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AS 2000 2095

Legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)

Modifica del 24 marzo 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 29 maggio 19971; visto il parere del Consiglio federale del 27 gennaio 1999 2, decreta:

I La legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 85 numero 1 della Costituzione federale 4, ...

Art. 10a Portavoce del Consiglio federale Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale. Quest’ultimo informa l’opinione pubblica su incarico del Consiglio federale. Egli coordina le attività d’informazione tra il Consi- glio federale e i dipartimenti.

Art. 34 Informazione 1 In collaborazione con i dipartimenti, il portavoce del Consiglio federale prende le misure necessarie per informare l’opinione pubblica. 2 Il cancelliere della Confederazione garantisce l’informazione interna tra Consiglio federale e dipartimenti.

4 Questa disposizione corrisponde all’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

2000-0740 2095

Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. LF RU 2000

Art. 54 cpv. 1 e 3 1 La Conferenza dei responsabili dell’informazione riunisce il portavoce del Consi- glio federale e i responsabili dell’informazione di ciascun dipartimento. Un rappre- sentante dei servizi del Parlamento può partecipare con voto consultivo.

3 È presieduta dal portavoce del Consiglio federale.

II Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2000.

23 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 FF 2000 1943

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