AS 2000 2205
Ordinanza concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche
Ordinanza concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche
Modifica del 6 settembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 agosto 19961 concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3 3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 14 settembre 2002.
II La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2000.
6 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 632.113.96
2000-1451 2205