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AS 2000 2287

Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

Ordinanza sull’ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale

del 4 luglio 2000

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 57 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e l’articolo 26 dell’ordinanza dell’11 settembre 1996 2 sulle scuole universitarie professionali (OSUP), ordina:

Art. 1 Presupposti per il rilascio Presupposti per il rilascio di un titolo SUP sono: a. aver conseguito un diploma di una scuola d’ingegneria STS, di una scuola per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA) oppure di una scuola superiore di arti applicate (SSAA) riconosciute; b. e poter comprovare una pratica professionale riconosciuta di almeno cinque anni o la frequenza di un corso postdiploma di livello unive rsitario.

Art. 2 Pratica professionale riconosciuta È riconosciuta come pratica professionale un’attività esercitata nel proprio campo professionale, dopo aver conseguito un diploma STS, SSQEA o SSAA.

Art. 3 Corsi postdiploma di livello universitario I corsi postdiploma di livello universitario devono comprendere almeno 200 lezioni e corrispondere per quanto riguarda l’ammissione, il corpo insegnante e i programmi alle direttive concernenti gli studi postdiploma (art. 6 cpv. 4 OSUP) emanate dal Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento).

Art. 4 Presentazione della domanda 1 La domanda deve menzionare il cognome, il nome, l’indirizzo, l’attinenza e la data di nascita della persona interessata, come pure le indicazioni relative al diploma STS, SSQEA o SSAA di cui è titolare o al corso postdiploma frequentato, rispetti- vamente quelle relative alla pratica professionale svolta. La domanda dev’essere presentata all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale).

RS 414.711.5

2000-1657 2287

Ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale RU 2000

2 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti originali o in copia au- tenticata: a. il diploma o il certificato delle note finali della STS, SSQEA o SSAA; b. e i certificati o altri documenti attestanti lo svolgimento di un’attività profes- sionale quinquennale nel campo specifico oppure la frequenza di un corso postdiploma di livello universitario.

3 L’Ufficio federale può richiedere se necessario altri documenti o informazioni

suppletorie.

Art. 5 Esame delle domande e decisione 1 Per esaminare le domande, l’Ufficio federale si avvale della Commissione consul- tiva (art. 6). 2 La Commissione può invitare il richiedente ad un colloquio per chiarire eventuali dubbi inerenti alla pratica professionale annunciata.

3 L’Ufficio federale decide sul rilascio del titolo SUP.

Art. 6 Commissione consultiva 1 Il Dipartimento istituisce una Commissione di sette membri che consiglia l’Ufficio federale nell’esame delle domande (art. 5 cpv. 1). Il Dipartimento nomina il o la pre- sidente della Commissione. 2 Nella Commissione dovrà essere rappresentato almeno uno specialista qualificato in ognuno dei campi tecnico, economico e delle arti applicate.

3 I membri della Commissione sono eletti per un periodo di quattro anni.

4 La Commissione adotta un regolamento, che dev’essere approvato dal Diparti-

mento. 5 Per il resto hanno validità le disposizioni contenute nell’ordinanza del 3 giugno 19963 sulle Commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rap- presentanti della Confederazione.

6 L’Ufficio federale funge da segretariato della Commissione.

Art. 7 Titolo 1 Al richiedente viene rilasciato il pertinente titolo di una scuola universitaria pro- fessionale, in virtù dell’articolo 5 OSUP. 2 Con il rilascio del titolo SUP il detentore o la detentrice non è più autorizzato a portare il titolo STS, SSQEA o SSAA conseguito. 3 L’Ufficio federale tiene un elenco delle persone che portano un titolo di scuola universitaria professionale ottenuto in virtù della presente ordinanza.

3 RS 172.31

Ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale RU 2000

Art. 8 Diploma 1 Il candidato può richiedere il diploma corrispondente al suo titolo di scuola uni- versitaria professionale. 2 Egli presenta la domanda per il rilascio del diploma unitamente a quella del titolo.

3 Egli paga le spese per il rilascio del diploma.

Art. 9 Disposizione transitoria In deroga all’articolo 3, le persone che hanno iniziato gli studi nel 1996/97 devono dimostrare di aver frequentato un corso postdiploma di almeno 100 lezioni.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

4 luglio 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin