AS 2000 2078
Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile
Traduzione 1 Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile
Conclusa il 20 giugno 1996 Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 1997 2 Entrata in vigore con scambio di note il 1° marzo 1998
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Cile, animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Stati nel settore della sicurezza sociale, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Titolo I Disposizioni generali Definizioni
Art. 1
1. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
a) «territorio» designa, per quanto concerne il Cile, il territorio della Repubblica del Cile e per quanto concerne la Svizzera il territorio della Confederazione Svizzera; b) «norme giuridiche» designa le leggi, ordinanze e altre disposizioni secondo l’articolo 2, in vigo- re nel territorio di ogni Stato contraente; c) «autorità competente» designa, per quanto concerne il Cile, il Ministro del lavoro e della previden- za sociale e, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicu- razioni sociali; d) «istituzione competente» designa l’organismo o l’autorità cui spetta l’applicazione delle norme giuri- diche menzionate nell’articolo 2; e) «risiedere» significa, per quanto concerne la Svizzera, dimorare abitualmente;
RS 0.831.109.245.1
1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2078).
2 RU 2000 2077
2078 2000-1028
Sicurezza sociale RU 2000
f) «domicilio» designa, per quanto concerne la Svizzera e ai sensi del Codice civile svizze- ro, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi dure- volmente; g) «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione definiti o riconosciuti come periodi di as- sicurazione dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti, come pure altri periodi nella misura in cui questi siano equiparati ai periodi di assicurazione dalle stesse norme giuridiche; h) «prestazione in contanti» o «rendita» designa una prestazione in contanti o una rendita compresi tutti i supple- menti, le sovvenzioni e gli aumenti; i) «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 19513 e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 19674; j) «apolidi» designa, per quanto concerne il Cile, le persone apolidi e, per quanto con- cerne la Svizzera, le persone apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954 5; k) «familiari e superstiti» designa le persone i cui diritti derivano da cittadini degli Stati contraenti, dai rifugiati o dagli apolidi. 2. Le altre espressioni utilizzate nella presente convenzione hanno il significato loro attribuito dalle norme giuridiche applicabili.
Campo d’applicazione materiale
Art. 2
1. La presente convenzione si applica
A. in Cile a) alle norme giuridiche concernenti il nuovo sistema delle rendite di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti che si basa sulla capitalizzazione individuale; b) alle norme giuridiche concernenti i sistemi delle rendite di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti amministrati dall’Istituto di previdenza legale (Instituto de Normalización Previsional); c) riguardo all’articolo 11, ai sistemi di prestazioni in caso di malattia.
3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.142.40
Sicurezza sociale RU 2000
B. in Svizzera a) alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b) alla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità; c) riguardo all’articolo 11, alla legge federale sull’assicurazione malattie. 2. La presente convenzione si applica anche alle norme giuridiche che in futuro mo- dificheranno o completeranno le norme giuridiche enumerate al capoverso 1.
3. La presente convenzione si applica inoltre
a) alle norme giuridiche che istituiscono un nuovo ramo della sicurezza sociale, solo se così è convenuto tra gli Stati contraenti; b) alle norme giuridiche che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari, a meno che lo Stato contraente in questione non notifichi la sua opposizione all’altro Stato entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti.
Campo d’applicazione personale
Art. 3 La presente Convenzione si applica a) ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti; b) ai rifugiati e agli apolidi nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro su- perstiti, se risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve le norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati; c) riguardo all’articolo 7 capoversi 1-3 e all’articolo 10, anche ad altre persone non menzionate nelle lettere a e b.
Principio della parità di trattamento
Art. 4 1. Fatte salve le disposizioni contrarie alla presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell’altro Stato alle stes- se condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato, dei membri delle loro famiglie e dei loro superstiti.
2. Il capoverso 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti
a) l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cit- tadini svizzeri residenti all’estero;
Sicurezza sociale RU 2000
b) l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di istituzioni desi- gnate dal Consiglio federale; c) le prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all’estero.
Mantenimento dei diritti acquisiti e versamento delle prestazioni all’estero
Art. 5 1. Fatto salvo il capoverso 2, le persone di cui all’articolo 3 lettere a e b, che posso- no pretendere prestazioni in contanti in virtù delle norme giuridiche enumerate all’articolo 2 capoverso 1, ricevono tali prestazioni fintanto che risiedono sul territo- rio di uno degli Stati contraenti. 2. Le rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità per gli assicurati il cui grado di invalidità sia inferiore alla metà nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera. 3. Le prestazioni in contanti di uno degli Stati contraenti ai sensi delle norme giuri- diche enumerate all’articolo 2 capoverso 1 sono erogate ai cittadini dell’altro Stato residenti in uno Stato terzo nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, ri- spettivamente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti che risiedono in que- sto Stato terzo.
Titolo II Norme giuridiche applicabili Disposizione generale
Art. 6 Fatti salvi gli articoli 7-9, l’obbligo assicurativo delle persone esercitanti un’attività lucrativa ai sensi dell’articolo 3 lettere a e b è determinato conformemente alle nor- me giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano l’attività lucra- tiva.
Disposizioni particolari
Art. 7 1. I lavoratori dipendenti di un’impresa con sede sul territorio di uno Stato con- traente inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato rimangono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente qualora
Sicurezza sociale RU 2000
la durata prevista del distacco non superi tre anni. Se il distacco si prolunga oltre questo termine, si può mantenere l’applicazione delle norme giuridiche sull’obbligo assicurativo del primo Stato contraente se le autorità competenti dei due Stati con- traenti concordano sulla richiesta del lavoratore e del datore di lavoro. La proroga non può mai superare i tre anni. 2. I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto aereo con sede sul territorio di uno Stato contraente che sono inviati nel territorio dell’altro Stato contraente sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l’impresa ha sede. Se l’impresa dispone di una filiale o di una rappresentanza stabile sul territorio dell’altro Stato contraente, i lavoratori che vi sono occupati sono sottoposti alle norme giuridiche di questo Stato, a meno che non vi siano inviati solo temporanea- mente. In tal caso le imprese di trasporto aereo di uno dei due Stati contraenti comunicano all’istituzione competente dell’altro Stato i nomi delle persone che sono inviate temporaneamente. 3. I lavoratori dipendenti di un servizio ufficiale di uno Stato contraente inviati sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato accredi- tante. 4. I cittadini degli Stati contraenti che fanno parte dell’equipaggio di una nave bat- tente bandiera di uno degli Stati contraenti sono assicurati secondo le norme giuridi- che di questo Stato.
Art. 8 1. I cittadini di uno Stato contraente occupati come membri di una missione diplo- matica o di un posto consolare di questo Stato sul territorio dell’altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente. 2. I cittadini di uno Stato contraente assunti sul territorio dell’altro Stato per esservi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare del primo Stato contraente sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato con- traente. Essi possono optare per l’applicazione delle norme giuridiche del primo Stato entro il termine di sei mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o dall’entrata in vigore della presente Convenzione. 3. I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli impiegati al servizio personale delle persone enumerate in questi capoversi a condizione che abbiano la stessa na- zionalità.
Art. 9 Su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo e nell’interesse dell’assicurato de- roghe agli articoli 6-8.
Sicurezza sociale RU 2000
Art. 10 1. Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno Stato contraente, una persona, in applicazione degli articoli 7-9, rimane assoggettata alle norme giuri- diche dell’altro Stato, questo vale anche per il coniuge e per i figli che soggiornano con tale persona sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che essi non vi esercitino un’attività lucrativa. 2. Se, giusta il capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Titolo III Disposizioni sulle prestazioni Capitolo 1: Prestazioni per i beneficiari di una rendita in caso di malattia
Art. 11 Le persone che risiedono sul territorio di uno Stato contraente e ricevono una ren- dita secondo le norme giuridiche dell’altro Stato contraente hanno diritto alle pre- stazioni di malattia del primo Stato alle stesse condizioni delle persone che ricevono una rendita analoga secondo le norme giuridiche di questo Stato.
Capitolo 2: Invalidità, vecchiaia e decesso A. Disposizioni sulle rendite cilene
Art. 12 1. Se le norme giuridiche cilene subordinano l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni di vecchiaia, d’invalidità o per i superstiti al compimento di un certo numero di periodi d’assicurazione, l’istituzione competente tiene conto, se necessario, dei periodi d’assicurazione o dei periodi ad essi equipa- rati compiuti secondo le norme giuridiche svizzere come se si trattasse di periodi d’assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche cilene, a meno che questi pe- riodi non si sovrappongano. 2. I membri di un fondo di pensioni cileno finanziano le loro rendite con l’importo accumulato sul loro conto di capitalizzazione individuale. Se questa somma non ba- stasse a finanziare una rendita che corrisponda almeno alle rendite minime garantite dallo Stato, i membri hanno diritto alla somma totale dei periodi d’assicurazione computabili secondo il capoverso 1 - in modo da poter beneficiare della rendita mi- nima di vecchiaia e d’invalidità. Questa norma è applicabile anche alle persone che ricevono una rendita per i superstiti. 3. Per stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste dalle norme giuridiche ci- lene sul nuovo sistema delle rendite per un pensionamento anticipato, sono conside-
Sicurezza sociale RU 2000
rati quali aventi diritto alla rendita dei sistemi di previdenza menzionati nel capover- so 4 i membri ai quali è stata concessa una rendita secondo le norme giuridiche sviz- zere. 4. Le persone che sono state o sono sottoposte all’obbligo di contribuzione nei si- stemi di rendite amministrati dall’Istituto di previdenza legale (Instituto de Normali- zación Previsional) hanno anch’esse diritto alla somma totale dei periodi di assicu- razione secondo il capoverso 1 per ottenere una rendita in base alle norme giuridiche a loro applicabili. 5. Nei casi indicati ai capoversi 2-4, l’istituzione competente determina prima di tutto l’ammontare delle prestazioni come se tutti i periodi d’assicurazione fossero stati compiuti secondo le norme giuridiche che applica e calcola quindi la parte di prestazioni ancora da versare secondo il rapporto esistente tra i periodi d’assicu- razione compiuti esclusivamente secondo queste norme giuridiche e la totalità dei periodi d’assicurazione imputabili nei due Stati. Se la somma dei periodi d’assicurazione imputabili nei due Stati supera il periodo di tempo necessario secondo le norme giuridiche cilene per ottenere il diritto a una rendita completa, gli anni in eccesso non sono presi in considerazione nel calcolo.
B. Disposizioni sulle prestazioni svizzere
Art. 13 1. I cittadini cileni che all’insorgenza dell’invalidità sono sottoposti all’obbligo di contribuzione nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità beneficiano dei provvedimenti d’integrazione fintanto che soggiornano in Svizzera. L’articolo 14 lettera a si applica per analogia nei casi ivi menzionati per i provvedi- menti d’integrazione. 2. I cittadini cileni che all’insorgenza dell’invalidità non sono sottoposti all’obbligo di contribuzione nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invali- dità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgenza dell’in- validità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita. 3. I cittadini cileni residenti in Svizzera che lasciano questo Paese per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera giusta il capoverso 2. 4. I figli nati invalidi in Cile e la cui madre ha soggiornato in questo Paese comples- sivamente durante più di due mesi prima della nascita sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino, l’assicurazione fe- derale per l’invalidità assume i costi per le prestazioni fornite durante i primi tre me- si dopo la nascita fino all’importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera.
Sicurezza sociale RU 2000
5. Il capoverso 4 si applica per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori del terri- torio degli Stati contraenti; in tal caso l’assicurazione federale per l’invalidità assu- me i costi delle prestazioni fornite all’estero solo se devono essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.
Art. 14 Per acquisire il diritto alle rendite ordinarie secondo le norme giuridiche svizzere relative all’assicurazione per l’invalidità, sono considerati assicurati ai sensi di que- ste norme giuridiche anche i cittadini cileni: a) che, a seguito di un infortunio o di una malattia, devono cessare l’attività lu- crativa in Svizzera, ma la cui invalidità è accertata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro a cui è seguita l’invalidità; essi devono continuare a versare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera; b) che, dopo la cessazione dell’attività lucrativa, beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione federale per l’invalidità; essi sono soggetti all’obbligo di contribuzione nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; c) cui non si applicano le lettere a e b e che, all’insorgenza dell’evento assicu- rato i) sono affiliati ad uno dei sistemi cileni per le rendite di vecchiaia, d’in- validità e per superstiti oppure ii) beneficiano di una rendita d’invalidità o di vecchiaia ai sensi delle norme giuridiche cilene oppure hanno diritto a tali prestazioni.
Art. 15 1. Se l’importo della rendita ordinaria parziale dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti cui hanno diritto i cittadini cileni o i loro superstiti non residenti in Svizzera non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa cor- rispondente, a questi è concessa, anziché la rendita parziale, un’indennità unica per un importo pari al valore attuale della rendita. I cittadini cileni o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono un’indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della par- tenza. 2. Se l’importo della rendita parziale ordinaria supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini cileni o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita oppure quello di un’indennità. Essi devono operare tale scelta nel corso della procedura di fissazione della rendita se risiedono fuori dalla Svizzera all’insorgenza dell’evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera.
Sicurezza sociale RU 2000
3. Dopo il versamento dell’indennità da parte dell’assicurazione svizzera, nei con- fronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi ver- sati fino a quel momento e sui periodi corrispondenti. 4. I capoversi 1-3 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità, a condizione che l’avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all’invalidità.
Art. 16 1. I cittadini cileni hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri fintanto che sono domiciliati in Svizzera e se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Sviz- zera: a) durante almeno dieci anni, se si tratta di una rendita di vecchiaia; b) durante almeno cinque anni interi, se si tratta di una rendita per superstiti, d’invalidità o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due presta- zioni. 2. La durata della residenza in Svizzera ai sensi del capoverso 1 è considerata come ininterrotta se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Non sono accreditati alla durata di residenza i soggiorni di cittadini cileni in Svizzera durante i quali erano dispensati dall’obbligo assicurativo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 3. I rimborsi dei contributi versati all’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti come pure il versamento di un’indennità unica secondo l’articolo 15 non ostacolano la concessione di rendite straordinarie in applicazione del capoverso 1; in questi casi tuttavia i contributi rimborsati o le indennità versate sono computati nelle rendite da concedere.
C. Determinazione dell’invalidità
Art. 17 1. La determinazione della diminuzione della capacità di guadagno necessaria per la concessione di rendite d’invalidità è effettuata dall’istituzione competente dello Stato contraente in questione, secondo le norme giuridiche da questo applicate. A tal fine quest’istituzione prende in considerazione le constatazioni mediche e gli altri documenti forniti dalle istituzioni dell’altro Stato contraente. 2. Per l’applicazione del capoverso 1, l’istituzione competente dello Stato contraente nel quale risiede la persona in questione mette gratuitamente, su richiesta, a disposi- zione dell’istituzione competente dell’altro Stato contraente i rapporti medici e i do- cumenti di cui dispone.
Sicurezza sociale RU 2000
3. L’istituzione competente di uno dei due Stati contraenti può chiedere che gli esa- mi medici siano effettuati sul territorio dell’altro Stato dall’istanza da esso designata nell’accordo amministrativo relativo alla presente Convenzione. 4. a) Se l’istituzione cilena chiede all’istituzione svizzera di effettuare esami me- dici – per la prima volta o in aggiunta ad altri esami – che non necessitano all’istituzione svizzera, l’istituzione cilena rimborsa all’istituzione svizzera i costi dell’esame ed esige dal lavoratore la metà di questa somma. In caso di ricorso contro una determinazione dell’invalidità avvenuta in Cile, i costi del nuovo esame sono ugualmente ripartiti tra il lavoratore e l’istituzione cilena competente, a meno che il ricorso non sia stato inoltrato dall’istituzione ci- lena competente o da una società d’assicurazione. In tal caso i costi andran- no a carico del ricorrente. b) Se l’istituzione svizzera chiede all’istituzione cilena di effettuare esami me- dici – per la prima volta o in aggiunta ad altri esami – che non necessitano all’istituzione cilena, l’istituzione svizzera rimborsa all’istituzione cilena i costi dell’esame. 5. I rimborsi delle spese secondo i capoversi 3 e 4 avvengono secondo le tariffe ap- plicate dall’istituzione che ha effettuato l’esame.
Titolo IV Disposizioni diverse, transitorie e finali Capitolo 1: Disposizioni diverse Obblighi delle autorità competenti
Art. 18 Le autorità competenti dei due Stati contraenti a) stipulano gli accordi amministrativi necessari all’esecuzione della presente Convenzione; b) designano i loro rispettivi organismi di collegamento; c) s’informano reciprocamente sui provvedimenti adottati all’interno dei ri- spettivi Stati per l’applicazione della presente Convenzione; d) si comunicano tutte le modifiche delle loro norme giuridiche menzionate all’articolo 2.
Disposizioni sulla produzione dei documenti
Art. 19 1. Le domande, le dichiarazioni, i ricorsi e altri documenti che, in applicazione delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, devono essere prodotti entro un de- terminato termine dinanzi a un tribunale, a un’autorità o a un’istituzione competente
Sicurezza sociale RU 2000
sono considerati ricevibili se sono prodotti entro lo stesso termine dinanzi a un tri- bunale, a un’autorità o a un’istituzione corrispondenti dell’altro Stato contraente. 2. Ogni richiesta di prestazioni presentata conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti è equiparata a una richiesta di prestazioni corrispondente secondo le norme giuridiche dell’altro Stato contraente. Tale regola non si applica se il richiedente rimanda l’inizio del versamento della rendita di vecchiaia conforme- mente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti. 3. I tribunali, le autorità e le istituzioni di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare richieste e altri documenti perché redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato contraente.
Assistenza amministrativa tra tribunali, autorità e istituzioni
Art. 20 1. I tribunali, le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti si prestano assistenza reciproca nell’applicazione della presente Convenzione come se si trattasse dell’ap- plicazione della loro propria legislazione. L’assistenza è gratuita ad eccezione delle spese in contanti. 2. Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali, le istituzio- ni e gli organismi di collegamento degli Stati contraenti corrispondono tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti direttamente nelle rispettive lingue ufficiali.
Esenzione dalle tasse sugli atti e i documenti
Art. 21 1. L’esenzione dalle tasse o dagli emolumenti o la riduzione di quest’ultimi previste dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per gli atti e i documenti da pre- sentare in applicazione di tali norme - comprese le tasse consolari e amministrative per gli atti e i documenti - sono estese agli atti e ai documenti corrispondenti da pro- durre in applicazione della presente Convenzione o delle norme giuridiche indicate nell’articolo 2 capoverso 1 dell’altro Stato contraente.
2. I documenti da presentare in applicazione della presente Convenzione o delle
norme giuridiche indicate nell’articolo 2 capoverso 1 di uno degli Stati contraenti non hanno bisogno di alcuna legalizzazione o di altre formalità simili per poter esse- re presentati alle autorità dell’altro Stato.
Sicurezza sociale RU 2000
Modalità e garanzie di pagamento delle prestazioni
Art. 22 1. Le istituzioni che, in virtù della presente Convenzione, devono fornire prestazioni soddisfano il loro obbligo versando gli importi nella valuta del loro Paese. 2. Se un’istituzione deve effettuare pagamenti a un’istituzione dell’altro Stato con- traente, essa è tenuta a farlo nella valuta del secondo Stato. 3. Qualora uno degli Stati contraenti emani disposizioni relative alla limitazione del commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti d’ambo le parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 4. I cittadini di uno Stato contraente che risiedono sul territorio dell’altro Stato han- no la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo le norme giuridiche del loro Paese d’origine. Di conseguenza possono versare contributi a quest’assicurazione e beneficiare delle rendite che ne risultano. I lavoratori che si affiliano all’assicurazione facoltativa ci- lena sono esentati dall’obbligo di versare contributi destinati al finanziamento delle prestazioni sanitarie in Cile.
Composizione delle controversie
Art. 23 1. Le controversie tra i due Stati contraenti riguardanti l’applicazione o l’interpre- tazione della presente Convenzione sono composte, per quanto possibile, dalle auto- rità competenti. 2. Se in questo modo non si riesce a comporre la controversia, la vertenza è sottopo- sta, su richiesta di uno degli Stati contraenti, a un tribunale arbitrale. 3. Il tribunale arbitrale è costituito caso per caso; a tale scopo ogni Stato contraente designa un rappresentante e i due rappresentanti scelgono di comune accordo un presidente di uno Stato terzo designato dal governo dei due Stati contraenti. I rap- presentanti vengono designati nel giro di due mesi, il presidente nel giro di tre mesi dopo che uno degli Stati ha comunicato all’altro che intende sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale. 4. Se i termini indicati al capoverso 3 non sono rispettati, in mancanza di altri accor- di ogni Stato contraente può chiedere al presidente della Corte internazionale di giu- stizia di procedere alle nomine necessarie. Se il presidente è cittadino di uno degli Stati contraenti o se è impossibilitato a procedere per un altro motivo, il vicepresi- dente procederà alle nomine. Se anche il vicepresidente è cittadino di uno degli Stati contraenti o se anch’egli è impossibilitato a procedere, sarà il membro della Corte di giustizia di rango più elevato – non cittadino di uno degli Stati contraenti – a proce- dere alle nomine.
Sicurezza sociale RU 2000
5. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti sulla base dei trattati che esi- stono tra le parti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono vinco- lanti. Ogni Stato contraente assume i costi del suo rappresentante in seno al tribu- nale arbitrale e quelli della sua rappresentanza nella procedura. I costi per il presidente come pure gli altri costi vanno ugualmente suddivisi tra gli Stati con- traenti. Il tribunale arbitrale può stabilire un’altra ripartizione dei costi. Per il resto è il tribunale arbitrale stesso a regolare la sua procedura.
Capitolo 2: Disposizioni transitorie Presa in considerazione dei periodi anteriori all’entrata in vigore della Convenzione
Art. 24 1. La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore. 2. Per la determinazione del diritto a una prestazione nato conformemente alle di- sposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi d’assicurazione compiuti prima dell’entrata in vigore di questa Convenzione. 3. La presente Convenzione non fonda alcun diritto a prestazioni per periodi anterio- ri alla sua entrata in vigore.
Fattispecie insorte prima dell’entrata in vigore della Convenzione
Art. 25 1. Le decisioni precedenti non fanno ostacolo all’applicazione della presente Con- venzione. 2. I diritti delle persone la cui rendita è stata determinata prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Conven- zione. Tale revisione può avvenire anche d’ufficio. In ogni caso la revisione non deve causare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari. 3. I termini per la presentazione delle richieste di revisione di una rendita che è stata determinata o rifiutata prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, co- me pure i termini di prescrizione e di perenzione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti hanno inizio a partire dall’entrata in vigore della presente Conven- zione. 4. Sono fatti salvi i diritti a prestazioni dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità acquisiti dai cittadini cileni o dai loro superstiti in quanto rifugiati o apolidi o superstiti di quest’ultimi; l’articolo 5 è applicabile per analogia. 5. La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti tramite il rimborso dei contributi.
Sicurezza sociale RU 2000
Rimborso di contributi
Art. 26 1. I contributi versati dai cittadini cileni e dai loro datori di lavoro all’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti sono rimborsati - su richiesta - conforme- mente alle norme giuridiche svizzere ai cittadini summenzionati o ai loro superstiti che non possiedono la nazionalità svizzera se essi sono domiciliati all’estero e i cit- tadini cileni in questione: a) hanno lasciato definitivamente la Svizzera prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione oppure b) all’entrata in vigore della presente Convenzione erano soggetti all’obbligo di versare contributi all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e hanno lasciato definitivamente la Svizzera al più tardi dieci an- ni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Una volta avvenuto il rimborso dei contributi, non si possono più far valere diritti nei confronti dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sulla base dei periodi d’assicurazione precedenti.
Capitolo 3: Disposizioni finali Durata di validità della Convenzione
Art. 27
1. La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ogni Stato
contraente può denunciarla per iscritto osservando un termine di tre mesi dalla fine di un anno civile. In tal caso la durata di validità termina l’ultimo giorno dell’anno civile in questione. 2. Se la presente Convenzione cessa di produrre i suoi effetti per denuncia, le sue disposizioni continuano ad essere applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino allora. Le norme giuridiche restrittive sulla soppressione di un diritto o la sospen- sione o ancora il ritiro delle prestazioni a causa di soggiorno all’estero restano senza effetto sui diritti acquisiti.
Firma e ratifica
Art. 28 La presente Convenzione è soggetta alla procedura d’approvazione prevista nel re- lativo Stato contraente. Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell’ultima notifica con la quale gli Stati contraenti si sono comunicati a vicen- da l’adempimento di tutte le disposizioni interne necessarie all’approvazione.
Sicurezza sociale RU 2000
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra, il 20 giugno 1996, in due esemplari, uno in lingua tedesca e uno in lingua spagnola, le due versioni facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica del Cile: Maria Verena Brombacher Steiner Jorge Arrate Mac-Niven