AS 2000 2424
Ordinanza sugli istituti di formazione per il personale di manutenzione d'aeromobili
Ordinanza sugli istituti di formazione per il personale di manutenzione d’aeromobili (OJAR-147)
del 25 agosto 2000
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 6a e 57 della legge federale del 21 dicembre 1948 1 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 138a dell’ordinanza del 14 novembre 1973 2 sulla navigazione aerea (OSIA), ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica agli istituti svizzeri che impartiscono in Svizzera o presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse la formazione di base e la formazione spe- cifica per determinati tipi di aeromobili prescritte dal regolamento JAR-663 e che intendono svolgere i relativi esami. 2 In mancanza di prescrizioni estere più rigorose, la presente ordinanza si applica agli istituti svizzeri che impartiscono all’estero la formazione di base e la formazio- ne specifica per determinati tipi di aeromobili prescritte dal regolamento JAR-66 e che intendono svolgere i relativi esami.
Art. 2 Licenze per istituti di formazione 1 Gli istituti menzionati nell’articolo 1 devono essere titolari di una licenza per isti- tuti di formazione rilasciata dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio)4. 2 Il rilascio e il rinnovo della licenza nonché l’estensione del suo campo d’appli- cazione sono disciplinati dal regolamento JAR-147 5. 3 Il regolamento JAR-147 può essere consultato all’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio) o ottenuto dietro pagamento presso il competente servizio delle Au- torità aeronautiche comuni (JAA)6. Esso non è né pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né tradotto.
RS 748.127.23
3 Joint Aviation Requirements on Certifying Staff Maintenance.
4 Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.
5 Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Training/Examinations.
6 Indirizzo: IHS, Aviation Information, 15 Inverness Way East, Englewood, CO, 80112 USA (www.ihsaviation.com); distribuzione in Svizzera: Technischer Fachbuch-Vertrieb AG, Spitalstrasse 12, CH-2501 Bienne (www.tfv.ch).
2424 2000-1095
Istituti di formazione per il personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000
Art. 3 Istituti di formazione con sede all’estero 1 L’Ufficio può rilasciare licenze anche a istituti di formazione esteri con sede in uno Stato che non è membro delle JAA7, a condizione che il bisogno sia provato e che non ne risulti un onere sproporzionato. 2 L’Ufficio può riconoscere l’autorizzazione rilasciata a un istituto di formazione da uno Stato estero non membro delle JAA che lo abilita ad impartire la formazione di base e la formazione specifica per determinati tipi di aeromobili prescritte, e svolge- re i relativi esami, a condizione che l’istituto adempia tutti i requisiti complementari fissati dalle JAA a garanzia della conformità con il regolamento JAR-147.
Art. 4 Diritti e doveri I diritti e i doveri del titolare di una licenza sono disciplinati dal regolamento JAR-147.
Art. 5 Durata di validità della licenza 1 La licenza è rilasciata per una durata indeterminata. In casi particolari, l’Ufficio può limitarne la durata di validità. 2 La durata di validità di una licenza rilasciata in virtù dell’articolo 3 capoverso 2 è determinata dalla durata di validità fissata dall’autorità estera.
Art. 6 Revoca della licenza e limitazione del campo di applicazione In virtù dell’articolo 92 LNA, l’Ufficio può pronunciare la revoca definitiva o tem- poranea di una licenza o limitarne la validità, in particolare se accerta che: a. le condizioni determinanti per il rilascio della licenza non sono più adem- piute; b. le prescrizioni determinanti sono state violate ripetutamente o in modo gra- ve; c. viene impedito all’Ufficio l’accesso all’istituto o il titolare rifiuta di conse- gnargli i documenti necessari per controllare l’applicazione di dette prescri- zioni.
Art. 7 Deroghe 1 In casi debitamente motivati, l’Ufficio può autorizzare deroghe a singole disposi- zioni della presente ordinanza. 2 Esso può limitare la durata delle deroghe e vincolarle a condizioni e obblighi.
7 Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, 2130 KA Hoofddorp, Netherlands.
Istituti di formazione per il personale di manutenzione d’aeromobili RU 2000
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.
25 agosto 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger