AS 2000 2234
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 25 agosto 2000
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura, ordina:
I L’allegato 1 numero 13, disciplinamenti del mercato: cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2000.
25 agosto 2000 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch