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AS 2000 2141

Legge federale sul diritto penale amministrativo

Legge federale sul diritto penale amministrativo

Modifica del 22 dicembre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 gennaio 1998 1, decreta:

I La legge federale sul diritto penale amministrativo2 è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 64bis, 106 e 114 della Costituzione federale 3; ...

Art. 20 cpv. 3

3 Nelle cause penali di competenza sia dell’amministrazione interes-

sata, sia della giurisdizione federale o di quella cantonale, il Diparti- mento preposto all’amministrazione interessata può ordinare la ri- unione del perseguimento penale nelle mani dell’autorità che sta già occupandosene, qualora sussista uno stretto legame oggettivo e questa autorità vi abbia acconsentito.4

Art. 98 cpv. 1 bis 1bis A richiesta, la Confederazione può rimborsare ai Cantoni intera- mente o in parte le spese straordinarie causate dalla rimessione dei procedimenti giusta l’articolo 20 capoverso 3.