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AS 2000 1771

Ordinanza del DFE concernente l'approvvigionamento del Paese con cereali panificabili

Ordinanza del DFE concernente l’approvvigionamento del Paese con cereali panificabili

Modifica del 1° giugno 2000

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 16 giugno 19861 concernente l’approvvigionamento del Paese con cereali panificabili è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1 1 Le forniture effettuate dopo il mese di agosto danno diritto, indipendentemente dalla qualità del grano, ai seguenti supplementi: Fr. per 100 kg

1-15 settembre 0.40 16-30 settembre 0.70 1-15 ottobre 1.— 16-31 ottobre 1.50 1-15 novembre 2.— 16-30 novembre 2.50 1-15 dicembre 2.90 16-31 dicembre 3.10 gennaio 3.30 febbraio 3.50 marzo 3.60 aprile 3.70 maggio 3.80 giugno 3.90

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000

1° giugno 2000 Dipartimento federale dell‘economia: Pascal Couchepin

1 RS 916.111.011

2000-1257 1771