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AS 2000 1743

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM)

Modifica del 28 giugno 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 dicembre 19941 sul servizio di volo militare è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. e nonché 2 lett. c

1 La presente ordinanza disciplina l’istruzione e il servizio:

e. degli operatori di ricognitori telecomandati in quanto personale non navi- gante:

1. piloti di ricognitori telecomandati,

2. operatori del carico utile.

2 I militari donne possono rivestire le seguenti funzioni:

c. operatori di ricognitori telecomandati in quanto personale non navigante:

1. piloti di ricognitori telecomandati,

2. operatori del carico utile.

Art. 6a Istruzione di operatore di ricognitori telecomandati di milizia 1 L’istruzione di operatore di ricognitori telecomandati di milizia fino al brevetto comprende: a. un addestramento di base di 143 giorni al massimo, che serve alla selezione aviatoria e all’istruzione di base:

1. 103 giorni nella scuola reclute dei ricognitori telecomandati 49, di cui i

primi 47 giorni assolti nella fase di selezione della scuola reclute per piloti 42,

2. la scuola sottufficiali dei ricognitori telecomandati 49;

b. un servizio d’avanzamento formale e un approfondimento del servizio di volo pratico:

1. il servizio pratico come caporale nella scuola reclute dei ricognitori te-

lecomandati 49, di 103 giorni al massimo,

2. la scuola ufficiali delle Forze aeree, con un servizio tecnico adeguato di

117 giorni.

1 RS 512.271

2000-0290 1743

Servizio di volo militare RU 2000

2 L’avanzamento a operatore di ricognitori telecomandati operativo comprende un

servizio d’avanzamento di 108 giorni al massimo come servizio pratico con il grado di tenente. Esso può essere assolto in parti, nel qual caso i moduli d’istruzione teori- ci e pratici essenziali devono essere assolti senza interruzione. 3 L’istruzione di pilota di ricognitori telecomandati di milizia comprende, per piloti militari brevettati e altri candidati idonei ai sensi dell’ordinanza del DDPS del 29 giugno 2000 2 sugli operatori di ricognitori telecomandati: a. un corso per specialisti di 12 giorni al massimo per l’addestramento di base tecnico e la selezione; b. un corso tecnico di 30 giorni al massimo, che può essere frazionato.

Art. 7 cpv. 1 lett. d

1 Ottengono un brevetto:

d. gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia, dopo aver superato la scuola ufficiali o dopo aver assolto con successo il corso d’addestramento conformemente all’articolo 6a capoverso 3.

Art. 10 Portata 1 Per mantenere e promuovere la loro prontezza d’impiego i piloti militari, gli ope- ratori di bordo, gli esploratori paracadutisti e gli operatori di ricognitori telecoman- dati sono chiamati a corsi d’allenamento e all’allenamento individuale. 2 Il DDPS può esentare i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di pro- fessione, gli istruttori degli esploratori paracadutisti e gli operatori di ricognitori te- lecomandati di professione dall’obbligo all’allenamento individuale.

Art. 11 cpv. 2 lett. d nonché 3 lett. d 2 Secondo la categoria, per i servizi d’istruzione della formazione, possono essere chiamati annualmente: d. gli operatori di ricognitori telecomandati per 17 giorni al massimo.

3 Sono chiamati annualmente per l’allenamento individuale:

d. gli operatori di ricognitori telecomandati per otto giorni al massimo.

Art. 12 cpv. 1 1 Possono essere assegnate al servizio di volo, al servizio di lancio con il paracadute e al servizio di volo con ricognitori telecomandati soltanto le persone dichiarate abili dall’Istituto di medicina aeronautica (IMA).

2 RS 512.271.4; RU 2000 1747

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Servizio di volo militare RU 2000

Art. 13 cpv. 4 4 I piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, i fotografi di bordo di professione, gli istruttori esploratori paracadutisti e gli operatori di rico- gnitori telecomandati di professione, il cui impiego nel servizio di volo o di lancio non può più essere giustificato, possono essere definitivamente sospesi.

Art. 14 cpv. 2 2 La sospensione definitiva dei piloti militari di professione, degli operatori di bordo di professione, dei fotografi di bordo di professione, degli istruttori esploratori para- cadutisti e degli operatori di ricognitori telecomandati di professione è decisa dal DDPS su proposta delle Forze aeree.

Art. 19a Proscioglimento degli operatori di ricognitori telecomandati per motivi d’età 1 Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono prosciolti dal servizio di volo con ricognitori telecomandati il più tardi alla fine dell’anno civile in cui com- piono il 52° anno d’età. 2 Gli operatori di ricognitori telecomandati di professione rimangono nel servizio di volo fino alla cessazione del rapporto di servizio.

Art. 20 cpv. 1 1 Dopo la loro sospensione (art. 13) o il loro proscioglimento (art. 16, 18, 19, 19a), i membri del servizio di volo militare possono essere impiegati in funzioni che richie- dono le conoscenze e le esperienze acquisite; il loro obbligo di prestare servizio mi- litare è disciplinato dall’articolo 11 capoversi 1-3.

Art. 21 cpv. 3 3 Le Forze aeree possono comandare ai membri del servizio di volo militare con ri- cognitori telecomandati impieghi con sistemi di ricognitori telecomandati esteri. Tali impieghi contano, conformemente alle prescrizioni di servizio, come impieghi mili- tari. Le Forze aeree decidono sulle eccezioni.

II La presente modifica entra in vigore il 15 luglio 2000.

28 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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