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AS 2000 2232

Legge federale sull'agricoltura

Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

Modifica dell’8 ottobre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 1, decreta:

I La legge sull’agricoltura2 è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64 bis della Costituzione federale3; ...

Art. 9 cpv. 2 2 Le organizzazioni non possono riscuotere contributi obbligatori dai produttori per finanziare la loro amministrazione. Qualora un’organizzazione riscuota contributi dai suoi membri per finanziare le misure di solidarietà previste nell’articolo 8 capo- verso 1, il Consiglio federale può estendere l’obbligo del pagamento dei contributi all’insieme dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti interes- sati da singoli prodotti o da gruppi di prodotti. I prodotti in vendita diretta non pos- sono essere sottoposti ai provvedimenti e alle prescrizioni delle organizzazioni di cui all’articolo 8.

Art. 55 cpv. 3 3 I costi dei provvedimenti di valorizzazione e sgravio del mercato sono a carico dell'organizzazione. Le disposizioni dell’articolo 9 capoverso 2 si applicano per analogia. Nei limiti dell'articolo 13, la Confederazione può partecipare ai costi dei provvedimenti volti allo sgravio del mercato.

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 45, 46 capoverso 1, 102-104, 123 e 147 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

2232 1999-4597

Legge sull’agricoltura RU 2000

Art. 187 cpv. 12 12 La somma dei contributi federali versati per l’esportazione (art. 26), il settore del latte (art. 38-40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56-59) dev’essere ridotta di un terzo rispetto alle spese per il 1998, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.

23 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 1999 7576