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AS 2000 2407

Ordinanza sulle licenze per il personale di manutenzione d'aeromobili

Ordinanza sulle licenze per il personale di manutenzione d’aeromobili (OJAR-66)

del 25 agosto 2000

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 6a e 57 della legge federale del 21 dicembre 1948 1 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 138a dell’ordinanza del 14 novembre 1973 2 sulla navigazione aerea (ONA), ordina:

Art. 1 Principio

1 Chiunque, in un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi del regolamento

JAR-1453, intende certificare lavori di manutenzione su aeromobili la cui massa massima al decollo è pari o superiore a 5700 kg, dev’essere titolare di una licenza JAR-664. 2 Chiunque, in Svizzera, intende eseguire lavori di manutenzione su parti di aero- mobili o su aeromobili la cui massa massima al decollo è inferiore a 5700 kg, o ap- plicare procedure di lavoro speciali ed attestarne l’esecuzione, dev’essere titolare di una licenza o di un’autorizzazione personale ai sensi dell’ordinanza del 25 agosto

20005 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA).

Art. 2 Licenza secondo il regolamento JAR-66 1 Il rilascio e il rinnovo della licenza nonché l’estensione del suo campo d’applica- zione sono disciplinati dal regolamento JAR-66. 2 Il regolamento JAR-66 può essere consultato all’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio)6 o ottenuto dietro pagamento presso il competente servizio delle Autorità aeronautiche comuni (JAA)7. Esso non è né pubblicato nella Raccolta uffi- ciale delle leggi federali né tradotto.

RU 748.122.22

3 Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisations.

4 Joint Aviation Requirements on Certifying Staff Maintenance.

5 RS 748.127.2; RU 2000 2412 6 Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna. 7 Indirizzo: IHS, Aviation Information, 15 Inverness Way East, Englewood, CO, 80112 USA (www.ihsaviation.com); distribuzione in Svizzera: Technischer Fachbuch-Vertrieb AG, Spitalstrasse 12, CH-2501 Bienne (www.tfv.ch).

2000-1114 2407

Licenze per il personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000

Art. 3 Diritti e doveri 1 I diritti e i doveri del titolare di una licenza sono disciplinati dal regolamento JAR-66. 2 Al di fuori di un’impresa di manutenzione d’aeromobili ai sensi del regolamento JAR-145, il titolare di una licenza JAR-66 può certificare lavori di manutenzione eseguiti su aeromobili immatricolati in Svizzera, o su parti di aeromobili destinate ad essere montate su aeromobili svizzeri, soltanto a condizione di essere registrato come meccanico d’aeromobili, controllore d’aeromobili o specialista ai sensi dell’ar- ticolo 6 OPMA. 3 Fatti salvi eventuali requisiti supplementari posti dai competenti organi dell’aero- dromo, il titolare della licenza è inoltre legittimato a: a. rullare con un aeromobile, a condizione di essere stato istruito per que- st’operazione e per procedure applicate presso l’aerodromo; b. entrare in contatto radiotelefonico con i servizi della sicurezza aerea, a con- dizione di essere stato istruito per le procedure applicate per le comunica- zioni radiotelefoniche e di conoscere le espressioni convenzionali per il rul- laggio.

Art. 4 Comunicazioni tecniche 1 L’Ufficio può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, istruzioni, direttive e comunicazioni complementari concernenti le licenze del personale di manutenzio- ne d’aeromobili. 2 Le comunicazioni tecniche possono essere consultate o ottenute dietro pagamento presso l’Ufficio. 3 Un elenco delle istruzioni contenute nelle comunicazioni tecniche è allegato alla presente ordinanza. Esso viene aggiornato periodicamente dall’Ufficio.

Art. 5 Revoca della licenza e limitazione del campo di applicazione In virtù dell’articolo 92 LNA, l’Ufficio può pronunciare la revoca definitiva o tem- poranea di una licenza o limitarne la validità e i relativi diritti, in particolare se: a. non sono più adempiute le condizioni determinanti per il rilascio della licen- za; b. le prescrizioni determinanti sono state violate ripetutamente o in modo grave; c. il titolare rifiuta di consegnare all’Ufficio i documenti necessari per control- lare l’applicazione di dette prescrizioni.

Art. 6 Deroghe 1 In casi debitamente motivati, in particolare per tenere conto dell’evoluzione tecni- ca, l’Ufficio può autorizzare o decretare deroghe a singole disposizioni della pre- sente ordinanza. 2 In casi particolari, l’Ufficio può limitare la durata di validità delle licenze JAR-66.

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Art. 7 Modifica del diritto vigente Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 20 ottobre 19958 concernente le imprese di manutenzione d’aero-

mobili (OJAR-145) Art. 5 titolo e cpv. 2 Autorizzazioni rilasciate al personale 2 Le autorizzazioni sono disciplinate dall’ordinanza del 25 agosto 20009 sulle licen- ze per il personale di manutenzione d’aeromobili (OJAR-66) e dall’ordinanza del 25 agosto 2000 10 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA).

2. Ordinanza del 18 settembre 199511 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) Art. 30 cpv. 1 1 Fatte salve le disposizioni citate qui di seguito, le autorizzazioni rilasciate per ese- guire e certificare lavori di manutenzione sono disciplinate come segue: a. per le imprese di manutenzione, dall’ordinanza del 20 ottobre 199512 con- cernente le imprese di manutenzione d’aeromobili (OJAR-145); b. per i titolari di una licenza JAR-66, dall’ordinanza del 25 agosto 200013 sulle licenze per il personale di manutenzione d’aeromobili (OJAR-66); c. per i controllori d’aeromobili, i meccanici d’aeromobili e gli specialisti tito- lari di un’autorizzazione personale, dall’ordinanza del 25 agosto 200014 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA).

Art. 8 Disposizione transitoria L’Ufficio sostituisce le attuali licenze del personale di manutenzione d’aeromobili conformemente al regolamento JAR-66.

8 RS 748.127.3 9 RS 748.122.22; RU 2000 2407 10 RS 748.127.2; RU 2000 2412 11 RS 748.215.1 12 RS 748.127.3 13 RS 748.122.22; RU 2000 2407 14 RS 748.127.2; RU 2000 2412

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Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

25 agosto 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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Allegato (art. 4)

Elenco delle istruzioni (CT - I) (Stato: 1° ottobre 2000)

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