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AS 2000 2119

Ordinanza sulle bandite federali

Ordinanza sulle bandite federali (OBAF)

Modifica del 5 luglio 2000

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 3 dell’ordinanza del 30 settembre 1991 1 sulle bandite federali; d’intesa con il Consiglio di Stato del Cantone del Vallese, ordina:

I L’oggetto n. 34 Wilerhorn, Cantone del Vallese, di cui all’allegato 22 dell’ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali, ha subito una lieve modifica del pe- rimetro e una lieve modifica della zonizzazione.

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2000.

5 luglio 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Moritz Leuenberger

1 RS 922.31 2 Il testo dell’allegato 2 non è pubblicato nella RU. Questo vale anche per la presente modifica. Il testo può essere chiesto all’EDMZ, 3003 Berna. 2000-1719 2119