AS 2000 2300
Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre
Ordinanza concernente il registro provvisorio delle autorizzazioni a condurre
del 23 agosto 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 capoverso 2 lettera d della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale; visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992 2 sulla protezione dei dati (LPD), ordina:
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la creazione e l’esercizio a titolo sperimentale di un registro automatizzato provvisorio delle autorizzazioni a condurre (registro), in vista dell’introduzione del registro definitivo delle autorizzazioni a condurre (FABER). 2 Il registro serve al rilascio di licenze per allievo conducente, licenze di condurre e licenze per maestri conducenti.
Art. 2 Introduzione del registro provvisorio 1 L’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) crea il registro in collaborazione con i Cantoni. 2 Esso testa il sistema con ogni Cantone e, una volta terminato con successo tale test, riprende i dati cantonali. A partire da questo momento, il Cantone interessato ag- giorna i propri dati nel registro.
Art. 3 Contenuto del registro Nel registro sono raccolti i seguenti dati: a. Dati per l’identificazione principale:
1. numero di identificazione personale (NIP) assegnato dal sistema,
2. identificazione del registro cantonale;
b Dati personali:
1. cognome,
2. cognome alla nascita,
3. nome(i),
RS 741.53
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4. sesso,
5. data di nascita,
6. lingua in cui è stata rilasciata la licenza di condurre,
7. luogo di origine/di nascita,
8. nazionalità,
9. foto formato passaporto digitalizzata (specimen),
10. data di inserimento della foto formato passaporto digitalizzata (specimen),
11. firma digitalizzata (specimen),
12. data di inserimento della firma digitalizzata (specimen);
c. Indirizzo:
1. indirizzo attuale,
2. indirizzo postale,
3. indirizzo precedente;
d. Informazioni di controllo;
1. data della prima registrazione dei dati nel registro,
2. data dell’ultima modifica;
e. Dati relativi alla licenza:
1. tipo di licenza,
2. stato della licenza,
3. numero di licenza progressivo,
4. numero della carta vergine, sulla licenza di condurre in formato carta di
credito (specimen),
5. data di rilascio,
6. autorità di rilascio (Cantone),
7. data di scadenza,
8. dati supplementari,
9. data dell’ultima visita medica di controllo,
10. data della prossima visita medica di controllo;
f. Dati relativi alla categoria:
1. categoria di licenza,
2. data dell’esame,
3. luogo dell’esame (Cantone o Stato),
4. data di scadenza,
5. limitazioni.
Art. 4 Autorità partecipanti e competenze 1 Le autorità cantonali competenti per il rilascio delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente raccolgono e modi- ficano nei propri sistemi tutti i dati di cui all’articolo 3, e li trasmettono in seguito al registro.
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2 Il Controllo federale dei veicoli tratta i dati relativi alle autorizzazioni a condurre militari. 3 L’Ufficio federale verifica la completezza e l’attendibilità dei dati e delle modifi- che inseriti. 4 In caso di iscrizioni incomplete o inesatte, esso incarica il servizio che le ha inse- rite nel sistema di procedere alla loro correzione, completamento o cancellazione oppure effettua esso stesso i necessari adattamenti, previa consultazione del servizio.
Art. 5 Autorizzazione di accesso e consultazione dei dati Solo l’Ufficio federale, il Controllo federale dei veicoli e le autorità cantonali com- petenti per il rilascio e la revoca delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente possono consultare i dati inse- rendo: a. il numero di identificazione personale (NIP); b. l’identificazione del registro cantonale; c. il NIP e il numero di licenza progressivo; d. il cognome; e. il cognome e l’anno di nascita; f. il cognome e la data di nascita; g. il cognome e il (i) nome(i); h. il cognome, il (i) nome(i) e l’anno di nascita; i. il cognome, il (i) nome(i) e la data di nascita; j. il cognome e il luogo di domicilio.
Art. 6 Diritto all’informazione e alla correzione dei dati delle persone interessate 1 Chiunque ha il diritto di chiedere all’autorità del suo luogo di domicilio compe- tente per il rilascio delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente informazioni sui dati concernenti la propria persona. Se l’interessato è incapace di discernimento, il diritto all’informazione spetta anche al suo rappresentante legale, tuttavia esclusivamente in nome e nell’interesse della persona rappresentata. La persona che richiede informazioni o il suo rappresentante legale deve provare la sua identità e presentare la richiesta per scritto. 2 L’autorità informa sui dati in modo completo, gratuitamente e per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni.
3 Le persone di cui al capoverso 1 possono chiedere che i dati che le riguardano
vengano corretti, completati o rimossi dal registro. Esse devono presentare la richie- sta per iscritto all’autorità competente.
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4 Le domande e le richieste di correzione inoltrate da privati domiciliati all’estero sono trasmesse dall’Ufficio federale all’autorità che ha inserito l’ultima modifica nel registro.
Art. 7 Cambiamento di domicilio 1 Dopo il trasferimento del proprio domicilio in un Cantone che è già collegato al registro, il nuovo Cantone di domicilio procede alla modifica dell’indirizzo nel regi- stro. Il Cantone di domicilio precedente riceve una notifica del cambiamento. 2 Dopo il trasferimento del proprio domicilio da un Cantone, che è già collegato al registro, in un Cantone che non lo è ancora, la notifica del cambiamento di indirizzo avviene tramite invio al precedente Cantone di domicilio della licenza di condurre sostituita. Quest’ultimo registra il cambiamento nei propri dati.
Art. 8 Rimozione di dati Se una persona rinuncia volontariamente ad una licenza o se l’autorità competente notifica il decesso di una persona, l’autorità cantonale competente per il rilascio delle licenze per allievo conducente, delle licenze di condurre e delle licenze per maestro conducente rimuove i relativi dati dal registro.
Art. 9 Sicurezza dei dati e aggiornamento 1 Per garantire la sicurezza dei dati, le autorità con accesso al registro osservano le disposizioni dell’ordinanza del 14 giugno 19933 sulla protezione dei dati e quelle della sezione riguardante la sicurezza informatica dell’ordinanza del 23 febbraio 20004 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione fede- rale. 2 Nell’ambito del trattamento dei dati, il sistema stesso aggiorna i nomi degli utenti e la data delle operazioni da essi effettuate.
Art. 10 Controllo interno dei dati Le autorità con accesso al registro adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici per salvaguardare i loro dati e per proteggerli contro qualsiasi trattamento, consulta- zione o sottrazione non autorizzati.
Art. 11 Responsabilità e sorveglianza 1 La responsabilità dell’esattezza e dell’attualità dei dati raccolti incombe al servizio che inserisce i dati nel sistema. 2 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione è responsabile della manutenzione tecnica, dell’osservanza dei requisiti sulla sicurezza nonché della ge- stione delle autorizzazioni di accesso ai dati.
3 RS 235.11 4 RS 172.010.58
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Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.
23 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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