AS 2000 2239
Ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori
Ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori
Modifica del 23 agosto 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori è modificata come segue:
Titolo precedente l’art. 1 Sezione 1: Definizioni
Art. 1 cpv. 2 lett. c
2 Un’organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:
c. almeno il 60 per cento dei gestori interessati dalle misure sono membri della o delle organizzazioni di produttori.
Art. 3a Prodotti in vendita diretta Per prodotti in vendita diretta si intendono i prodotti venduti direttamente dal pro- duttore al consumatore finale.
Art. 4 cpv. 1, periodo introduttivo e 1 bis 1 La Confederazione può estendere l’obbligo del rispetto degli accordi presi dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori in merito alle se- guenti misure di solidarietà: ... 1bis Può parimenti estendere l’obbligo del rispetto degli accordi relativi al finanzia- mento delle misure di solidarietà.
Art. 5a Domande 1 L’organizzazione di categoria o l’organizzazione di produttori inoltra le domande all’Ufficio federale dell’agricoltura.
1 RS 919.117.72
2000-1533 2239
Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori RU 2000
2 Le domande devono contenere:
a. una descrizione della misura di sostegno per la quale si richiede l’estensione e i suoi obiettivi; b. la prova che i criteri di cui agli articoli 1 e 2 sono adempiuti; c. per il finanziamento di una misura di solidarietà di cui all’articolo 4 capo- verso 1bis, un budget e una descrizione dettagliata della destinazione dei fondi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
23 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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