AS 2000 2290
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 18 settembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:
Art. 222c Disposizione transitoria relativa all’articolo 7 capoverso 4 1 In deroga all’articolo 7 capoverso 4, il peso totale dei veicoli soggetti all’ordinanza del 6 marzo 20002 concernente la tassa sul traffico pesante e immatricolati prima del 1° gennaio 1999 a nome del richiedente può essere abbassato una sola volta. Il peso totale ridotto dev’essere maggiore di 3500 kg. 2 La domanda di riduzione del peso totale dev’essere presentata all’autorità canto- nale competente entro il 31 dicembre 2000. 3 Il peso garantito è inoltre iscritto nella licenza di circolazione sotto la campo «Decisione dell’autorità». 4 Per modifiche successive del peso si applica di nuovo l’articolo 7 capoverso 4.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2000.
18 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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