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AS 2000 2120

Ordinanza che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone

Ordinanza che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone

Modifica del 23 agosto 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’8 dicembre 19971 che istituisce misure nei confronti della Sierra Leone è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 102 numero 8 della Costituzione federale 2,

Art. 2a Diamanti grezzi 1 L’importazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali o l’aspor- tazione da depositi doganali di diamanti grezzi originari della Sierra Leone sono vietati. 2 Sono eccettuati i diamanti grezzi corredati di un certificato di origine del governo della Sierra Leone, rilasciato secondo le norme riconosciute dalle Nazioni Unite. 3 In caso di dubbio in merito all’origine dei diamanti grezzi, gli organi doganali pos- sono trattenere la merce finché il Segretariato di Stato dell’economia ne abbia chia- rito l’origine.

Art. 8 titolo e cpv. 2 Entrata in vigore e durata di validità

2 Essa ha effetto fino al 28 febbraio 2002.

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2000.

23 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 946.209; RU 2000 1118 2 Questa disposizione corrisponde all’art. 184 cpv. 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

2120 2000-1823