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AS 2000 1935

Decreto federale che approva un accordo aggiuntivo alla Convenzione di doppia imposizione con la Francia

Decreto federale che approva un accordo aggiuntivo alla Convenzione di doppia imposizione con la Francia

del 12 marzo 1998

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 19971, decreta:

Art. 1

1 L’Accordo del 22 luglio 1997 aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione

Svizzera e la Repubblica francese intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa il 9 settembre 1966 e modificata dall’Accordo completivo del 3 dicembre 19692, come pure al Protocollo finale alle- gato alla Convenzione franco-svizzera del 31 dicembre 19533 intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposta sulle successioni, è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 4 dicembre 1997 Consiglio nazionale, 12 marzo 1998 Il presidente, Zimmerli Il presidente, Leuenberger Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker