AS 2000 213
Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)
del 23 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 38 capoverso 3 e 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 1 sulla protezione dell’am- biente (legge); visto l’articolo 3 della legge federale del 22 giugno 1979 2 sulla pianificazione del territorio, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo Scopo della presente ordinanza è di proteggere l’uomo dalle radiazioni non ioniz- zanti dannose o moleste.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza regola:
a. la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze da 0 Hz a 300 GHz (radiazioni) prodotte durante l’esercizio di impianti fissi; b. il rilevamento e la valutazione delle immissioni di radiazioni; c. le esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili. 2 La presente ordinanza non regola tuttavia la limitazione delle emissioni di radia- zioni prodotte: a. nelle aziende, nella misura in cui le radiazioni agiscono sul personale che vi lavora; b. in caso di utilizzazione medica di dispositivi medici giusta l’ordinanza del 24 gennaio 1996 3 sui dispositivi medici; c. da impianti militari, nella misura in cui le radiazioni agiscono su militari;
RS 814.710
1999-6141 213
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d. da apparecchi elettrici quali forni a microonde, cucine elettriche, attrezzi elettrici oppure telefoni cellulari. 3 La presente ordinanza non regola neppure la limitazione degli effetti delle radia- zioni su dispositivi medici elettrici o elettronici utilizzati in supporto alle funzioni vitali, quali gli stimolatori cardiaci.
Art. 3 Definizioni 1 Gli impianti sono considerati vecchi se, all’entrata in vigore della presente ordi- nanza, la decisione che autorizza i lavori di costruzione o l’inizio dell’esercizio era già passata in giudicato.
2 Gli impianti sono considerati nuovi se:
a. all’entrata in vigore della presente ordinanza, la decisione che autorizza i la- vori di costruzione o l’inizio dell’esercizio non era ancora passata in giudi- cato; b. sono trasferiti in un altro sito; oppure c. sono sostituiti nel medesimo sito; fanno eccezione le ferrovie e i tram (allegato 1 numero 5).
3 Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile:
a. i locali situati in edifici, destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone; b. i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella le- gislazione sulla pianificazione del territorio; c. le superfici di parcelle non occupate da costruzioni, per le quali sono am- messe le utilizzazioni giusta le lettere a e b. 4 Sono definite possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio le misure per la limitazione delle emissioni che: a. sono state sperimentate con successo su impianti comparabili in Svizzera o all’estero; o b. sono state impiegate con successo in via sperimentale e possono, secondo le regole della tecnica, essere applicate ad altri impianti. 5 Sono economicamente sopportabili le misure per la limitazione delle emissioni che si possono ragionevolmente esigere da un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione. Se in un ramo vi sono aziende di categorie molto differenti, si fa riferimento ad un’azienda media della rispettiva categoria. 6 Il valore limite dell’impianto è la limitazione delle emissioni relativa alle radiazio- ni prodotte da un singolo impianto. 7 La corrente di contatto è la corrente elettrica che scorre quando una persona tocca un oggetto conduttore non collegato alla sorgente di tensione, il quale si carica at- traverso un campo elettrico o magnetico.
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8 La corrente indotta attraverso il corpo è la corrente elettrica che si scarica a terra da una persona situata in un campo elettrico, senza che vi sia contatto con un oggetto conduttore. 9 La potenza equivalente irradiata (ERP) è la potenza immessa in un’antenna, molti- plicata per il fattore di guadagno dell’antenna nella direzione principale d’irradia- zione, riferito al dipolo semionda.
Capitolo 2: Emissioni Sezione 1: Prescrizioni comuni ai vecchi e ai nuovi impianti
Art. 4 Limitazione preventiva delle emissioni 1 Gli impianti devono essere costruiti e fatti funzionare in modo tale da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni definite nell’allegato 1. 2 Nel caso di impianti per i quali l’allegato 1 non prevede prescrizioni, l’autorità or- dina limitazioni delle emissioni nella misura massima consentita dal progresso tec- nico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
Art. 5 Limitazione completiva e più severa delle emissioni 1 Se è accertato oppure è probabile che uno o più valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 sono superati da un singolo impianto o da più impianti insieme, l’autorità ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni. 2 Essa ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni fino a che siano rispettati i valori limite d’immissione. 3 Se è accertato oppure è probabile che, per la corrente di contatto, il valore limite d’immissione giusta l’allegato 2 numero 13 o 225 è superato al contatto di oggetti conduttori, l’autorità ordina in primo luogo misure concernenti tali oggetti.
Sezione 2: Prescrizioni speciali per i nuovi impianti
Art. 6 Se, dopo la sua messa in servizio, un nuovo impianto è modificato ai sensi dell’alle- gato 1, si applicano le prescrizioni sulla limitazione delle emissioni per gli impianti nuovi.
Sezione 3: Prescrizioni speciali per i vecchi impianti
Art. 7 Obbligo di risanamento 1 L’autorità provvede affinché i vecchi impianti che non soddisfano le esigenze degli articoli 4 e 5 siano risanati.
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2 Essa emana le decisioni necessarie e vi fissa il termine di risanamento giusta
l’articolo 8. Se necessario decide la riduzione dell’attività o la disattivazione del- l’impianto durante il risanamento. 3 Il titolare può essere dispensato dal risanamento se s’impegna a disattivare l’im- pianto entro il termine di risanamento.
Art. 8 Termine di risanamento 1 Il termine per l’attuazione delle limitazioni preventive delle emissioni è stabilito conformemente alle prescrizioni dell’allegato 1. Se l’allegato 1 non prevede prescri- zioni, si applica un termine di cinque anni al massimo. Su richiesta, l’autorità può prorogare questo termine della metà al massimo, se l’attuazione delle limitazioni delle emissioni entro il termine ordinario non dovesse essere economicamente sop- portabile. 2 Per le limitazioni completive o più severe delle emissioni, il termine di risana- mento è di tre anni al massimo. L’autorità fissa termini più brevi, ma almeno di tre mesi, se le misure possono essere attuate senza investimenti rilevanti.
Art. 9 Modifica di vecchi impianti 1 Se si modifica un vecchio impianto ai sensi dell’allegato 1, nello stato di esercizio determinante devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a. la densità del flusso magnetico, rispettivamente l’intensità del campo elettri- co non possono aumentare nei luoghi a utilizzazione sensibile in cui, prima della modifica, il valore limite dell’impianto era già superato; b. il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1 non può essere superato ne- gli altri luoghi a utilizzazione sensibile.
2 L’autorità accorda deroghe conformemente all’allegato 1.
Sezione 4: Collaborazione e controllo
Art. 10 Obbligo di collaborazione Il titolare di un impianto è tenuto a fornire all’autorità, su richiesta della stessa, le informazioni necessarie all’esecuzione, segnatamente le indicazioni giusta l’artico- lo 11 capoverso 2. All’occorrenza, deve effettuare o tollerare misurazioni o altri ac- certamenti.
Art. 11 Obbligo di notifica 1 Nel corso della procedura per il rilascio dell’autorizzazione o della concessione, il titolare di un impianto, per il quale l’allegato 1 fissa limitazioni delle emissioni, de- ve inoltrare all’autorità una scheda dei dati sul sito se viene costruito un nuovo im- pianto, se l’impianto è stato trasferito in un altro sito, se è stato sostituito nel mede-
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simo sito oppure se è stato modificato ai sensi dell’allegato 1. Fanno eccezione le installazioni elettriche domestiche (allegato 1 n. 4).
2 La scheda dei dati sul sito deve contenere:
a. i dati tecnici e dell’esercizio, attuali e pianificati, relativi all’impianto nella misura in cui essi sono determinanti per la produzione di radiazioni; b. lo stato di esercizio determinante giusta l’allegato 1; c. indicazioni sulle radiazioni prodotte dall’impianto:
1. nel luogo accessibile alle persone in cui tali radiazioni registrano il va-
lore massimo,
2. nei tre luoghi a utilizzazione sensibile in cui tali radiazioni registrano il
valore massimo, e
3. in tutti i luoghi a utilizzazione sensibile in cui il valore limite dell’im-
pianto giusta l’allegato 1 è superato; d. una planimetria che illustra le indicazioni menzionate alla lettera c.
Art. 12 Controllo
1 L’autorità controlla che siano rispettate le limitazioni delle emissioni.
2 Per controllare che sia rispettato il valore limite dell’impianto giusta l’allegato 1, essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di terzi. L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) rac- comanda metodi di misurazione e di calcolo idonei. 3 Se, a causa delle deroghe accordate, il valore limite dell’impianto giusta l’allega- to 1 è superato negli impianti nuovi o modificati, l’autorità misura o fa misurare pe- riodicamente le radiazioni prodotte da detto impianto. Entro sei mesi dalla messa in esercizio dello stesso controlla se: a. le indicazioni relative all’esercizio, che sono alla base della decisione, sono esatte; e b. le decisioni emanate sono rispettate.
Capitolo 3: Immissioni
Art. 13 Validità dei valori limite d’immissione 1 I valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 devono essere rispettati ovunque possano trattenersi persone. 2 Essi si applicano soltanto alle radiazioni che agiscono in modo omogeneo su tutto il corpo umano.
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Art. 14 Rilevamento delle immissioni 1 L’autorità rileva le immissioni se c’è motivo di credere che siano superati i valori limite d’immissione giusta l’allegato 2. 2 A tale scopo essa effettua misurazioni o calcoli, li fa eseguire oppure si basa sui rilevamenti di terzi. L’UFAFP raccomanda metodi di misurazione e di calcolo ido- nei. 3 Nel rilevamento di radiazioni in locali aziendali, le immissioni provenienti da fonti appartenenti alla stessa azienda non sono prese in considerazione. 4 Le immissioni sono rilevate come intensità del campo elettrico, intensità del campo magnetico, densità del flusso magnetico, corrente indotta attraverso il corpo oppure corrente di contatto per lo stato di esercizio dell’impianto in cui esse registrano il valore massimo. 5 Nella misura in cui l’allegato 2 stabilisce una durata d’apprezzamento, si calcola la media quadratica delle immissioni durante la durata d’apprezzamento; in caso con- trario è determinante il valore efficace massimo.
Art. 15 Valutazione delle immissioni L’autorità valuta se le immissioni superano uno o più valori limite d’immissione giusta l’allegato 2.
Capitolo 4: Esigenze relative alla delimitazione delle zone edificabili
Art.16 Le zone edificabili possono essere delimitate soltanto dove i valori limite dell’im- pianto giusta l’allegato 1 vengono rispettati da impianti esistenti e pianificati, defi- niti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio, oppure dove pos- sono essere rispettati mediante misure di tipo pianificatorio o edile.
Capitolo 5: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione
Art. 17 Esecuzione da parte dei Cantoni L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni fatto salvo l’articolo 18.
Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione Se autorità federali applicano altre leggi federali o accordi di diritto internazionale oppure altri decreti che concernono oggetti descritti nella presente ordinanza, ad es- se compete anche l’esecuzione di quest’ultima. Per la collaborazione dell’UFAFP e dei Cantoni si applica l’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; restano riservati gli obblighi legali di segretezza.
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Art.19 Autorità di coordinamento 1 Se più impianti contribuiscono al superamento dei valori limite d’immissione giu- sta l’allegato 2 e se l’esecuzione della presente ordinanza, per tali impianti, compete a diverse autorità, queste designano l’autorità responsabile del coordinamento. 2 L’autorità coordinatrice procede secondo i principi di coordinamento previsti nella legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.
Sezione 2: Disposizione transitoria ed entrata in vigore
Art. 20 Disposizione transitoria L’autorità emana la decisione di risanamento giusta l’articolo 7 entro due anni dal- l’entrata in vigore della presente ordinanza. A tale proposito, tiene conto dell’urgen- za del risanamento. Per i casi non urgenti, il termine di due anni può eccezional- mente essere superato.
Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2000.
23 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1828
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Allegato 1 (Art. 4, 6, 8 cpv. 1, 9, 11, 12 e 16)
Limitazioni preventive delle emissioni
1 Linee aeree e sotterranee per il trasporto di energia
elettrica
11 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni del presente numero si applicano ai seguenti impianti con una ten- sione nominale di almeno 1000 V: a. linee aeree a corrente alternata; b. linee sotterranee a corrente alternata con cavo a un conduttore in tubi sepa- rati.
2 Per l’impianto della linea di contatto delle ferrovie si applica la cifra 5.
12 Definizioni
1 Un conduttore di fase è un conduttore singolo sotto tensione.
2 Un tratto di linea comprende tutti i conduttori di fase appartenenti al medesimo circuito. Nel caso di sistemi trifase si tratta dei tre conduttori di fase R, S e T; nel caso di sistemi monofase di entrambi i conduttori di fase U e V. 3 Una linea è costituita dalla totalità di tutti i conduttori di fase e dei conduttori di terra montati su un traliccio o situati in un impianto di cavi interrati. Essa può com- prendere uno o più tratti di linea. 4 All’interno della sezione di linea sottoposta a valutazione, l’impianto comprende tutti i tratti di linea che si trovano in un’area circoscritta e facilmente delimitabile. 5 Il tracciato della linea è l’area sottostante a una linea aerea o sovrastante una linea di cavi interrati. Esso è delimitato lateralmente dai conduttori di fase più esterni.
6 La modifica della disposizione dei conduttori, dell’occupazione di fase oppure
dello stato di esercizio determinante è considerata una modifica dell’impianto.
13 Stato di esercizio determinante
1 È considerato stato di esercizio determinante dell’impianto l’esercizio simultaneo di tutti i tratti di linea, nella misura in cui ogni tratto di linea è in funzione: a. con la sua corrente limite termica a 40 °C; e b. nella direzione di carico più frequente.
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2 Se nella decisione relativa all’approvazione del piano, per la corrente massima è fissato un valore che differisce dalla corrente limite termica, quest’ultimo può servi- re quale base per stabilire lo stato di esercizio determinante.
14 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.
15 Nuovi impianti
1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio deter- minante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
a. l’occupazione di fase è ottimizzata in modo tale che, nello stato di esercizio determinante, la densità del flusso magnetico all’esterno del tracciato della linea è minimizzata; e b. sono state adottate tutte le altre misure per la limitazione delle radiazioni, quali un altro sito, un’altra disposizione dei conduttori, il cablaggio o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
16 Vecchi impianti
1 Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, le radiazioni prodotte dall’impianto nello stato di esercizio determinante superano il valore limite dell’impianto, si deve otti- mizzare l’occupazione di fase in modo tale che in tali luoghi la densità del flusso magnetico sia minimizzata. 2 Il termine di risanamento giusta l’articolo 8 capoverso 1 è di tre anni al massimo.
17 Modifica di vecchi impianti
In caso di modifica di un vecchio impianto, l’autorità accorda deroghe alle esigenze giusta l’articolo 9 capoverso 1 se il titolare dell’impianto dimostra che sono soddi- sfatte le condizioni di cui al numero 15 capoverso 2.
2 Stazioni di trasformazione
21 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasformazione dall’alta alla bassa tensione.
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22 Definizioni
1 Sono considerati un impianto le parti conduttrici di una stazione di trasformazione, compresi i collegamenti a bassa tensione e il distributore a bassa tensione.
2 È considerato una modifica dell’impianto l’aumento della potenza nominale.
23 Stato di esercizio determinante
È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.
24 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.
25 Nuovi e vecchi impianti
1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di eser- cizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto. 2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono state adottate tutte le misure per la limitazione delle radiazioni, quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
3 Sottostazioni e impianti di distribuzione
31 Campo d’applicazione
Le disposizioni della presente cifra si applicano agli impianti di trasformazione tra due diversi livelli di alta tensione come pure agli impianti di distribuzione ad alta tensione.
32 Definizioni
1 Sono considerate un impianto le parti di una sottostazione o di un impianto di di- stribuzione che sono sotto alta tensione.
2 È considerato una modifica l’aumento della potenza nominale oppure lo sposta-
mento o l’ampliamento di parti che sono sotto alta tensione.
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33 Stato di esercizio determinante
È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio alla potenza nominale.
34 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT.
35 Nuovi e vecchi impianti
1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d’eser- cizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto. 2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che sono state adottate tutte le misure per la limitazione delle radiazioni, quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
36 Modifica di vecchi impianti
Se si modifica un vecchio impianto, l’autorità accorda deroghe alle esigenze giusta l’articolo 9 capoverso 1 se è soddisfatta la condizione di cui al numero 35 capoverso 2.
4 Installazioni elettriche domestiche
41 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente numero si applicano alle installazioni domestiche giusta l’articolo 16 della legge del 24 giugno 19024 sugli impianti elettrici, ad esclusione degli apparecchi allacciati in modo fisso come pure di quelli fissi inseriti.
42 Nuovi impianti
Le nuove installazioni domestiche devono essere eseguite secondo lo stato della tec- nica riconosciuto. Segnatamente devono essere adottate le seguenti misure: a. le linee d’alimentazione che partono dai quadri di distribuzione devono pos- sibilmente essere disposte a stella; b. nelle linee d’alimentazione devono essere evitati gli anelli; c. i quadri di distribuzione principali non devono essere collocati nelle imme- diate vicinanze delle camere da letto.
4 RS 734.0
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5 Ferrovie e tram
51 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente numero si applicano alle ferrovie e ai tram che funzio- nano a corrente alternata.
52 Definizioni
1 Sono considerati un impianto l’impianto della linea di contatto giusta l’articolo 3 dell’ordinanza del 5 dicembre 19945 sulle installazioni elettriche della ferrovia, non- ché i conduttori di ritorno della corrente di trazione.
2 È considerato una modifica l’aumento del numero di binari.
53 Stato di esercizio determinante
È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio secondo l’orario con treni passeggeri e treni merci.
54 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace della densità del flusso magnetico è di 1 µT, misurato come valore medio durante 24 ore.
55 Nuovi impianti
1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi impianti nello stato di esercizio deter- minante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
a. l’impianto è equipaggiato con un conduttore di ritorno il più vicino possibile al filo di linea; e b. sono state adottate tutte le altre misure per la limitazione delle radiazioni, quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle con- dizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
5 RS 734.42
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Protezione dalle radiazioni non ionizzanti RU 2000
56 Vecchi impianti
Se, nei luoghi a utilizzazione sensibile, le radiazioni prodotte dall’impianto nello stato di esercizio determinante superano il valore limite dell’impianto, occorre equi- paggiare l’impianto con un conduttore di ritorno il più vicino possibile al filo di li- nea.
57 Modifica di vecchi impianti
Se si modifica un vecchio impianto, l’autorità accorda deroghe alle esigenze giusta l’articolo 9 capoverso 1 se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 55 capo- verso 2.
6 Impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i
collegamenti telefonici senza filo
61 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti di trasmissione per reti a struttura cellulare destinate alla telefonia mobile e agli impianti di trasmissione per collegamenti telefonici senza filo, con una potenza equivalente irradiata (ERP) complessiva di almeno 6 W.
2 Esse non si applicano agli impianti di trasmissione per ponte radio.
62 Definizioni
1 Sono considerate un impianto tutte le antenne di trasmissione per i servizi radio giusta il numero 61, che sono montate sullo stesso traliccio oppure situate in uno spazio ristretto, segnatamente sul tetto dello stesso edificio.
2 È considerato una modifica l’aumento della potenza equivalente irradiata (ERP)
massima o il cambiamento delle direzioni d’emissione.
63 Stato di esercizio determinante
È considerato stato d’esercizio determinante il numero massimo di conversazioni e di scambi di dati effettuabili alla potenza massima di trasmissione.
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64 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di: a. 4,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di fre- quenza attorno a 900 MHz; b. 6,0 V/m, per impianti che trasmettono esclusivamente nell’intervallo di fre- quenza attorno a 1800 MHz o in un intervallo di frequenza superiore; c. 5,0 V/m, per impianti che trasmettono sia nell’intervallo di frequenza giusta la lettera a, sia in quello giusta la lettera b.
65 Nuovi e vecchi impianti
Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di eserci- zio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
7 Impianti di trasmissione per la radiodiffusione e altre
applicazioni radiofoniche
71 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni del presente numero sono applicabili agli impianti di trasmissione per la radiodiffusione e per altre applicazioni radiofoniche, che hanno una potenza equivalente irradiata (ERP) complessiva di almeno 6 W e che trasmettono dallo stes- so sito durante almeno 800 ore all’anno. 2 Esse non si applicano al servizio radio giusta il numero 6 e agli impianti di tra- smissione per ponte radio.
72 Definizioni
1 Sono considerate un impianto tutte le antenne di trasmissione delle applicazioni radiofoniche giusta il numero 71, che sono montate sullo stesso traliccio oppure si- tuate in uno spazio ristretto.
2 È considerato una modifica l’aumento della potenza equivalente irradiata (ERP)
massima o il cambiamento delle direzioni d’emissione.
73 Stato di esercizio determinante
È considerato stato di esercizio determinante l’esercizio dell’impianto alla potenza massima di trasmissione.
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74 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di: a. 8,5 V/m, per trasmettitori a onde lunghe e a onde medie; b. 3,0 V/m, per tutti gli altri impianti di trasmissione.
75 Nuovi e vecchi impianti
1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato di eser- cizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
a. l’impianto è fatto funzionare alla potenza di emissione minima necessaria per adempiere allo scopo previsto dell’impianto; e b. sono state adottate tutte le altre misure per la limitazione delle radiazioni, quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
76 Modifica di vecchi impianti
Se si modifica un vecchio impianto, l’autorità accorda deroghe alle esigenze giusta l’articolo 9 capoverso 1 se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 75 capo- verso 2.
8 Impianti radar
81 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente numero si applicano agli impianti radar che hanno una potenza equivalente irradiata (ERP) media di almeno 6 W e che emettono dallo stes- so sito durante almeno 800 ore all’anno.
82 Definizioni
1 Sono considerate un impianto tutte le antenne con funzione radar situate in uno spazio ristretto.
2 È considerato una modifica l’aumento della potenza equivalente irradiata (ERP)
massima oppure il cambiamento delle direzioni di emissione o dei cicli di scansione.
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Protezione dalle radiazioni non ionizzanti RU 2000
83 Stato di esercizio determinante
È considerata stato d’esercizio determinante la sorveglianza dello spazio aereo pre- visto alla potenza massima di trasmissione.
84 Valore limite dell’impianto
Il valore limite dell’impianto per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico è di 5,5 V/m, misurato quale valore medio durante un ciclo di scansione completo.
85 Nuovi e vecchi impianti
1 Nei luoghi a utilizzazione sensibile, i nuovi e i vecchi impianti nello stato d’eser- cizio determinante devono rispettare il valore limite dell’impianto.
2 L’autorità accorda deroghe se il titolare dell’impianto dimostra che:
a. l’impianto è fatto funzionare alla potenza di emissione minima necessaria per adempiere allo scopo previsto dell’impianto; e b. sono state adottate tutte le altre misure per la limitazione delle radiazioni, quali un altro sito o schermature, consentite dal progresso tecnico, dalle con- dizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
86 Modifica di vecchi impianti
In caso di modifica di un vecchio impianto, l’autorità accorda deroghe alle esigenze giusta l’articolo 9 capoverso 1 se sono soddisfatte le condizioni di cui al numero 85 capoverso 2.
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Protezione dalle radiazioni non ionizzanti RU 2000
Allegato 2 (art. 5, 13, 14, 15, 19)
Valori limite d’immissione
1 Immissioni a frequenza unica
11 Valori limite d’immissione per le grandezze di campo
1 I valori limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico, dell’intensità del campo magnetico e della densità del flusso magnetico sono:
Frequenza Valore limite d’immissione per il valore efficace della Durata d’apprezzamento intensità del intensità del densità del campo elettrico campo magnetico flusso magnetico EG,f (V/m) HG,f (A/m) BG,f (µT) (minuti)
< 1 Hz – 32 000 40 000 –6 1-8 Hz 10 000 32 000 / f 2 40 000 / f 2 –6 8-25 Hz 10 000 4 000 / f 5 000 / f –6 0,025-0,8 kHz 250 / f 4/f 5/f –6 0,8-3 kHz 250 / f 5 6,25 –6 3-100 kHz 87 5 6,25 –6 100-150 kHz 87 5 6,25 6 0,15-1 MHz 87 0,73 / f 0,92 / f 6 1-10 MHz 87 / f 0,73 / f 0,92 / f 6 10-400 MHz 28 0,073 0,092 6 400-2000 MHz 1,375 · f 0,0037 · f 0,0046 · f 6 2-10 GHz 61 0,16 0,20 6 10-300 GHz 61 0,16 0,20 68 / f 1.05 f è la frequenza espressa nell’unità di misura indicata nella prima colonna della tabella.
6 È determinante il valore efficace più elevato (art. 14 cpv. 5).
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2 In aggiunta al capoverso 1, in caso di immissioni pulsate, per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico, dell’intensità del campo magnetico e della densità del flusso magnetico – calcolato come media durante la durata dell’impulso – valgo- no i seguenti valori limite d’immissione:
Frequenza Valore limite d’immissione per il valore efficace della Durata intensità del intensità del densità del d’apprezzamento campo elettrico campo magnetico flusso magnetico EP,f (V/m) HP,f (A/m) BP,f (µT)
10-400 MHz 900 2,3 2,9 durata dell’impulso 400-2000 MHz 44 · f 0,12 · f 0,15 · f durata dell’impulso 2-300 GHz 1950 5,1 6,4 durata dell’impulso f è la frequenza in MHz.
12 Valore limite d’immissione per la corrente indotta
attraverso il corpo Per le frequenze tra 10 e 110 MHz il valore limite d’immissione per il valore effica- ce della corrente elettrica scaricata attraverso un'estremità del corpo è 45 mA. L’intervallo di tempo durante il quale si calcola la media è di 6 minuti.
13 Valore limite d’immissione per la corrente di contatto
Il valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contatto è:
Frequenza Valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contatto IB,G, f (mA)
< 2,5 kHz 0,5 2,5-100 kHz 0,2 · f 0,1-110 MHz 20 f è la frequenza in kHz.
2 Immissioni a frequenza multipla
21 Principi
1 Se si è in presenza di diverse frequenze simultanee, le immissioni sono rilevate separatamente per ogni frequenza.
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2 Le immissioni rilevate in tal modo sono ponderate con un fattore variabile in fun- zione della frequenza e sommate giusta il numero 22. 3 Il valore limite d’immissione per ognuna delle somme calcolate giusta il numero 22 è 1.
22 Prescrizioni sulla somma
N. Intervallo di frequenza Grandezza fisica Prescrizioni sulla somma Durata d’apprezzamento
221 1 Hz-10 MHz intensità 1MHz 10 MHz –7
∑ ∑ Ef Ef del campo + elettrico EG , f 87 1Hz >1MHz
intensità 65kHz 10 MHz –7 ∑ ∑ Hf Hf del campo + magnetico H G, f 5 1Hz > 65kHz
densità 65kHz 10 MHz –7 ∑ ∑ Bf Bf del flusso + magnetico BG , f 6,25 1Hz > 65kHz
2
222 100 kHz-300 GHz intensità 1 MHz
Ef
2 300 GHz Ef 6 minuti
del campo ∑ 87 ⋅ f + ∑ E elettrico 100 kHz > 1 MHz G, f
intensità 2 300GHz
2 6 minuti
1MHz H H del campo magnetico ∑ 0,73f ⋅ f 2 + ∑ HGf. f
100 kHz >1MHz
2 densità 1MHz Bf 2 300GHz Bf 6 minuti del flusso ∑ 0,92 ⋅ f + ∑ B 2 magnetico 100kHz >1 MHz G . f
2
223 inoltre in caso intensità 300 GHz Ef durata del-
di immissioni del campo ∑ E l’impulso pulsate elettrico 10 M Hz P, f
2
10 MHz-300 GHz intensità 300 GHz Hf durata del-
del campo ∑ H l’impulso magnetico 10 MHz P, f
2 densità 300 GH z Bf durata del- del flusso ∑
10 M Hz B P , f
l’impulso magnetico
7 Sono determinanti i valori efficaci più elevati (art. 14 cpv. 5).
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N. Intervallo di frequenza Grandezza fisica Prescrizioni sulla somma Durata d’apprezzamento
224 10 MHz-110 MHz corrente 2 6 minuti
110 MHz
IK, f indotta attraverso ∑ 45
10 MHz
il corpo
225 1 Hz-110 MHz corrente 110 MHz I B, f –8
di contatto ∑I 1Hz B,G, f
La somma va calcolata all’interno di ciascun intervallo di frequenza indicato nel se- gno di sommatoria, su tutte le frequenze f alle quali avvengono immissioni simulta- nee.
Spiegazione dei simboli: f frequenza in MHz Ef valore efficace dell’intensità del campo elettrico in V/m alla frequenza f EG,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico in V/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 1 EP,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo elettrico in V/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 2 Hf valore efficace dell’intensità del campo magnetico in A/m alla frequenza f HG,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo magnetico in A/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 1 HP,f valore limite d’immissione per il valore efficace dell’intensità del campo magnetico in A/m alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 2 Bf valore efficace della densità del flusso magnetico in µT alla frequenza f BG,f valore limite d’immissione per il valore efficace della densità del flusso ma- gnetico in µT alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 1 BP,f valore limite d’immissione per il valore efficace della densità del flusso ma- gnetico in µT alla frequenza f giusta il numero 11 capoverso 2 IK,f valore efficace della corrente elettrica scaricata attraverso un’estremità del corpo in mA alla frequenza f IB,f valore efficace della corrente di contatto in mA alla frequenza f IB,G,f valore limite d’immissione per il valore efficace della corrente di contatto in mA alla frequenza f giusta il numero 13
8 Sono determinanti i valori efficaci più elevati (art. 14 cpv. 5).
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