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Ordinanza sull'integrazione degli stranieri
Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)
del 13 settembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 1 lettera i e 25a della legge federale del 26 marzo
19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza: a. definisce gli obiettivi dell’integrazione degli stranieri; b. disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri (commissione) nonché le sue relazioni con l’Ufficio federale degli stranieri (ufficio); c. disciplina l’attribuzione dei sussidi federali previsti all’articolo 25a LDDS.
Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica agli stranieri titolari di un permesso di dimora du- revole o di domicilio. 2 I sussidi volti a favorire l’integrazione dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione aventi diritto a un permesso di dimora sono disciplinati dall’articolo 91 capoverso 4 della legge federale del 26 giugno 19982 sull’asilo e dall’articolo 45 dell’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 3 relativa alle questioni finanziarie.
Art. 3 Obiettivi 1 L’integrazione è un compito pluridisciplinare che va svolto dalla società e dalle autorità federali, cantonali, comunali o locali con il sostegno delle associazioni degli stranieri.
2 Per integrazione s’intendono tutti gli sforzi destinati a:
a. favorire la comprensione reciproca tra la popolazione svizzera e quella stra- niera;
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b. facilitare la loro coesistenza fondata su valori e comportamenti comuni; c. familiarizzare gli stranieri con l’organizzazione dello Stato, con la società e con il modo di vita in Svizzera; d. creare condizioni propizie alla parità di opportunità e alla partecipazione de- gli stranieri alla vita sociale. 3 L’integrazione presuppone, da un canto, che gli stranieri siano disposti a integrarsi nella società e, d’altro canto, che la popolazione svizzera dia prova di apertura nei loro confronti.
Sezione 2: Compiti e struttura della commissione
Art. 4 Campo d’attività 1 La commissione tratta questioni d’ordine sociale, economico, culturale, politico, demografico e giuridico sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera, segna- tamente in vista di facilitare la coesistenza tra la popolazione svizzera e quella stra- niera. 2 Essa collabora con i competenti servizi federali, cantonali e comunali, i servizi di aiuto agli stranieri e le commissioni per gli stranieri attivi sul piano cantonale e co- munale nonché con le associazioni degli stranieri e le organizzazioni non governati- ve attive nel settore dell’integrazione. Partecipa agli scambi di vedute e di esperien- ze a livello internazionale. 3 Essa coordina le proprie attività con quelle della Commissione federale dei rifu- giati e della Commissione federale contro il razzismo.
Art. 5 Informazione 1 La commissione contribuisce a informare gli stranieri sulle condizioni di vita e la- vorative in Svizzera e a favorire le loro relazioni con la popolazione svizzera. 2 Essa informa la popolazione svizzera sui motivi dell’immigrazione in Svizzera e sulla situazione particolare degli stranieri.
Art. 6 Formazione D’intesa con le competenti autorità cantonali, la commissione incoraggia l’offerta di possibilità di formazione e di perfezionamento scolastico e professionale degli stra- nieri nonché il riconoscimento di tali formazioni.
Art. 7 Mediazione La commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell’ambito dell’integrazione degli stranieri e le autorità federali.
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Art. 8 Parere e raccomandazioni 1 La commissione può diffondere il proprio parere e le proprie raccomandazioni su questioni generali relative agli stranieri. 2 Il Consiglio federale o i dipartimenti possono chiederle un parere e raccomanda- zioni in merito a questioni particolari. Essi decidono della loro diffusione. 3 La commissione è consultata nel contesto di procedure legislative nel settore della migrazione.
Art. 9 Rapporto d’attività La commissione stende ogni anno un rapporto sulle sue attività, che viene pubbli- cato.
Art. 10 Incontri La commissione organizza regolarmente incontri per scambi di vedute, segnata- mente con i rappresentanti delle commissioni per gli stranieri e dei servizi cantonali e comunali di aiuto agli stranieri, nonché con i rappresentanti delle associazioni de- gli stranieri.
Art. 11 Sussidi 1 La commissione si pronuncia sulle le domande di sussidi (art. 19). Può delegare tale competenza a un organo nominato in suo seno. 2 Essa è abilitata a proporre il versamento di sussidi per progetti o per l’attribuzione di mandati.
Art. 12 Osservanza del segreto I membri della commissione sono tenuti a osservare il segreto sulle loro deliberazio- ni.
Art. 13 Struttura
1 I membri come pure il presidente e i due vicepresidenti della commissione sono
nominati dal Consiglio federale. Almeno la metà dei membri e un vicepresidente sono di cittadinanza straniera.
2 La commissione è aggregata amministrativamente all’ufficio.
3 Essa determina il proprio modo d’organizzazione.
Art. 14 Relazioni con l’ufficio 1 Le questioni relative all’integrazione che devono essere trattate da un’autorità della Confederazione competono all’ufficio. Esso consulta dapprima la commissione e in seguito l’informa dei risultati.
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2 L’ufficio partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo.
3 Esso mette a disposizione della commissione una segreteria indipendente.
Sezione 3: Sussidi
Art. 15 Versamento di sussidi I sussidi previsti all’articolo 25a LDDS sono versati, entro i limiti dei crediti accor- dati, per progetti e per l’allestimento di strutture.
Art. 16 Ambiti Possono essere accordati sussidi in particolare per: a. migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e favorire la loro conoscenza delle lingue nazionali; b. incoraggiare i progetti volti all’integrazione nel mondo del lavoro; c. promuovere le iniziative e i progetti tenendo conto della particolare situa- zione delle straniere; d. mantenere i legami che gli stranieri hanno con la loro lingua e la loro cultu- ra; e. attuare una politica d’informazione coerente per e sulla popolazione stranie- ra in Svizzera; f. promuovere il dialogo interculturale e una partecipazione attiva della popo- lazione straniera; g. sostenere le misure volte a migliorare la salute della popolazione straniera; h. garantire la formazione e il perfezionamento delle persone attive nel settore degli scambi interculturali (mediatori); i. incoraggiare i progetti innovativi dei Cantoni e dei Comuni e promuovere gli scambi di vedute tra loro; j. coordinare le misure particolari d’integrazione; k. creare servizi di aiuto agli stranieri incaricati segnatamente del coordina- mento, della comunicazione e dell’informazione e assicurarne il funziona- mento; l. sostenere le ricerche scientifiche nel settore dell’integrazione.
Art. 17 Ordine di priorità Se le domande presentate o previste eccedono le risorse disponibili, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) determina, su proposta della commis- sione e previa consultazione della Commissione federale dei rifugiati, l’ordine di priorità dell’esame delle domande.
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Art. 18 Deposito delle domande
1 Le domande di sussidi vanno presentate alla commissione.
2 Esse devono contenere:
a. una descrizione precisa del progetto; b. un preventivo; c. un piano di finanziamento; d. un parere circa la domanda di sussidi nonché, di regola, un impegno finan- ziario del Cantone, del Comune o di terzi interessati. 3 L’ufficio emana, d’intesa con la commissione, istruzioni relative al deposito delle domande.
Art. 19 Esame delle domande 1 La commissione esamina se la domanda di sussidi adempie le esigenze formali. Se la ritiene incompleta indica al richiedente la possibilità di completarla. 2 Essa esprime il proprio parere in merito alla domanda in funzione della sua finali- tà, degli obiettivi del promovimento dell’integrazione e dell’ordine di priorità pre- stabilito. 3 Essa trasmette la domanda corredata del proprio parere all’ufficio, il quale, se competente, decide oppure la trasmette al dipartimento per decisione.
Art. 20 Decisione e modalità di versamento 1 Entro i limiti dei crediti autorizzati, sono abilitati a decidere del versamento di sus- sidi: a. l’ufficio fino a concorrenza di 300 000 franchi; b. il dipartimento per gli importi superiori.
2 Le decisioni che derogano al parere della commissione devono essere motivate.
3 L’ufficio emana istruzioni sulle modalità di versamento dei sussidi.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 21 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.
13 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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