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AS 2000 1837

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno (OOrg-DFI)

del 28 giugno 2000

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo

19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);

in esecuzione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Obiettivi 1 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) promuove condizioni quadro sociali, sanitarie e culturali favorevoli al benessere degli abitanti della Svizzera. In tal modo si adopera per una Svizzera equa, tollerante e aperta e contribuisce alla sua prosperità duratura.

2 Il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:

a. promuovere il benessere fisico, spirituale e sociale degli abitanti della Sviz- zera e impegnarsi affinché siano protetti da pericoli per la salute e da rischi sociali; b. incoraggiare un'elevata qualità della ricerca e dell'insegnamento in Svizzera e rafforzarne, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'economia (DFE), la concorrenzialità; c. mettere a disposizione dati ed informazioni per una migliore comprensione nella società; d. mantenere vivi e trasmettere il patrimonio culturale ed i valori documentari della Svizzera; e. incoraggiare la molteplicità delle culture, l'attività artistica e la comprensio- ne tra le comunità linguistiche e culturali; f. lottare contro ogni forma di discriminazione e promuovere le pari opportu- nità; g. promuovere il benessere di bambini, giovani e famiglie.

RS 172.212.1

2000-0958 1837

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno RU 2000

Art. 2 Principi che reggono l'attività del Dipartimento Il Dipartimento persegue i propri obiettivi ed espleta i propri compiti non solo con- formemente ai principi generali che reggono l'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), ma anche in base ai seguenti criteri: a. lavora in stretta collaborazione con i Cantoni e con organizzazioni non go- vernative, con partner sociali ed associazioni economiche, b. si attiene al principio della sussidiarietà, c. mira a soluzioni comprensibili, eque e moderne grazie a procedure concise, d. cerca la collaborazione internazionale, in particolare a livello europeo, e. accompagna la propria attività ad una politica informativa chiara ed aperta.

Capitolo 2: Uffici ed altre unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 3

1 La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all’articolo 42

LOGA ed assume le seguenti funzioni centrali a livello dipartimentale: a. sostiene il capo del Dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio fe- derale e di capo del Dipartimento; b. elabora la strategia e la pianificazione ed assicura il controllo e il coordina- mento; c. ricerca informazioni, pianifica l’informazione e la comunicazione; d. coordina i fabbisogni e le risorse, mette a disposizione servizi logistici e for- nisce prestazioni informatiche; e. si occupa dell’applicazione del diritto, della giurisprudenza, della consulenza giuridica e dell’assistenza alla legislazione.

2 Altri compiti particolari assunti dalla Segreteria generale sono:

a. vigilanza sulle fondazioni di interesse collettivo sottoposte alla Confedera- zione; b. istruzione di ricorsi contro decisioni di uffici del Dipartimento; c. gestione della segreteria della Commissione federale contro il razzismo.

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Sezione 2: Disposizioni comuni per gli uffici

Art. 4 1 Gli obiettivi di cui agli articoli 5–13 fungono da criteri guida per le unità ammini- strative del Dipartimento nell'adempimento dei loro compiti e nell'assunzione delle proprie competenze, come sono fissate nella legislazione federale. 2 In linea di principio, la preparazione di atti legislativi federali e di accordi interna- zionali spetta ai singoli Uffici in ragione del loro settore d’attività; nel caso di atti internazionali, la preparazione avviene in accordo con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e con il DFE (economia esterna). 3 Nei loro ambiti di competenza, gli Uffici adempiono i compiti esecutivi assegnati loro dagli atti legislativi federali e dagli accordi internazionali. 4 Nell'ambito dei propri compiti e nel quadro degli obiettivi di politica estera della Svizzera nonché in accordo con il DFAE e con il DFE (economia esterna) ed even- tualmente con altri Dipartimenti ed Uffici federali, gli Uffici rappresentano la Sviz- zera in organizzazioni internazionali e partecipano a comitati specifici nazionali ed internazionali e all'elaborazione ed esecuzione di accordi internazionali.

Sezione 3: I singoli uffici

Art. 5 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 1 L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) è l'autorità compe- tente in materia di parità tra i sessi.

2 L'UFU persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

a. lottare contro ogni forma di discriminazione sessuale diretta o indiretta; b. promuovere e garantire la parità tra i sessi in tutti gli ambiti. Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFU assume le funzioni seguenti: a. partecipa all'elaborazione di atti normativi federali, nella misura in cui sono significativi per la parità; b. si occupa di questioni inerenti la politica della parità, elabora raccomanda- zioni ad autorità e privati e può redigere perizie; c. informa e sensibilizza il pubblico partecipando a progetti di importanza na- zionale ed internazionale, organizzando conferenze, distribuendo pubblica- zioni e gestendo un centro di documentazione.

4 Inoltre l'UFU adempie i seguenti compiti particolari:

a. esamina le domande di aiuto finanziario ai sensi della legge federale del 24 marzo 19953 sulla parità dei sessi e controlla l'esecuzione dei programmi di promovimento;

3 RS 151.1

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b. assicura lo scambio di informazioni con la Commissione federale per i pro- blemi della donna. 5 L’Ufficio federale del personale è competente per le questioni inerenti la parità dei sessi all'interno dell'Amministrazione federale.

Art. 6 Ufficio federale della cultura 1 L'Ufficio federale della cultura (UFC) è l'autorità competente per le questioni fon- damentali di politica culturale, di promovimento della cultura e di cura e trasmissio- ne di valori culturali.

2 L'UFC persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

a. creare e consolidare le condizioni quadro in cui siano possibili un'attività artistica indipendente ed un'ampia offerta culturale, b. curare e mantenere il patrimonio culturale, sostenere gli scambi culturali al- l'interno della Svizzera e con l'estero e promuovere la comprensione tra le comunità linguistiche e culturali.

3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFC assume le funzioni seguenti:

a. definisce e mette in atto una politica culturale globale della Confederazione, b. elabora e concretizza insieme a comitati interni alla Confederazione ed in collaborazione con terzi misure di sostegno in tutti gli ambiti dell'attività culturale; ne fanno parte segnatamente l'ambito cinematografico, le belle arti e l’arte applicata, la tutela dei monumenti, la protezione del paesaggio abita- tivo e l'archeologia, c. controlla, coordina e collabora all'elaborazione ed all'esecuzione del diritto in ambito culturale, d. emana disposizioni per regolare il transfer internazionale di beni culturali, e. gestisce e sostiene istituzioni attive nella raccolta, cura, accesso e mediazio- ne di beni culturali.

4 Inoltre l'UFC adempie i seguenti compiti particolari:

a. partecipa alla concezione ed alla concretizzazione della politica giovanile; b. promuove la formazione dei giovani svizzeri all'estero c. sostiene la minoranza culturale Jenisch.

Art. 7 Archivio federale 1 L'Archivio federale (AF) è l'autorità competente in materia di archiviazione dei documenti della Confederazione.

2 L'AF persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

a. contribuire a rendere trasparente e comprensibile l'attività amministrativa so- stenendo in tal modo la sicurezza giuridica, la continuità e la razionalità della gestione amministrativa;

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c. conservare documenti di valore della Confederazione o di importanza nazio- nale, renderli accessibili ed analizzarli al fine di consentire la ricerca storica e sociale; d. promuovere l’archiviazione a livello nazionale ed internazionale.

3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’AF assume le funzioni seguenti:

a. archivia tutti i documenti della Confederazione che presentano un valore dal punto di vista giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale; b. salvaguarda i documenti della Confederazione raccogliendoli, preservandoli e conservandoli in condizioni adeguate; c. concepisce e promuove la gestione delle informazioni nel suo settore di competenze; d. decide se un documento della Confederazione è degno o meno di essere ar- chiviato in base alla determinazione del suo valore storico e scientifico; e. rende accessibili i documenti archiviati, li valuta e organizza l’accesso degli utenti agli archivi.

Art. 8 Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera)

1 L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) è l'autorità

competente nel settore meteorologico e climatologico.

2 MeteoSvizzera persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

a. rilevare in territorio svizzero in modo continuo e capillare dati meteorologici e climatologici nonché informazioni sulla composizione dell'atmosfera si- gnificative per il clima; b. tener conto, nel fornire le prestazioni, dei fabbisogni delle regioni nazionali e delle zone linguistiche e collaborare con altri enti federali, nazionali ed internazionali, in particolare con i Cantoni, i Comuni, gli istituti universitari, l'esercito e la Centrale nazionale di allarme. 3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, MeteoSvizzera assume le funzioni seguenti:

a. fornisce prestazioni meteorologiche e climatologiche per il fabbisogno della comunità. In particolare segnala i fenomeni climatici pericolosi; b. mette a disposizione informazioni aeronautiche per il Servizio di sicurezza aerea; c. soddisfa gli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti di organizzazioni meteorologiche e climatologiche internazionali; d. collabora con altri servizi meteorologici e climatologici europei, e. fornisce prestazioni commerciali per committenti individuali.

Art. 9 Ufficio federale della sanità pubblica 1 L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è l'autorità competente in materia di salute umana, di politica nazionale della sanità, di collaborazione della Svizzera

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con la politica internazionale della sanità e nei settori della protezione del consu- matore che gli sono stati affidati.

2 L'UFSP persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

a. proteggere e promuovere la salute intesa come benessere generale fisico, mentale e sociale; b. riconoscere precocemente nuove minacce per la salute ed essere sempre pronto a far fronte in modo efficace a crisi; c. fornire alla popolazione ed alle cerchie attive nel settore sanitario le infor- mazioni necessarie su questioni riguardanti la salute e lo sviluppo sanitario; d. proteggere, nel proprio ambito di attività, il consumatore da frode.

3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFSP assume le funzioni seguenti:

a. prepara, controlla, coordina e partecipa all'elaborazione ed all'esecuzione di atti normativi sulla sanità pubblica, in special modo nei settori seguenti:

1. controllo e lotta alle malattie contagiose, ampiamente diffuse o maligne,

in particolare anche la prevenzione di malattie da tossicodipendenza,

2. radioprotezione,

3. trapianto di organi, tessuti e cellule,

4. lavoro con generi alimentari, con riserva delle competenze dell'Ufficio

federale di veterinaria (UFV), e con farmaci, sostanze stupefacenti, or- ganismi, prodotti chimici ed oggetti che possono rappresentare una mi- naccia per la salute,

5. formazione, perfezionamento ed aggiornamento nelle professioni medi-

che accademiche; b. indirizza la ricerca in materia di sanità e di formazione, perfezionamento ed aggiornamento nelle professioni mediche accademiche; c. collabora alla direzione di importanti processi di politica sanitaria ed all'ela- borazione delle basi necessarie allo scopo; d. informa sulla protezione della salute e dei consumatori; e. controlla le ripercussioni di misure legislative o di altro genere sulla salute; f. assicura una collaborazione internazionale attiva.

Art. 10 Ufficio federale di statistica 1 L'Ufficio federale di statistica (UST) è l'autorità competente per la statistica uffi- ciale in Svizzera. 2 L'UST persegue in maniera indipendente dal punto di vista tecnico e secondo prin- cipi scientifici soprattutto gli obiettivi seguenti: a. produrre e diffondere risultati statistici rappresentativi sulla situazione e sullo sviluppo della popolazione, dell'economia, della società, del territorio e dell'ambiente in Svizzera;

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b. mettere a disposizione informazioni statistiche per l’opinione pubblica, per il processo decisionale politico ed economico, per la pianificazione e la valu- tazione nello Stato e nella società e per la ricerca; c. coordinare ed adeguare tra loro le statistiche ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UST assume le funzioni seguenti:

a. mette a disposizione di un vasto pubblico informazioni statistiche, analizza dati statistici per cerchie specifiche di utenti e offre consulenze alle cerchie interessate alla statistica, b. prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente nel settore della statistica pubblica ed elabora il programma statistico quadriennale, c. progetta, organizza e realizza rilevazioni statistiche, gestisce un pool di dati, d. cura la stretta collaborazione e lo scambio di conoscenze con la scienza e la ricerca, e. provvede all'integrazione della statistica svizzera nel sistema internazionale, in particolare nel sistema statistico dell'Unione Europea.

Art. 11 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 1 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è l'autorità competente in materia di sicurezza sociale.

2 L'UFAS persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

a. garantire la sicurezza sociale, segnatamente contro le conseguenze di vec- chiaia, invalidità, malattie, infortuni, perdita della persona che si assume il sostentamento e di perdita di guadagno delle persone che prestano il servizio militare, il servizio civile, il servizio di protezione civile ad eccezione del- l'assicurazione militare e dell'assicurazione contro la disoccupazione; b. sviluppare in modo sostenibile le assicurazioni sociali tenendo conto della situazione sociale ed economica e dei suoi cambiamenti; c. sostenere e promuovere la politica a favore delle famiglie, dei giovani, dei bambini e della maternità; d. assicurare l'accesso di tutta la popolazione ad un'assistenza medica completa e a cure di buona qualità mantenendo costi della salute sostenibili; e. impegnarsi per raggiungere un equilibrio sociale tra gruppi di popolazione in grado di fornire prestazioni economiche differenti;

3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l'UFAS assume le funzioni seguenti:

a. prepara e mette in atto le decisioni per una politica coerente in materia di as- sicurazioni sociali nel proprio ambito di competenze; b. mette a disposizione le basi decisionali politiche e la documentazione ri- guardante la sicurezza sociale e promuove la ricerca in questo settore; c. informa e consiglia nel settore delle assicurazioni sociali;

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d. promuove, nel settore delle assicurazioni sociali, la collaborazione tra le cer- chie interessate. Coordina ed adegua tra loro le varie misure tanto all’interno del proprio settore di competenze quanto con le ulteriori misure sociopoliti- che della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni.

Art. 12 Ufficio federale delle assicurazioni militari 1 L'Ufficio federale delle assicurazioni militari (UFAM) è l'autorità competente in materia di assicurazioni militari.

2 L’UFAM persegue soprattutto gli obiettivi seguenti:

a. assicurare la copertura assicurativa ai sensi della legge federale del 19 giu- gno 1992 4 sull'assicurazione militare; b. promuovere la reintegrazione degli assicurati.

3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFAM assume le funzioni seguenti:

a. stabilisce e versa le prestazioni assicurative; b. prepara la legislazione nel settore delle assicurazioni militari e ne analizza le ripercussioni ad intervalli regolari; c. gestisce la Clinica federale di riabilitazione di Novaggio.

Sezione 4: Aggruppamento per la scienza e la ricerca

Art. 13 Obiettivi dell’Aggruppamento per la scienza e la ricerca 1 L’Aggruppamento per la scienza e la ricerca (ASR) è costituito dalla Segreteria di Stato (art. 14) e dall’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (UFES, art. 15); il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF, art. 16) è aggregato all’Aggruppamento. 2 L’Aggruppamento per la scienza e la ricerca, in collaborazione con gli altri enti federali interessati, segnatamente con l’Ufficio federale della formazione professio- nale e della tecnologia (UFFT), si occupa di tutte le questioni riguardanti la politica nazionale ed internazionale in materia di scienza, ricerca, formazione ed istituti uni- versitari. L’ASR persegue soprattutto gli obiettivi seguenti: a. promuovere un elevato ed efficente livello di ricerca, insegnamento e presta- zione presso gli istituti universitari svizzeri ed i Politecnici federali; b. rafforzare la competitività della ricerca e della piazza universitaria svizzera; c. promuovere la collaborazione scientifica internazionale, segnatamente colle- gando gli istituti universitari svizzeri nello spazio europeo di ricerca e d’insegnamento superiore;

4 RS 833.1

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d. continuare, nel settore di attività e ricerca universitarie, lo sviluppo verso una chiara divisione dei compiti, uno stretto collegamento in rete ed una profonda collaborazione; e. aumentare la mobilità degli universitari.

Art. 14 La Segreteria di Stato

1 La Segreteria di Stato è diretta dal Segretario di Stato.

2 Ai sensi dell’articolo 46 LOGA, il Segretario di Stato assume le funzioni seguenti:

a. dirige il settore della politica della scienza, della ricerca e degli istituti uni- versitari; b. consiglia il capo del Dipartimento in tutte le questioni inerenti la politica della scienza, della ricerca, della formazione e degli istituti universitari; c. rappresenta il capo del Dipartimento negli affari interni ed esterni per le que- stioni di cui alla lett. b; d. cura i contatti tra il Dipartimento e il Consiglio dei PF (art. 16); e. coordina le attività di politica della scienza, della ricerca, della formazione e dell’università all’interno del Dipartimento e tra i dipartimenti. Inoltre la Segreteria di Stato assume le funzioni seguenti: a. prepara le decisioni per una politica coerente nel settore della scienza, della ricerca e degli istituti universitari; b. si impegna per una politica coordinata delle attività universitarie e di ricerca ed assicura un’adeguata considerazione della posizione della Confederazio- ne nei gruppi di coordinamento; c. mantiene i contatti con i partner esteri ed approfondisce le relazioni segna- tamente in ambito europeo; d. cura la collaborazione internazionale ed il coordinamento interdipartimen- tale nel settore della spaziale; e. è l’interlocutore del Consiglio dei PF (art. 16) per tutte le questioni rile- vanti per la politica scientifica svizzera e per quelle che concernono la ge- stione del Consiglio dei PF da parte del Dipartimento e del Consiglio fede- rale. Prepara il mandato di prestazione e ne controlla l'applicazione. f. è l'interlocutore delle istituzioni scientifiche nazionali in tutte le questioni riguardanti la politica della scienza, della ricerca e degli istituti universitari.

Art. 15 Ufficio federale dell’educazione e della scienza 1 L’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (UFES) è l’autorità competente nelle questioni di formazione generale ed universitaria a livello nazionale ed inter- nazionale ed inerenti la ricerca. 2 Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 13, l’UFES assume le funzio- ni seguenti:

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a. prepara e mette in atto la politica nel settore della scienza, della ricerca, de- gli istituti universitari e della formazione; segnatamente, prepara gli accordi ed i mandati di prestazione e ne controlla l’applicazione; b. sostiene le università cantonali, gli istituti universitari cantonali ed i progetti o gli istituti per la promozione della ricerca, gli istituti di ricerca ed i servizi ausiliari scientifici; c. si occupa del riconoscimento di attestati di maturità cantonali ed esteri, or- ganizza gli esami federali di maturità e concede sussidi di formazione; d. promuove i contatti scientifici internazionali; in particolare rappresenta gli interessi della Svizzera in organizzazioni, programmi e cooperazioni scien- tifiche internazionali.

Capitolo 3: Unità amministrative dell’amministrazione federale decentrata

Art. 16 Consiglio dei Politecnici federali 1 Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF) è subordinato al Diparti- mento.

2 A confronto internazionale, il Consiglio dei PF assicura un’elevata qualità

dell’insegnamento, della ricerca e delle prestazioni e garantisce la collaborazione degli istituti del settore dei PF con altri organi universitari e di ricerca svizzeri ed internazionali. 3 Al fine di raggiungere questo obiettivo, il Consiglio dei PF partecipa alla prepara- zione della politica universitaria, di ricerca e tecnologica della Confederazione e la mette in atto nel settore dei PF. 4 La composizione, le mansioni e le competenze del Consiglio dei PF sono regolate nei dettagli nella legge federale del 4 ottobre 1991 5 sui politecnici federali.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 17 Regolamento interno Il Dipartimento emana un regolamento interno ai sensi dell’articolo 29 OLOGA.

Art. 18 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza istitutiva del 24 febbraio 19886 dell’Ufficio per l’uguaglianza fra donna e uomo è abrogata.

5 RS 414.110 6 RU 1988 408

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Art. 19 Modifica del diritto vigente Gli atti legislativi qui di seguito sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 9 maggio 19797 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli

uffici Sezione 3 (art. 4 e 5) Abrogata

2. Ordinanza del 28 marzo 19908 sulla delega di competenze

Sezione 2 (art. 5-8) Abrogata

3. Ordinanza del 25 novembre 19989 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione Allegato Elenco delle unità dell'amministrazione federale Dipartimento federale dell’interno

1. Unità dell'amministrazione federale centrale:

Aggiunta, sotto Aggruppamento per la scienza e la ricerca: Staatssekretariat Secrétariat d’Etat Segreteria di Stato Secretariat da stadi

Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2000.

28 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

7 RS 172.010.15 8 RS 172.011 9 RS 172.010.1

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