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AS 2000 2041

Ordinanza su l'organizzazione e i compiti dell'approvvigionamento economico del Paese

Ordinanza su l’organizzazione e i compiti dell’approvvigionamento economico del Paese

Modifica del 28 giugno 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 luglio 19831 su l’organizzazione e i compiti dell’approvvigiona- mento economico del Paese è modificata come segue:

Art. 4 lett. b L’organizzazione comprende a livello federale: b. l’Ufficio dell’alimentazione, l’Ufficio dell’industria, l’Ufficio dei trasporti, l'Ufficio dell'infrastruttura dell'informazione e della comunicazione e l’Ufficio del lavoro come anche, se del caso, altri uffici di milizia (art. 5 e 10-15);

Art. 14 Ufficio dell'infrastruttura dell'informazione e della comunicazione L’Ufficio dell'infrastruttura dell'informazione e della comunicazione è competente per: a. assicurare l’infrastruttura dell’informazione necessaria per l’approvvigiona- mento del Paese (produzione, trasmissione, sicurezza e disponibilità di dati); b. assicurare le telecomunicazioni in particolare con l’estero.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2000.

28 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 531.11

2000-1489 2041

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