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AS 2000 2206

Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie

Legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie

del 24 marzo 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19991, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente legge disciplina, a complemento della legge federale del 7 ottobre

19832 sulla protezione dell’ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie.

2 Il risanamento fonico dev’essere raggiunto mediante:

a. provvedimenti tecnici volti a limitare le emissioni dei veicoli ferroviari; b. provvedimenti edili volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi esistenti; c. provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici esistenti.

Art. 2 Priorità 1 La protezione fonica dev’essere raggiunta in primo luogo mediante provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari. 2 Qualora i provvedimenti tecnici siano insufficienti, devono essere realizzati prov- vedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti. 3 I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev’essere protetto mediante provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici.

Art. 3 Termini I provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari devono essere eseguiti entro il 31 di- cembre 2009, i provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti e i prov- vedimenti d’isolamento acustico sugli edifici esistenti, entro il 31 dicembre 2015.

RS 742.144

2206 1999-4383

Risanamento fonico delle ferrovie. LF RU 2000

Capitolo 2: Provvedimenti Sezione 1: Provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari

Art. 4 Limitazione delle emissioni 1 Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possi- bile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabili sotto il profilo economico. 2 Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emis- sioni. Tiene conto dell’evoluzione tecnica.

Art. 5 Contributi 1 Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi ne- cessari. I contributi possono essere versati forfettariamente. 2 Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondo- no ai nuovi standard di risanamento acustico. 3 Non è corrisposto alcun aiuto finanziario per i veicoli messi fuori esercizio prima del 2010 o prima che siano trascorsi dieci anni dal risanamento.

Sezione 2: Provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi

Art. 6 Piano delle emissioni 1 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, alle- stisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. Sulla base di tale piano sono determinati i futuri provvedimenti edili 3.

2 Nell’allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare:

a. dell’infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell’entità e della struttura del traffico previsti per tale data; b. delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.

Art. 7 Portata dei provvedimenti 1 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti, devono essere ordinati provvedimenti edili fino a che siano osservati i valori limite di immissione. 2 I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell’ambito del risanamento.

3 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC)

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3 L’autorità accorda facilitazioni se:

a. il risanamento provoca costi sproporzionati; b. interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell’esercizio si oppongono al risanamento. 4 Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.

5 I provvedimenti edili devono essere concentrati in via prioritaria sulle tratte dei corridoi huckepack.

Art. 8 Costi La Confederazione assume i costi dei provvedimenti edili. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.

Art. 9 Rimborso Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento, devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto.

Sezione 3: Provvedimenti d’isolamento acustico su edifici

Art. 10 Provvedimenti e costi 1 Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d’allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a dispo- sizione, a fondo perso, i mezzi necessari. 2 Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.

3 I contributi possono essere versati forfettariamente.

4 Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.

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Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 11 Disposizioni di esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 12 Personale 1 Il Consiglio federale può creare i posti necessari all’esecuzione della presente leg- ge presso l’Ufficio federale dei trasporti e l’Ufficio federale dell’ambiente, delle fo- reste e del paesaggio al di fuori del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 19744 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

2 I costi per il personale sono computati sul credito d’impegno.

Art. 13 Procedura e competenze

1 Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre

19575 sulle ferrovie.

2 I Cantoni provvedono all’esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d’isolamento acustico su edifici.

Art. 14 Disposizione transitoria I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono giudicati secondo la presente legge.

Art. 15 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Il presidente: Schmid Carlo Il presidente: Seiler Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

4 RS 611.010 5 RS 742.101

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2000.

29 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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6 FF 2000 2013

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