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AS 2000 1889

Legge federale sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti

Legge federale sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti

del 24 marzo 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 19991, decreta:

Art. 1 1 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi di consolidamento, ridu- zioni incluse, di crediti svizzeri dovuti alla Confederazione o coperti dalla garanzia dei rischi dell’esportazione e a contrarre gli impegni finanziari necessari. 2 Sono salve le misure previste dalla legge federale del 19 marzo 19762 sulla coope- razione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali come pure dal decreto fede- rale del 24 marzo 19953 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est. 3 Il Consiglio federale riferisce periodicamente alle Camere federali in merito alla conclusione di detti accordi conformemente all’articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 4 sulle misure economiche esterne.

Art. 2

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 La presente legge ha effetto sino al 31 luglio 2010.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

RS 973.20