AS 2000 2156
Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Venezuela
Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Venezuela
del 10 ottobre 1997
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 19971, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione, firmata il 20 dicembre 1996, fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Venezuela intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 10 giugno 1997 Consiglio nazionale, 10 ottobre 1997 Il presidente, Delalay Il presidente, Stamm Judith Il segretario, Lanz Il segretario, Anliker
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1 FF 1997 II 933
2156 2000-1109