensione condizionale della pena; d. dieci anni dopo la scadenza di una pena d’arresto, il pagamento o il riscatto di una multa oppure l’esecuzione di una misura educativa; e. venti anni dopo la scadenza della durata di una pena di reclusione o di de- tenzione. 2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere b-e, la cancellazione necessita del consenso dell’autorità committente. 3 Il consenso può essere negato se permane un sospetto concreto riguardo a un reato non prescritto o vi sono fondati timori di una recidiva.

4 Il consenso di autorità estere non è necessario.

Art. 17 Sicurezza dei dati 1 La sicurezza dei dati è retta dalle disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 19935 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo sulla sicurezza informatica contenuto nell’ordinanza del 23 febbraio 20006 sull’informatica nel- l’Amministrazione federale nonché dalle raccomandazioni dell’Organo strategia in- formatica della Confederazione.

5 RS 235.11 6 RS 172.010.58; RU 2000 1227

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2 Nell’ambito di loro competenza, il Servizio AFIS e l’Ufficio di coordinamento

adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati personali.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione 1 Il Dipartimento esegue la presente ordinanza. Nella misura del possibile, esso ri- prende le strutture e le procedure applicabili alle altre prestazioni segnaletiche for- nite dalla Confederazione. 2 I Cantoni provvedono all’esecuzione negli ambiti di loro competenza. Essi garanti- scono in particolare la protezione e la sicurezza dei dati nel loro settore.

Art. 19 Finanziamento

1 La Confederazione sostiene le spese d’allestimento e di gestione del sistema

d’informazione come pure i costi delle informazioni fornite alle autorità commit- tenti.

2 I costi di analisi e di valutazione sono a carico delle autorità committenti.

Art. 20 Riconoscimento provvisorio Il Dipartimento può riconoscere provvisoriamente gli istituti se accerta che essi si sottoporranno alla procedura di accreditamento e che questa si concluderà entro il 31 dicembre 2004.

Art. 21 Registrazione di profili di DNA preesistenti I profili di DNA allestiti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza posso- no essere inseriti nel sistema d’informazione se soddisfano le esigenze della presente ordinanza.

Art. 22 Trattamento di altri dati personali nell’IPAS 1 Fino all’entrata in vigore dell’ordinanza IPAS, le disposizioni dell’ordinanza del 1° dicembre 19867 sul Servizio d’identificazione, segnatamente gli articoli 10-18, si applicano al trattamento nell’IPAS dei dati concernenti persone oggetto di un trat- tamento segnaletico da parte del Servizio AFIS. 2 In caso di prelievo di strisci di mucosa orale, oltre ai dati di cui all’articolo 12 dell’ordinanza del 1° dicembre 1986 sul Servizio d’identificazione, nell’IPAS è in- serita anche una nota concernente l’esistenza di un profilo di DNA.

7 RS 172.213.57

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3 In caso di coincidenza tra il materiale esaminato a scopo segnaletico e le impronte digitali conservate in AFIS, il Servizio AFIS informa l’autorità committente e le eventuali autorità interessate degli altri dati personali conservati in IPAS. 4 In caso di cancellazione di profili di DNA giusta gli articoli 15 e 16, sono cancel- lati gli altri dati della persona implicata presenti in IPAS, se non vi è altro materiale segnaletico concernente la stessa persona. 5 Se gli altri dati conservati in IPAS non possono essere cancellati, al momento della cancellazione del profilo di DNA va cancellata la nota di cui al capoverso 2 concer- nente l’esistenza di tale profilo in IPAS.

Art. 23 Entrata in vigore e validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2000 e ha effetto fino al 31 dicem- bre 2004.

31 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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