Lexipedia

AS 2000 2205

Ordinanza concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche

Ordinanza concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche

Modifica del 6 settembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 agosto 19961 concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3 3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 14 settembre 2002.

II La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2000.

6 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 632.113.96

2000-1451 2205