AS 2000 1830
Decreto federale concernente l'accordo tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità d'accesso alla nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA)
Decreto federale concernente l’accordo tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità d’accesso alla nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA)
del 3 marzo 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996 2, decreta:
Art. 1 1 L’accordo bilaterale tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle co- municazioni e delle energie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità d’accesso alla nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) 3, firmato il 6 settembre 1996 a Lugano, è approvato. 2 Il Consiglio federale collabora con le competenti autorità germaniche allo sviluppo delle linee ferroviarie Zurigo - San Gallo - Monaco e Zurigo - Sciaffusa - Stoccarda.
3 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l’accordo.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1997 Consiglio nazionale, 3 marzo 1998 Il presidente, Zimmerli Il presidente, Leuenberger Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker
1 [CS 1 3]. A questa disposizione corrispondono ora gli art. 54, 58 e 101 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 FF 1996 III 381 3 RS 0.742.140.313.69
1830 2000-1035