AS 2000 2338
Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda
Traduzione 1 Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e l’Irlanda
Conclusa l’11 dicembre 1997 Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19982 Entrata in vigore con scambio di note il 1° luglio 1999
Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell’Irlanda, animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale, hanno convenuto di stipulare la convenzione seguente:
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1
1. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
a. «Stati contraenti» designa la Confederazione Svizzera e l’Irlanda; b. «cittadini» designa, per quanto riguarda la Svizzera, le persone di cittadinanza svizzera e, per quanto riguarda l’Irlanda, le persone di nazionalità irlandese; c. «altre persone» designa, per quanto riguarda l’Irlanda, i cittadini di Stati terzi assicurati ai sensi della lettera l; d. «legislazione» designa le leggi e ordinanze degli Stati contraenti menzionate nell’articolo 2; e. «autorità competente» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicura- zioni sociali e, per quanto concerne l’Irlanda, il Dipartimento degli affari so- ciali, degli enti locali e della famiglia («Department of Social, Community and Family Affairs»); f. «istituzione competente» designa l’ente o l’autorità cui spetta l’applicazione delle legislazioni men- zionate all’articolo 2;
RS 0.831.109.445.1
1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2338).
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g. «periodi di assicurazione» designa, per quanto riguarda la Svizzera, i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un’attività lucrativa o i periodi di residenza oppure i pe- riodi parificati definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione svizzera; per quanto riguarda l’Irlanda i periodi per i quali i contributi suscettibili di essere computati sono stati versati, sono considerati come tali oppure sono stati accreditati e che sono stati utilizzati o possono esserlo per acquisire di- ritti a prestazioni secondo la legislazione irlandese; h. «prestazione in contanti» oppure «rendita» designa una prestazione in contanti oppure una rendita prevista dalle leggi menzionate all’articolo 2, compresi tutte le sovvenzioni e gli aumenti; i. «risiedere» significa dimorare abitualmente; j. «domicilio» designa ai sensi del Codice civile svizzero il luogo in cui una persona dimo- ra con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; k. «attività lucrativa» designa, per quanto concerne l’Irlanda, un’attività lucrativa assicurabile di- pendente o indipendente in virtù della legge (consolidamento) sulla previ- denza sociale 1993 [«Social Welfare (Consolidation) Act»]; l. «persona assicurata» designa, per quanto riguarda l’Irlanda, una persona che esercita un’attività assicurabile dipendente o indipendente o versa contributi facoltativi in virtù della legge (consolidamento) sulla previdenza sociale 1993 [Social Welfare (Consolidation) Act]; m. «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 3 e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 1967 4; n. «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954 5; o. «familiari e superstiti» designa, per quanto riguarda la Svizzera, i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino dai cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi; per quanto riguarda l’Irlanda le vedove, i vedovi, i coniugi nonché gli adulti e i figli bisognosi di sostentamento in virtù della legislazione applicabile; p. «invalidità» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’invalidità ai sensi della legge fe- derale sull’assicurazione per l’invalidità;
3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.142.40
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q. «indennità di malattia» designa, per quanto concerne l’Irlanda, una prestazione in caso d’incapacità lavorativa. 2. I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalla legi- slazione applicabile.
Art. 2
1. La presente Convenzione si applica:
A. in Svizzera a. alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b. alla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità; c. riguardo agli articoli 3, 11 nonché 18-32, alla legge federale sull’assi- curazione malattie; B. in Irlanda alle leggi (consolidamento) sulla previdenza sociale 1993-1997 e alle ordi- nanze basate su queste leggi, a condizione che siano applicabili a. alla rendita contributiva di vecchiaia; b. alla rendita di anzianità; c. alla rendita contributiva per superstiti; d. all’indennità contributiva per orfani; e. alla rendita d’invalidità, e f. all’obbligo di versare contributi quale persona esercitante un’attività dipendente o indipendente durante lo svolgimento dell’attività dipen- dente o indipendente al di fuori dello Stato. 2. La presente Convenzione si applica anche a tutte le leggi e ordinanze che modifi- cano, completano, consolidano o abrogano le leggi enumerate al capoverso 1. 3. La presente Convenzione si applica alle leggi e ordinanze concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale solo se è così convenuto tra gli Stati contraenti. 4. Fatto salvo il capoverso 3, la presente Convenzione si applica alle leggi e ordi- nanze che estendono la legislazione di uno Stato contraente a nuove categorie di be- neficiari, a meno che, una volta comunicata per iscritto l’informazione, l’altro Stato contraente non notifichi la sua opposizione al primo Stato entro un termine di sei mesi dall’entrata in vigore di queste leggi e ordinanze. 5. La presente Convenzione non riguarda i regolamenti sulla sicurezza sociale del- l’Unione Europea né altri trattati o convenzioni internazionali conclusi da uno Stato contraente con Stati terzi oppure leggi o ordinanze emanate per la loro applicazione.
Art. 3 1. Fatti salvi i capoversi 2-4, la presente Convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti.
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2. La presente Convenzione si applica anche ai rifugiati, agli apolidi e
a. ai membri delle loro famiglie, b. ai loro superstiti che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti, a meno che le nor- me giuridiche di uno degli Stati non siano più favorevoli. 3. Riguardo alla Svizzera gli articoli 5, 6 capoversi 1-3, 7 capoversi 3 e 4, 8 capo- verso 2, 9-11 e 17-27 si applicano anche a persone diverse da quelle menzionate ai capoversi 1 e 2. 4. Riguardo all’Irlanda la presente Convenzione si applica anche a persone diverse da quelle menzionate ai capoversi 1 e 2.
Art. 4 1. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti sono parificati per l’applicazione della legislazione dell’altro Stato contraente, ai cittadini di quest’ul- timo Stato, ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti.
2. Il capoverso 1 non si applica alla legislazione svizzera concernente:
a. l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cit- tadini svizzeri residenti all’estero; b. l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all’estero (tranne che in Irlanda) al servizio della Confedera- zione o di istituzioni designate dal Consiglio federale; c. le prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all’estero.
Titolo II Legislazione applicabile
Art. 5 Fatti salvi gli articoli 6-9 si applica la legislazione dello Stato contraente sul cui ter- ritorio l’attività lucrativa viene esercitata.
Art. 6 1. I lavoratori dipendenti di un’impresa con sede sul territorio di uno Stato con- traente inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato rimangono sottoposti, durante i primi 24 mesi, alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio l’impresa ha la sede. Qualora la durata dei lavori si pro- lunghi oltre questo termine, la legislazione del primo Stato continua ad essere appli- cata se convenuto di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati. 2. I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto con sede sul territorio di uno Stato contraente occupati sul territorio dei due Stati sono sottoposti alla legislazione
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dello Stato sul cui territorio l’impresa ha la sede come se fossero occupati solo sul territorio di questo Stato. Tuttavia, se sono domiciliati sul territorio dell’altro Stato contraente e il capoverso 1 non si applica per loro o se vi sono occupati durevol- mente presso una filiale o una rappresentanza permanente dell’impresa citata, detti lavoratori sono sottoposti alla legislazione di questo Stato. 3. I lavoratori dipendenti di un servizio ufficiale o di un corporazione di diritto pub- blico inviati da uno degli Stati contraenti sul territorio dell’altro Stato sono sottopo- sti alla legislazione dello Stato accreditante. 4. I cittadini degli Stati contraenti che fanno parte dell’equipaggio di una nave bat- tente bandiera di uno Stato contraente sono assicurati secondo la legislazione di questo Stato.
Art. 7 1. I cittadini di uno Stato contraente inviati come membri di una missione diploma- tica o di una sede consolare di questo Stato sul territorio dell’altro Stato sono sotto- posti alla legislazione del primo Stato contraente. 2. I cittadini di uno Stato contraente, assunti sul territorio dell’altro Stato per esservi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare del primo Stato contraente, sono assicurati secondo la legislazione del secondo Stato con- traente. Possono tuttavia optare per l’applicazione della legislazione del primo Stato entro il termine di tre mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
3. Il capoverso 2 si applica per analogia:
a. ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato contraente sul territorio dell’altro Stato; b. ai cittadini di uno Stato contraente e ai cittadini di Stati terzi impiegati sul territorio dell’altro Stato contraente al servizio personale dei cittadini del primo Stato menzionati ai capoversi 1 e 2. 4. Se una missione diplomatica o una sede consolare di uno Stato contraente occupa sul territorio dell’altro Stato persone assicurate secondo la legislazione di quest’ul- timo Stato, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalla legislazione del secondo Stato contraente. Lo stesso obbligo incombe ai citta- dini di cui ai capoversi 1 e 2 che impiegano persone al loro servizio personale. 5. I capoversi 1-4 non si applicano ai membri onorari di sedi consolari né ai loro impiegati.
Art. 8 1. I cittadini irlandesi occupati sul territorio svizzero al servizio di una missione di- plomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo e che non sono assicurati in detto Stato terzo né in Irlanda sono affiliati all’assicurazione svizzera per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità.
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2. Il capoverso 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone ivi men- zionate che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non siano già assicurati giusta il diritto svizzero.
Art. 9 Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accor- do deroghe alle disposizioni degli articoli 5-7.
Art. 10 1. Se, durante l’esercizio di un’attività lucrativa sul territorio di uno Stato contraen- te, una persona in applicazione degli articoli 6, 7 o 9 rimane assoggettata alla legi- slazione dell’altro Stato, questo vale anche per il coniuge e per i figli che dimorano con tale persona sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che non vi esercitino un’attività lucrativa. 2. Se, giusta il capoverso 1, al coniuge e ai figli si applica la legislazione svizzera, questi sono affiliati all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1 Malattia e maternità
Art. 11 1. Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dal- l’Irlanda in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione per indennità di malattia ir- landese, i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione irlandese sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni. 2. Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.
Capitolo 2 Invalidità, vecchiaia e decesso A. Applicazione della legislazione svizzera
Art. 12
1. I cittadini irlandesi che, immediatamente prima che entrino in linea di conto
provvedimenti d’integrazione, erano sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicu- razione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, beneficiano di tali prov-
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vedimenti fintanto che dimorano in Svizzera. L’articolo 13 capoverso 1 lettera a si applica per analogia.
2. I cittadini irlandesi che, immediatamente prima che entrino in linea di conto
provvedimenti d’integrazione, non sono sottoposti all’obbligo contributivo nell’assi- curazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma vi sono assicurati, beneficiano di tali provvedimenti fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, im- mediatamente prima che i provvedimenti entrino in linea di conto, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati in- validi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita. 3. I cittadini irlandesi residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera giusta il capoverso 2. 4. I figli nati invalidi in Irlanda e la cui madre non abbia dimorato in questo Paese complessivamente durante più di due mesi prima della nascita, sono assimilati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del bambino, l’assi- curazione federale per l’invalidità assume i costi delle prestazioni fornite in Irlanda per una durata di tre mesi dopo la nascita fino all’importo che avrebbe dovuto con- cedere in Svizzera. 5. Il capoverso 4 si applica per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori degli Stati contraenti; in questo caso, l’assicurazione federale per l’invalidità assume i co- sti delle prestazioni fornite in uno Stato terzo solo se devono essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.
Art. 13 1. Per acquisire il diritto alle rendite ordinarie secondo la legislazione svizzera sul- l’assicurazione per l’invalidità, sono considerati assicurati ai sensi di questa legisla- zione anche i cittadini irlandesi a. che, a seguito di un infortunio o di una malattia, devono cessare l’attività lu- crativa in Svizzera, ma la cui invalidità è accertata in questo Paese, per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro cui è seguita l’inva- lidità; essi devono continuare a versare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera; oppure b. che, dopo la cessazione dell’attività lucrativa, beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione federale per l’invalidità; essi sono soggetti alI’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità. 2. I cittadini irlandesi cui non si applica il capoverso 1 sono parimenti considerati assicurati ai sensi della legislazione svizzera se, all’insorgenza dell’evento assicura- to, sono assicurati in virtù delle leggi irlandesi sulla previdenza sociale.
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Art. 14 1. Quando l’importo della rendita ordinaria parziale dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti cui hanno diritto i cittadini irlandesi o i loro superstiti non residenti in Svizzera non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un’indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini irlandesi o i loro superstiti che hanno bene- ficiato di tale rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono parimenti un’indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della partenza. 2. Quando l’importo della rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini irlandesi o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente pos- sono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un’indennità unica. Essi devono operare tale scelta durante la procedura di fissazione della rendita se dimo- rano fuori dalla Svizzera all’insorgenza dell’evento assicurato, oppure quando la- sciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera. 3. Dopo il versamento dell’indennità unica da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino ad allora. 4. I capoversi 1-3 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità a condizione che l’avente diritto abbia compiuto 55 anni e, nel suo caso, l’assicurazione svizzera non preveda più di riesaminare le condizioni poste per l’invalidità. 5. A prescindere dai capoversi 1-4, per l’applicazione dell’articolo 16 l’istituzione competente irlandese prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione svizzera.
Art. 15 1. I cittadini irlandesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione fede- rale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri fintanto che sono domiciliati in Svizzera e se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera: a. durante almeno dieci anni interi se si tratta di una rendita di vecchiaia; b. durante almeno cinque anni interi se si tratta di una rendita per superstiti o d’invalidità o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due prestazio- ni.
2. Per l’applicazione del capoverso 1:
a. i periodi durante i quali la persona era esentata dall’affiliazione all’assicura- zione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non sono computati; b. la durata di residenza è considerata come ininterrotta se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato.
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3. Le indennità uniche versate giusta l’articolo 14 capoversi 1, 2 o 4 non ostacolano la concessione di rendite straordinarie in applicazione del capoverso 1. In questi casi tuttavia le indennità versate sono computate nelle rendite da concedere.
B. Applicazione della legislazione irlandese
Art. 16 1. Se una persona ha versato i contributi durante almeno 52 settimane secondo la le- gislazione irlandese, ma non conta sufficienti contributi suscettibili di essere com- putati per adempiere le condizioni relative ai contributi per l’acquisizione del diritto a prestazioni secondo questa legislazione, per la determinazione del diritto a presta- zioni l’istituzione competente irlandese prende in considerazione i periodi di contri- buzione compiuti secondo la legislazione svizzera. Si calcola: a. dapprima l’importo della prestazione teorica che spetterebbe all’interessato se tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati contraenti fossero stati compiuti secondo la legislazione irlandese; b. poi la parte di questa prestazione teorica secondo il rapporto esistente tra la durata di tutti i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione ir- landese e la durata complessiva dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati contraenti. L’importo parziale così calcolato costituisce la parte della prestazione dovuta dal- l’istituzione competente irlandese.
2. Per l’applicazione del capoverso 1 vale quanto segue:
a. se periodi di assicurazione obbligatori o facoltativi compiuti in virtù della legislazione irlandese si sovrappongono a periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera e fondati su un’attività lucrativa, si prendo- no in considerazione esclusivamente quelli compiuti secondo la legislazione irlandese; b. se periodi per i quali sono stati accreditati contributi secondo la legislazione irlandese si sovrappongono con periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione svizzera e fondati su un’attività lucrativa, i periodi accre- ditati secondo la legislazione irlandese non sono presi in considerazione.
Art. 17 Per l’applicazione dell’articolo 16 vale quanto segue: per convertire periodi di assicurazione ai sensi della legislazione svizzera espressi in mesi in periodi di assicurazione secondo la legislazione irlandese espressi in setti- mane, un mese corrisponde a 26 giorni e 6 giorni a una settimana.
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Titolo IV Disposizioni diverse
Art. 18 Le autorità competenti: a. concordano le disposizioni amministrative necessarie per l’applicazione della presente Convenzione; b. s’informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati per l’applica- zione della presente Convenzione; c. s’informano reciprocamente sulle modifiche delle rispettive legislazioni ri- guardanti il campo d’attività e l’applicazione della presente Convenzione; d. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 19 1. Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e le istitu- zioni competenti degli Stati contraenti si aiutano reciprocamente come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. Tale aiuto è di regola gratuito; le auto- rità competenti possono tuttavia convenire di rimborsare taluni costi. 2. Per la valutazione del grado d’invalidità le istituzioni di ogni Stato contraente possono tenere conto delle informazioni e costatazioni mediche fornite dalle istitu- zioni dell’altro Stato. Esse hanno però il diritto di far esaminare la persona assicu- rata da un medico scelto da loro.
Art. 20 1. Le disposizioni della presente Convenzione non obbligano le istituzioni compe- tenti di uno degli Stati contraenti a: a. eseguire disposizioni amministrative incompatibili con le leggi e la prassi amministrativa di questo o dell’altro Stato contraente; oppure b. fornire dati non accertabili secondo le leggi a cui sono soggette. 2. Per quanto le leggi di uno Stato contraente non ne richiedano la divulgazione, tutte le informazioni personali trasmesse secondo la presente Convenzione dall’au- torità competente o da un’istituzione di uno degli Stati contraenti all’autorità com- petente o a un’istituzione dell’altro Stato sono confidenziali e possono essere utiliz- zate solo per l’applicazione della presente Convenzione e delle leggi cui quest’ul- tima si applica.
Art. 21 1. La riduzione o l’esonero da tasse o diritti di bollo previsti dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per i documenti e per gli atti da produrre in applicazione
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della legislazione di questo Stato sono estesi ai documenti e agli atti da produrre in virtù della legislazione dell’altro Stato o della presente Convenzione. 2. I documenti e gli atti da produrre in applicazione della presente Convenzione non necessitano dell’autenticazione diplomatica o consolare.
Art. 22 1. Le autorità, le istituzioni e i tribunali competenti di uno Stato contraente non pos- sono rifiutare di trattare richieste e prendere in considerazione altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altro Stato. 2. Per l’applicazione della presente Convenzione le autorità, i tribunali e le istitu- zioni degli Stati contraenti possono comunicare tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti nelle loro lingue ufficiali.
Art. 23 1. Una domanda relativa a una prestazione secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti inoltrata presso un’istituzione competente sul territorio di questo Stato è considerata anche come domanda relativa a una prestazione corrispondente ai sensi della legislazione dell’altro Stato. Tale regolamentazione non si applica se il richie- dente spiega che la determinazione di una prestazione presa in considerazione se- condo la legislazione di uno degli Stati contraenti è differita in caso di vecchiaia. 2. È considerato come giorno di ricevimento di una domanda di cui al capoverso 1 il giorno in cui tale domanda è giunta secondo la legislazione del primo Stato contraente.
Art. 24 Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, devono essere inoltrati presso un’autorità di reclamo, un’autorità ammi- nistrativa, un tribunale o un’istituzione di sicurezza sociale di questo Stato entro un determinato termine sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un’autorità di ricorso, a un’autorità amministrativa, a un tribunale o a un’istituzione corrispondenti dell’altro Stato.
Art. 25 1. Gli importi delle prestazioni in contanti fornite secondo la presente Convenzione devono essere versati nella valuta dello Stato contraente la cui istituzione deve paga- re la prestazione. 2. Se un’istituzione competente di uno Stato contraente deve effettuare pagamenti a un’istituzione competente dell’altro Stato, questi devono essere fatti nella valuta del secondo Stato. 3. Qualora uno degli Stati contraenti emani disposizioni volte a limitare il commer- cio delle valute, esso prende tempestivamente misure atte ad assicurare il versa- mento degli importi dovuti da ambo le parti in virtù della presente Convenzione.
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Art. 26 Se un’istituzione competente di uno Stato contraente ha concesso a torto prestazioni in contanti in applicazione della presente Convenzione, l’importo pagato a torto può essere detratto a favore dell’istituzione in questione da una prestazione corrispon- dente cui si ha diritto secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, a condizio- ne che la legislazione del secondo Stato contraente lo permetta.
Art. 27 1. Le controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione sono ap- pianate di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti. 2. Qualora non si riesca a trovare una soluzione, la vertenza è sottoposta a un tribu- nale arbitrale che deve decidere ai sensi della presente Convenzione. I due Stati contraenti regolano di comune intesa la composizione e la procedura di tale tribu- nale.
Titolo V Disposizioni transitorie e finali
Art. 28 1. La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore. 2. La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. 3. Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle di- sposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche tutti i pe- riodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore secondo la legisla- zione di uno degli Stati contraenti. 4. La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un’indennità unica o con il rimborso dei contributi.
Art. 29 1. Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non sono d’ostacolo alla sua applicazione. 2. I diritti delle persone la cui prestazione è stata determinata anteriormente all’en- trata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. 3. La revisione non deve in alcun caso cagionare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari.
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Art. 30 Per i diritti fatti valere giusta l’articolo 29 capoverso 2, i termini d’attivazione non- ché i termini di prescrizione secondo le legislazioni degli Stati contraenti decorrono al più presto a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 31 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui ognuno dei due Governi ha ricevuto dall’altro la comunicazione scritta indicante che tutte le condizioni legali e costituzionali relative all’entrata in vigore della presente Convenzione sono adempite.
Art. 32
1. La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ognuno dei
due Stati contraenti può denunciarla mediante comunicazione scritta all’altro Stato. In tal caso la Convenzione cessa di produrre i suoi effetti tre mesi civili dopo il mese in cui la comunicazione è stata inviata. 2. In caso di denuncia della Convenzione, i diritti a prestazioni acquisiti secondo le sue disposizioni sono garantiti. I diritti in corso di acquisizione in virtù delle sue di- sposizioni sono disciplinati mediante accordi.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Dublino, l’11 dicembre 1997, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua inglese, le due versioni facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo dell’Irlanda: Willy Hold Dermot Ahern
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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