AS 2000 2120
Ordinanza che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone
Ordinanza che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone
Modifica del 23 agosto 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 dicembre 19971 che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 102 numero 8 della Costituzione federale 2,
Art. 2a Diamanti grezzi 1 L’importazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali o l’aspor- tazione da depositi doganali di diamanti grezzi originari della Sierra Leone sono vietati. 2 Sono eccettuati i diamanti grezzi corredati di un certificato di origine del governo della Sierra Leone, rilasciato secondo le norme riconosciute dalle Nazioni Unite. 3 In caso di dubbio in merito all’origine dei diamanti grezzi, gli organi doganali pos- sono trattenere la merce finché il Segretariato di Stato dell’economia ne abbia chia- rito l’origine.
Art. 8 titolo e cpv. 2 Entrata in vigore e durata di validità
2 Essa ha effetto fino al 28 febbraio 2002.
II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2000.
23 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 946.209; RU 2000 1118 2 Questa disposizione corrisponde all’art. 184 cpv. 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.
2120 2000-1823