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AS 2000 2239

Ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori

Ordinanza concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori

Modifica del 23 agosto 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori è modificata come segue:

Titolo precedente l’art. 1 Sezione 1: Definizioni

Art. 1 cpv. 2 lett. c

2 Un’organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:

c. almeno il 60 per cento dei gestori interessati dalle misure sono membri della o delle organizzazioni di produttori.

Art. 3a Prodotti in vendita diretta Per prodotti in vendita diretta si intendono i prodotti venduti direttamente dal pro- duttore al consumatore finale.

Art. 4 cpv. 1, periodo introduttivo e 1 bis 1 La Confederazione può estendere l’obbligo del rispetto degli accordi presi dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori in merito alle se- guenti misure di solidarietà: ... 1bis Può parimenti estendere l’obbligo del rispetto degli accordi relativi al finanzia- mento delle misure di solidarietà.

Art. 5a Domande 1 L’organizzazione di categoria o l’organizzazione di produttori inoltra le domande all’Ufficio federale dell’agricoltura.

1 RS 919.117.72

2000-1533 2239

Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori RU 2000

2 Le domande devono contenere:

a. una descrizione della misura di sostegno per la quale si richiede l’estensione e i suoi obiettivi; b. la prova che i criteri di cui agli articoli 1 e 2 sono adempiuti; c. per il finanziamento di una misura di solidarietà di cui all’articolo 4 capo- verso 1bis, un budget e una descrizione dettagliata della destinazione dei fondi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

23 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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