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AS 2000 2214

Ordinanza che stabilisce il prezzo di vendita del grano indigeno

Ordinanza che stabilisce il prezzo di vendita del grano indigeno

Modifica del 23 agosto 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 settembre 19831 che stabilisce il prezzo di vendita del grano in- digeno è modificata come segue:

Art. 1 I prezzi di vendita del grano indigeno sono stabiliti come segue:

Fr. per 100 kg netto franco stazione del mulino, incluso il 2,3 % IVA

Frumento, classe I 76.— Frumento, classe I est. 76.— Frumento, classe II 73.50 Frumento, classe II est. 73.50 Frumento, classe IV 68.50 Frumento, classe V (miscela inclusa) 68.— Spelta svestita I 112.— Spelta svestita II 95.— Segale 69.50

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2000.

23 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.111.414

2214 2000-1769