Lexipedia

AS 2000 2412

Ordinanza del DATEC concernente il personale di manutenzione d'aeromobili

Ordinanza concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA)

del 25 agosto 2000

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 6a e 57 della legge federale del 21 dicembre 1948 1 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 138a dell’ordinanza del 14 novembre 1973 2 sulla navigazione aerea (ONA), ordina:

Capitolo 1: Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d’applicazione personale e materiale 1 La presente ordinanza si applica alle persone che eseguono, sorvegliano e certifi- cano lavori di manutenzione su parti di aeromobili o aeromobili la cui massa massi- ma al decollo è inferiore a 5700 kg o al personale che, in modo autonomo, applica procedure particolari.

2 Alle persone che certificano lavori di manutenzione su aeromobili la cui massa

massima al decollo è pari o superiore a 5700 kg si applicano le disposizioni del re- golamento VJAR-663.

Art. 2 Campo d’applicazione territoriale La presente ordinanza si applica ai titolari di una licenza svizzera o di un’autorizza- zione personale svizzera che li abilita a svolgere le attività di cui all’articolo 1 capo- verso 1, a condizione che: a. le attività siano svolte in Svizzera o presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse; b. le attività siano svolte all’estero, nella misura in cui non siano applicabili prescrizioni estere più severe.

RS 748.127.2

2412 2000-1096

Personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000

Art. 3 Definizioni Le espressioni citate nella presente ordinanza hanno il significato seguente: Autorizzazione personale: documento rilasciato dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio) che abilita il titolare a certificare lavori di manutenzione soltanto su certe parti di aeromobili o soltanto certe attività. Certificato di manutenzione (Certificate of Release to Service): attesta che i lavori di manutenzione effettuati su un aeromobile o su una parte di aeromobile sono stati eseguiti e terminati conformemente agli specifici documenti di manutenzione. Documenti di manutenzione (Maintenance Data): tutte le informazioni necessarie affinché un aeromobile o una parte di aeromobile siano mantenuti in uno stato tale da garantirne l’aeronavigabilità. Lavori di manutenzione (Maintenance): i lavori di controllo, revisione, modificazio- ne e di riparazione nonché l’eliminazione di difetti e la sostituzione di parti di aero- mobile. Le direttive emanate dall’Ufficio permettono di distinguere i grossi lavori di manu- tenzione da quelli piccoli ai sensi degli articoli 22 e 25 della presente ordinanza. Parti di aeromobile (Aircraft Parts, Aircraft Components): parti come motori, eli- che, elementi costruttivi, componenti, parti costruttive e equipaggiamenti, compresi quelli di emergenza. I carichi esterni sganciabili degli elicotteri che servono esclusi- vamente al trasporto di materiale non sono considerati come parti d’aeromobile. Personale abilitato a certificare (Certifying Staff): personale abilitato dall’Ufficio o da un’impresa di manutenzione a rilasciare i certificati di manutenzione conforme- mente a una procedura riconosciuta dall’Ufficio.

Capitolo 2: Disposizioni generali concernenti le licenze e le autorizzazioni personali Sezione 1: Obbligo di chiedere la licenza

Art. 4 Principio 1 Chiunque, in virtù della presente ordinanza, intende eseguire, sorvegliare e certifi- care lavori di manutenzione o applicare, in modo autonomo, procedure particolari, deve essere titolare di una licenza personale rilasciata o riconosciuta dall’Ufficio o di un’autorizzazione personale rilasciata da quest’ultimo. 2 Le persone non titolari di una licenza del personale di manutenzione o di un’auto- rizzazione personale sono autorizzate a eseguire lavori di manutenzione unicamente se si trovano sotto la sorveglianza diretta di un titolare di una licenza svizzera, di un’autorizzazione personale o di una licenza conforme al regolamento JAR-66. 3 Rimane salvo l’articolo 33 dell’ordinanza del 18 settembre 19954 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA).

4 RS 748.215.1

Personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000

Art. 5 Licenze estere 1 Chiunque intende esercitare in modo duraturo un’attività soggetta a licenza deve chiedere una convalida scritta dell’autorizzazione estera all’Ufficio. Questa convali- da è rilasciata per due anni al massimo. 2 In casi motivati, l’Ufficio può eccezionalmente autorizzare i titolari di una licenza estera o di un’autorizzazione estera di personale di manutenzione a esercitare tempo- raneamente un’attività soggetta a licenza, a condizione che queste persone dispon- gano delle conoscenze e dell’esperienza richieste.

Art. 6 Genere di licenze e autorizzazione personale

1 L’Ufficio rilascia le seguenti licenze di personale di manutenzione:

a. meccanico d’aeromobili; b. controllore d’aeromobili; c. specialista. 2 Al posto di una licenza di specialista, l’Ufficio può rilasciare un’autorizzazione personale se il campo di attività del richiedente si estende unicamente a determinate parti di aeromobile o a un settore limitato. 3 Le licenze e le autorizzazioni personali possono essere vincolate a obblighi o re- strizioni.

Art. 7 Iscrizioni 1 La licenza o l’autorizzazione personale indicheranno a quali aeromobili, parti d’ae- romobile o campi di attività si estendono.

2 L’Ufficio rilascia direttive concernenti le iscrizioni possibili (art. 29).

Sezione 2: Condizioni per il conseguimento o l’estensione

Art. 8 Idoneità personale L’Ufficio può rifiutare il rilascio di una licenza o di un’autorizzazione personale se vi è motivo di temere che il richiedente, nello svolgere la propria attività, compro- metta la sicurezza. Esso può obbligare il richiedente a fornire indicazioni comple- mentari, in particolare circa il suo stato di salute o eventuali precedenti penali.

Art. 9 Formazione preliminare

1 Come base per il conseguimento di una licenza svizzera o di un’autorizzazione

personale, l’Ufficio può riconoscere integralmente o parzialmente licenze e autoriz- zazioni estere, o anche esami superati all’estero, a condizione che corrispondano almeno alle esigenze svizzere.

Personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000

2 In casi speciali, segnatamente quando la formazione preliminare del richiedente lo giustifica, l’Ufficio può: a. autorizzare una riduzione del tempo di formazione; b. ordinare un esame ridotto; c. dispensare dall’esame.

Sezione 3: Esami di capacità

Art. 10 Esecuzione

1 L’Ufficio determina il programma, il luogo e la data degli esami.

2 Può accettare che un esame sia suddiviso in esami parziali. L’esame dev’essere

concluso entro cinque anni. 3 Se non è osservato questo termine, l’Ufficio stabilisce quali esami parziali devono essere ripetuti.

Art. 11 Iscrizione L’iscrizione agli esami di capacità dev’essere indirizzata all’Ufficio o a un organo designato da quest’ultimo.

Art. 12 Esperti esterni

1 L’Ufficio può ricorrere a esperti esterni per lo svolgimento degli esami.

2 Può delegare parzialmente o interamente lo svolgimento degli esami a un organo

qualificato.

Art. 13 Risultato 1 L’esperto stila un verbale sullo svolgimento dell’esame. Quest’ultimo dev’essere trasmesso all’Ufficio entro cinque giorni. 2 Se un candidato non supera l’esame di capacità in più della metà delle discipline deve ripeterlo integralmente. 3 L’Ufficio fissa il termine entro il quale il candidato potrà ripresentarsi all’esame. Di norma, questo termine è di almeno tre mesi.

Art. 14 Istruzioni L’Ufficio può emanare istruzioni relative all’esecuzione degli esami di capacità (art. 29).

Personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000

Sezione 4: Validità della licenza e dell’autorizzazione personale

Art. 15 Grado d’esperienza sufficiente 1 Il titolare di una licenza o di un’autorizzazione personale può esercitare un’attività alla quale è abilitato unicamente se dispone delle conoscenze e capacità necessarie. 2 Se non ha più esercitato la sua attività in un certo campo durante un periodo pro- lungato o se, per altre ragioni, vi è motivo di dubitare seriamente delle sue cono- scenze e capacità, l’Ufficio può esigere che segua un corso di ripetizione, un corso specializzato o superi un esame di controllo.

Art. 16 Attitudini sufficienti Il titolare di una licenza o di un’autorizzazione personale non può esercitare l’atti- vità alla quale è abilitato se le sue attitudini risultano compromesse da una malattia o sovraffaticamento, o se si trova sotto l’influsso di bevande alcooliche, stupefacenti o medicinali.

Art. 17 Durata di validità della licenza e dell’autorizzazione personale 1 La durata di validità della licenza e dell’autorizzazione personale è di cinque anni.

2 Su richiesta, esse sono di volta in volta prolungate di cinque anni se il titolare di- mostra che nel corso dei due anni precedenti ha esercitato un’attività nei settori cor- rispondenti durante almeno un anno. 3 L’Ufficio decide, caso per caso, del rinnovo di licenze o autorizzazioni personali scadute, detenute da persone che non possono provare di avere svolto l’attività pra- tica prescritta per il rinnovo. 4 Può far dipendere il rinnovo della licenza o dell’autorizzazione personale dalla condizione che il candidato abbia seguito un corso di ripetizione, un corso specializ- zato o superato un esame di controllo.

Art. 18 Revoca della licenza o dell’autorizzazione personale e limitazione del campo d’applicazione In applicazione dell’articolo 92 LNA, l’Ufficio può pronunciare la revoca tempora- nea o definitiva di una licenza o di un’autorizzazione personale o limitarne il campo d’applicazione e i relativi diritti, in particolare se: a. non sono più adempiute le condizioni determinanti per il conseguimento di questi due documenti; b. le prescrizioni determinanti sono state violate ripetutamente e in modo gra- ve; c. il titolare rifiuta di mettere a disposizione dell’Ufficio i documenti necessari per controllare l’applicazione di dette prescrizioni.

Personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000

Sezione 5: Procedure di lavoro speciali

Art. 19 1 L’Ufficio determina le procedure di lavoro speciali per le quali sono necessarie una licenza di specialista (art. 26) o un’autorizzazione personale da esso ricono- sciuta. Può vincolare il rilascio della licenza o dell’autorizzazione all’adempimento di determinate condizioni.

2 Sono considerate procedure di lavoro speciali:

a. i lavori di saldatura; b. l’esame non distruttivo dei materiali; c. l’incollatura dei materiali; d. la galvanizzazione; e. la placcatura; f. la lavorazione di materie sintetiche.

Capitolo 3: Disposizioni particolari concernenti le licenze e le autorizzazioni personali Sezione 1: Licenza di meccanico d’aeromobili

Art. 20 Condizioni per il conseguimento

1 Chiunque intende conseguire una licenza di meccanico d’aeromobili deve adem-

piere le esigenze degli articoli 8 e 9 nonché: a. aver compiuto almeno 21 anni; b. dimostrare di aver seguito un apprendistato o una formazione equivalente in un campo adeguato all’attività di meccanico d’aeromobili; c. poter provare che ha esercitato durante tre anni un’attività nella manutenzio- ne degli aeromobili, di cui due anni nel campo in questione, o che ha seguito un corso riconosciuto dall’Ufficio ed esercitato durante due anni un’attività di manutenzione di aeromobili nel campo in questione; in entrambi i casi, l’ultima attività pratica non deve risalire a più di dodici mesi prima; d. aver superato l’esame di capacità. 2 L’Ufficio decide caso per caso se l’attività in seno a un’impresa di costruzione o su velivoli militari può essere computata sull’attività pratica richiesta.

Personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000

Art. 21 Esame di capacità L’esame di capacità comprende un esame teorico e un esame pratico in materia di: a. prescrizioni di diritto aereo applicabili alla manutenzione degli aeromobili; b. conoscenze dei materiali e delle norme; c. conoscenze generali degli aeromobili; d. conoscenze delle parti e dei sistemi di aeromobili nel campo d’attività solle- citato dal richiedente; e. utilizzazione dei documenti di manutenzione; f. procedure di lavoro e di controllo, compresa la conoscenza dei lavori ammi- nistrativi necessari; g. conoscenze della lingua inglese, nella misura in cui siano necessarie per la comprensione dei documenti di manutenzione.

Art. 22 Diritti del titolare della licenza

1 Il titolare di una licenza di meccanico d’aeromobili è autorizzato a:

a. eseguire, sorvegliare e certificare in modo autonomo piccoli lavori di manu- tenzione sugli aeromobili iscritti nella sua licenza; b. eseguire grossi lavori di manutenzione sotto la sorveglianza diretta di un controllore d’aeromobili. 2 In singoli casi, l’Ufficio può autorizzare il titolare di una licenza di meccanico d’aeromobili ad eseguire in modo autonomo e certificare grossi lavori di manuten- zione sugli aeromobili iscritti nella sua licenza. 3 Fatti salvi eventuali requisiti complementari posti dagli organi competenti dell’ae- roporto, il titolare della licenza di meccanico d’aeromobili è inoltre abilitato a: a. rullare con un aeromobile, a condizione di essere stato introdotto a que- st’operazione e alle procedure applicate presso l’aerodromo; b. entrare in contatto radiotelefonico con i servizi della sicurezza aerea, a con- dizione di essere stato introdotto alle procedure applicate per le comunica- zioni radiotelefoniche e di conoscere le espressioni convenzionali per il rul- laggio.

Sezione 2: Licenza di controllore d’aeromobili

Art. 23 Condizioni per il conseguimento Chiunque intende conseguire una licenza di controllore d’aeromobili deve adempie- re le esigenze degli articoli 8 e 9 nonché:

Personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000

a. essere titolare da almeno tre anni di una licenza di meccanico d’aeromobile e aver esercitato questa attività durante gli ultimi due anni; b. aver superato l’esame di capacità.

Art. 24 Esame di capacità L’esame di capacità comprende un esame teorico in materia di: a. prescrizioni di diritto aereo applicabili alla manutenzione degli aeromobili, segnatamente quelle che riguardano il controllore d’aeromobili; b. applicazione dei documenti di manutenzione per l’esecuzione di grossi lavo- ri di manutenzione; c. procedure di verifica della conformità dei grossi lavori di manutenzione alle esigenze di navigabilità; d. esecuzione delle prove motori e allestimento dei relativi rapporti; e. lavori amministrativi, segnatamente:

1. allestimento o valutazione dei rapporti dei voli di controllo,

2. tenuta dei documenti tecnici,

3. redazione di rapporti di lavoro;

f. conoscenze della lingua inglese, nella misura in cui siano necessarie per la comprensione dei documenti di manutenzione.

Art. 25 Diritti del titolare della licenza Il titolare di una licenza di controllore d’aeromobili è autorizzato, sugli aeromobili iscritti nella sua licenza, a: a. esercitare l’attività di meccanico d’aeromobili; b. sorvegliare e certificare grossi lavori di manutenzione.

Sezione 3: Licenza di specialista o autorizzazione personale

Art. 26 Condizioni per il conseguimento 1 Chiunque intende conseguire una licenza di specialista o un’autorizzazione perso- nale deve adempiere le esigenze degli articoli 8 e 9 nonché: a. aver compiuto almeno 21 anni; b. dimostrare di aver seguito un apprendistato o una formazione equivalente in un campo adeguato all’attività di specialista; c. poter provare che durante due anni ha esercitato la sua attività nella manu- tenzione degli aeromobili o parti di aeromobili, di cui almeno un anno nel campo di attività richiesto; l’ultima attività pratica non deve risalire a più di dodici mesi prima;

Personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000

d. aver superato l’esame di capacità o presentare un’autorizzazione personale rilasciata da un’organizzazione specializzata riconosciuta dall’Ufficio. 2 In singoli casi l’Ufficio può dispensare parzialmente o completamente il richie- dente da determinate condizioni giusta il capoverso 1 lettera c, a condizione che esso provi di aver seguito una formazione pratica equivalente.

Art. 27 Esame di capacità L’esame di capacità comprende un esame teorico e un esame pratico in materia di: a. prescrizioni di diritto aereo applicabili alla manutenzione degli aeromobili e parti di aeromobile; b. applicazione dei documenti di manutenzione; c. esigenze di navigabilità per il campo in questione; d. conoscenze dei materiali e delle norme nonché delle parti e dei sistemi di ae- romobili nel pertinente campo di attività; e. procedure di lavoro e di controllo, compresa la conoscenza dei necessari la- vori amministrativi; f. conoscenze della lingua inglese, nella misura in cui siano necessarie per la comprensione dei documenti di manutenzione.

Art. 28 Diritti del titolare della licenza 1 Il titolare di una licenza di specialista o di un’autorizzazione personale è autoriz- zato, per i campi d’attività iscritti nella sua licenza a: a. eseguire o sorvegliare in modo autonomo lavori di manutenzione su aero- mobili e parti d’aeromobile; b. rilasciare le relative attestazioni alla fine dei lavori. 2 L’articolo 22 capoverso 3 si applica per analogia al rullaggio degli aeromobili.

Capitolo 4: Comunicazioni tecniche

Art. 29 1 L’Ufficio può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, istruzioni, direttive e comunicazioni complementari concernenti il personale di manutenzione. 2 Le imprese svizzere di manutenzione e di costruzione, gli istituti di formazione ai sensi del regolamento JAR-147, gli esperti nonché le imprese di trasporto aereo e le scuole di volo ricevono d’ufficio e gratuitamente una raccolta delle comunicazioni tecniche. Gli altri interessati possono acquistarle presso l’Ufficio. Singole istruzioni sono messe a disposizione gratuitamente. 3 Un elenco delle istruzioni contenute nelle comunicazioni tecniche è allegato alla presente ordinanza. Esso viene aggiornato periodicamente dall’Ufficio.

Personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’8 luglio 19855 concernente il personale di manutenzione d’aero- mobili (OPMA) è abrogata.

Art. 31 Disposizioni transitorie 1 Le vecchie licenze per il personale di manutenzione d’aeromobili sono rinnovate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza conformemente alle disposizioni dell’articolo 17. 2 L’estensione di una licenza nazionale a una licenza secondo il regolamento JAR- 66 è disciplinata dall’ordinanza del 25 agosto 20006 sulle licenze per il personale di manutenzione d’aeromobili (OJAR-66).

Art. 32 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

25 agosto 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

5 RU 1985 1548, 1993 2311, 1995 123 4892 6 RS 748.122.22; RU 2000 2407

Personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000

Allegato (art. 29)

Elenco delle istruzioni (CT-I) (Stato: 1° ottobre 2000)

N. della pubblicazione Contenuto Data d’edizione

90.200-10 Esami di capacità per il personale 31.08.2000 di manutenzione

Personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000

Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.