AS 2000 2214
Ordinanza che stabilisce il prezzo di vendita del grano indigeno
Ordinanza che stabilisce il prezzo di vendita del grano indigeno
Modifica del 23 agosto 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 settembre 19831 che stabilisce il prezzo di vendita del grano in- digeno è modificata come segue:
Art. 1 I prezzi di vendita del grano indigeno sono stabiliti come segue:
Fr. per 100 kg netto franco stazione del mulino, incluso il 2,3 % IVA
Frumento, classe I 76.— Frumento, classe I est. 76.— Frumento, classe II 73.50 Frumento, classe II est. 73.50 Frumento, classe IV 68.50 Frumento, classe V (miscela inclusa) 68.— Spelta svestita I 112.— Spelta svestita II 95.— Segale 69.50
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2000.
23 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.111.414
2214 2000-1769