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AS 2000 2122

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.)

Traduzione 1 Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Conclusa il 6 maggio 1996 Approvata dall’Assemblea federale il 19 giugno 19972 Entrata in vigore mediante scambio di note il 12 ottobre 1997

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposi- zioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di en- trambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio pre- levate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del pa- trimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’importo complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patri- monio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immo- biliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve nonché altri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»);

RS 0.672.978.91

1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2122).

2 RU 2000 2121

2122 2000-1167

Doppie imposizioni. Acc. con il Vietnam RU 2000

b) per quanto concerne il Vietnam: (i) l’imposta personale sul reddito; (ii) l’imposta sull’utile; e (iii) l’imposta sulla distribuzione degli utili (qui di seguito indicate quali «imposta vietnamita»). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una di- versa interpretazione: a) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; b) il termine «Vietnam» designa la Repubblica socialista del Vietnam e com- prende, usato in senso geografico, l’insieme del territorio nazionale, incluse le acque territoriali e le zone adiacenti ma situate fuori delle acque territo- riali sulle quali il Vietnam, secondo il diritto vietnamita e in accordo con il diritto internazionale, può esercitare i suoi diritti sovrani per quanto concer- ne l’esplorazione e lo sfruttamento di risorse naturali che si trovano nelle acque, nel fondo e nel sottosuolo marini; c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, la Svizzera o il Vietnam; d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra as- sociazione di persone; e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente con- siderato persona giuridica ai fini dell’imposizione; f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa gestita da un residente di uno Stato contraente o un’impresa gestita da un residente dell’altro Stato contraente; g) il termine «cittadini» designa (i) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato con- traente; e (ii) le persone giuridiche, le società di persone e altre associazioni di per- sone costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente; h) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effet- tuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; e

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i) l’espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne il Vietnam, il Ministro delle finanze o il suo rap- presentante autorizzato. 2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espres- sioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla le- gislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Residente 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assog- gettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel se- guente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente. Se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o non soggior- na abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadi- nanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risol- vono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una per- sona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione; b) una succursale;

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c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

a) un cantiere di costruzione, una catena di montaggio oppure le attività di sor- veglianza ad essi collegate, quando la durata di tale cantiere, di detta catena o di dette attività oltrepassa i sei mesi; b) la prestazione di servizi, comprese le attività di consulenza, da parte di un’impresa per mezzo di impiegati o di altro personale assunto dall’impresa a tale scopo, nella misura in cui tali attività si protraggano nell’altro Stato contraente (nel quadro dello stesso progetto o di progetti collegati) comples- sivamente per oltre sei mesi in un lasso di tempo di dodici mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito o di esposizione di merci ap- partenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di esercitare al- tre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo di at- tività menzionate alle lettere a-e, a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un in- termediario che gode di uno status indipendente ai sensi del paragrafo 7 - agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente, si considera che questa impresa abbia nel primo Stato una stabile organizzazione per tutte le atti- vità che questa persona esercita a suo nome se: a) questa persona dispone di poteri che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa e che esercita abitualmente nel primo Stato, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo

4 e che, se fossero esercitate per il tramite di una sede fissa di affari, non

permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo; oppure

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b) questa persona non possiede tali poteri ma dispone abitualmente nel primo Stato di un deposito di merci appartenenti all’impresa dal quale esegue re- golarmente forniture per conto dell’impresa. 6. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo si considera che una compagnia d’assicurazioni di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente, eccettuate le sue attività di riassicurazione, se essa incas- sa premi sul territorio di questo altro Stato o vi assicura rischi locali per mezzo di una persona diversa da un intermediario che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 7. 7. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile orga- nizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro attività ordinaria. Tuttavia, se le attività di detto in- termediario sono esercitate esclusivamente o principalmente per conto di questa im- presa, egli non sarà considerato come un intermediario che goda di uno status indi- pendente ai fini del presente paragrafo. 8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non basta da solo per considerare una qualsiasi delle dette società una stabile orga- nizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava da beni immobili

(compresi i redditi provenienti da attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i di- ritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobi- li. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.

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Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile or- ganizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizzazio- ne. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione è ammessa la dedu- zione di tutte le spese effettivamente sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di ammini- strazione, che sono ragionevolmente imputabili alla stabile organizzazione e che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un’entità indipendente, sia nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa. 5. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attri- buire a una stabile organizzazione in base alla ripartizione degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi previsti dal presente articolo. 6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in

altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pre- giudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato con- traente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.

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Art. 9 Imprese associate Allorché a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o fi- nanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato; se la persona che riceve i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può però eccedere: a) il 7 per cento dell’importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente al- meno il 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 10 per cento dell’importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente al- meno oltre il 25 per cento e meno del 50 per cento del capitale della società che paga i dividendi; c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non ri- guardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altri diritti di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti - nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società che di- stribuisce detti dividendi. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una pro-

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fessione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione gene- ratrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo

7 o dell’articolo 14.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effetti- vamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Sta- to, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non di- stribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. Il presente paragrafo non impedisce ad uno Stato contraente di assoggettare ad im- posta in conformità alla sua legislazione gli utili di una stabile organizzazione si- tuata in questo Stato, trasferiti o messi a disposizione a partire da detto Stato.

Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così ap- plicata non può eccedere il 10 per cento dell’importo lordo degli interessi. Le auto- rità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2:

a) gli interessi provenienti dalla Svizzera e ricevuti da un istituto finanziario re- sidente del Vietnam a titolo di mutuo garantito, assicurato o finanziato dal Governo del Vietnam, sono esenti dall’imposta svizzera; e b) gli interessi provenienti dal Vietnam e ricevuti da un istituto finanziario re- sidente in Svizzera a titolo di mutuo garantito, assicurato o finanziato dalla Confederazione Svizzera, sono esenti dall’imposta vietnamita. 4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o no di pegno immobiliare o di una clausola di par- tecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri utili relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del pre- sente articolo. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficia- rio degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi

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effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano ap- plicazione le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 6. Gli interessi sono considerati provenire da uno Stato contraente quando il debito- re è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli inte- ressi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi sono considerati provenire dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’importo degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’importo lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette li- mitazioni. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti se- greti oppure per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettiva- mente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazio- ne le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14, a seconda dei casi. 5. I canoni sono considerati provenire da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di

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detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizza- zione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario ef- fettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’importo dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le di- sposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili ai sensi dell’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato. 2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente pos- siede nell’altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti ad una base fis- sa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili che un’impresa residente di uno Stato contraente realizza con l’aliena- zione di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni o di diritti analoghi in una società, i cui beni sono costituiti esclusivamente o princi- palmente da beni immobili ai sensi dell’articolo 6 e situati nell’altro Stato contraen- te, sono imponibili in questo altro Stato. 5. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni di una società residente di uno Stato contraente non prevista dal paragrafo 4, che rappresentano una partecipazione di almeno il 20 per cento del capitale di questa società, sono imponibili in detto Stato ma l’imposta così prelevata va ridotta della metà. 6. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ricava dall’esercizio di una libe- ra professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato

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ad eccezione dei seguenti casi, in cui detti redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente: a) quando l’interessato dispone abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della propria attività; in tal caso, sono imponibili nell’altro Stato unicamente i redditi che sono imputabili a detta base fissa; b) quando il residente soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili nell’altro Stato unicamente i redditi provenienti dall’attività ivi esercitata. 2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimu- nerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunera- zioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell’anno civile considerato, e b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro possiede nell’altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni rice- vute da un’impresa di uno Stato contraente per un’attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di ammini- strazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono im- ponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato con-

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traente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato con- traente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7,

14 e 15.

Art. 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19 le pensioni e le altre ri- munerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono im- ponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato con- traente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un re- sidente di detto altro Stato contraente e (i) abbia la cittadinanza di detto Stato o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione

politica o da un suo ente locale o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la citta- dinanza. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti e apprendisti Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era imme- diatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato con- traente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale, non sono imponibili in que-

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sto altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di que- sto Stato.

Art. 21 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili ai sensi dell’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professio- ne indipendente è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazio- nale da un’impresa di uno Stato contraente nonché da beni mobili adibiti al loro im- piego, è imponibile soltanto in questo Stato. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è im- ponibile soltanto in detto Stato.

Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione 1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo se- guente: 1.1 Qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Vietnam, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, salve le disposizioni del paragrafo 1.2. Per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rima- nente patrimonio di questo residente, può tuttavia applicare l’aliquota corrispon- dente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione. Qualora tuttavia un’impresa residente di Svizzera ritragga dal Vietnam redditi o utili che secondo le disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 13 sottostanno all’imposta in Vietnam, l’imposta svizzera su questi redditi o utili sarà ridotta della metà. 1.2 Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secon- do le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Vietnam, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: a) computo dell’imposta pagata in Vietnam, secondo le disposizioni degli arti- coli 10, 11 e 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Vietnam; o b) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o c) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni interessati, pari almeno all’imposta prelevata in Vietnam sull’importo lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

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La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conforme- mente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni. 1.3 Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che, con- formemente alla legislazione fiscale del Vietnam, sarebbero imponibili ad un’ali- quota uguale o superiore a quelle previste ai paragrafi 2 degli articoli 10, 11 o 12 ma che, ai fini della promozione dello sviluppo economico del Vietnam, non vengono assoggettati all’imposta vietnamita o vengono assoggettati ad un’aliquota inferiore a quelle previste ai paragrafi 2 degli articoli 10, 11 o 12, la Svizzera accorda, su do- manda del residente e nella misura in cui egli ne abbia diritto, uno sgravio pari all’importo dell’imposta che avrebbe potuto essere prelevata in Vietnam conforme- mente alle disposizioni della presente Convenzione. Per i dividendi, lo sgravio è ac- cordato soltanto se essi non sono esentati dall’imposta svizzera in base al paragrafo

1.4 del presente articolo.

1.4 Qualora una società residente di Svizzera riceva dividendi da una società resi- dente del Vietnam, essa fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevolazioni di cui beneficereb- be se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera. 2. Per quanto concerne il Vietnam, la doppia imposizione sarà evitata nel modo se- guente: Qualora un residente del Vietnam realizzi redditi o possieda un patrimonio, che, giusta la presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, il Vietnam concede a) sull’imposta che preleva sui redditi di detto residente una deduzione pari all’imposta sul reddito pagata in Svizzera; b) sull’imposta che preleva sul patrimonio di detto residente una deduzione pa- ri all’imposta sul patrimonio pagata in Svizzera. In entrambi i casi, la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta vietnamita sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi o al patrimonio imponibili in Svizzera.

Art. 23 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato con-

traente possiede nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato me- no favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svol- gono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

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3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 del- l’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altri com- pensi pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna impo- sizione o ad alcun obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese simili del primo Stato. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo non sono applicabili né all’imposta vietnamita sulla distribuzione degli utili, che in ogni caso non può ecce- dere il 10 per cento dell’importo lordo degli utili versati, né all’imposizione vietna- mita di attività nel settore della produzione agricola. 6. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare a persone fisiche che non so- no residenti di questo Stato le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda alle persone fisiche residenti di questo Stato. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto alle imposte oggetto della presente Convenzione.

Art. 24 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere ad una soluzione

soddisfacente, l’autorità competente farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adopereranno per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eli- minare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Esse po- tranno stabilire di comune accordo le regole applicabili per l’attuazione della proce- dura amichevole prevista nel presente articolo.

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Art. 25 Agenti diplomatici e funzionari consolari Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 26 Entrata in vigore Gli Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente che sono adempiuti i presup- posti legali necessari all’entrata in vigore della Convenzione. La Convenzione entre- rà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui sarà pervenuta la seconda di queste due notificazioni e le sue disposizioni saranno applicabili: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi pagati il, o do- po il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione; b) con riferimento alle altre imposte, alle imposte che vengono prelevate per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della Convenzione.

Art. 27 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore per una durata illimitata ma potrà con preavviso scritto essere denunciata da ciascuno Stato contraente all’altro Stato con- traente per via diplomatica entro il 30 giugno di ogni anno civile; in tal caso la Con- venzione cesserà di essere applicabile: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, agli importi pagati il, o do- po il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte, alle imposte che vengono prelevate per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto ad Hanoi il 6 maggio 1996 in due esemplari in lingua tedesca, inglese e viet- namita, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d’interpretazione divergente fra il testo tedesco e vietnamita, fa stato il testo inglese.

Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica socialista del Vietnam: Jürg Leutert Hô Tê

Traduzione 3 Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, all’atto della firma della Convenzione conclusa ad Hanoi il 6 maggio 1996 per evita- re le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 5

Con riferimento alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell’articolo 5 resta inteso che merci immagazzinate a scopo di fornitura o installazioni usate ai fini della fornitura di merci non costituiscono una stabile organizzazione fintantoché non siano soddisfatte le condizioni della lettera b) del paragrafo 5 dello stesso articolo.

2. Ad art. 7

Resta pure inteso che le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 sono applicabili anche nei casi di costruzioni abusive, in cui l’impresa vende merci o esercita attività di natura identica o analoga alle vendite o alle attività della stabile organizzazione, qualora possa essere provato che questa stabile organizzazione ha partecipato in ma- niera determinante a queste attività.

3. Ad art. 12

Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 3 resta inteso che le rimunerazioni pagate per prestazioni di natura tecnica, scientifica o geologica, come pagamenti per analisi o per speciali perizie di natura scientifica, geologica o tecnica, per particolari prestazioni tecniche o per prestazioni di consulenza, non sono considerate come compensi pagati per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. In questi casi sono applicabili le disposizioni dell’articolo

7 o dell’articolo 14.

4. Ad art. 22

Il termine «agevolazioni» utilizzato nel paragrafo 1.4 consiste in una riduzione delle imposte svizzere sugli utili di un’impresa in una proporzione corrispondente al rap- porto esistente fra il reddito netto da partecipazioni importanti, nel senso attribuito- gli dal diritto fiscale svizzero, e l’utile netto totale. Per quanto concerne l’imposta federale diretta, la riduzione è accordata per partecipazioni di almeno il 20 per cento o di due milioni di franchi svizzeri.

3 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2139).

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5. Ad art. 23

Le disposizioni dell’articolo 23 non possono essere interpretate nel senso che fac- ciano obbligo al Vietnam di accordare ad una stabile organizzazione, situata in Vietnam, di un’impresa svizzera o ad un’impresa del Vietnam il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, detenuto o controllato da uno o più residenti di Svizzera, gli incentivi agli investimenti dati ad altre imprese vietnamite in considerazione delle condizioni fissate nella legge del 1987 sugli investimenti stranieri in Vietnam (nella formulazione di volta in volta valida).

Fatto ad Hanoi il 6 maggio 1996 in due esemplari in lingua tedesca, inglese e viet- namita, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d’interpretazione divergente fra il testo tedesco e vietnamita, fa stato il testo inglese.

Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica socialista del Vietnam:

Jürg Leutert Hô Tê

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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.) | Lexipedia | Lexipedia