AS 2000 2489
Ordinanza della Commissone federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni
Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni
Modifica del 26 settembre 2000
La Commissione federale delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni del 17 novembre
19971 concernente la legge sulle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2 1 … Dopo l’introduzione di un piano di numerazione chiuso, questa possibilità è ampliata a tutta la Svizzera ad eccezione dei numeri telefonici con indicativo inter- urbano 01. 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione regolano tra loro le questioni relative alla tariffazione e all’istradamento delle comunicazioni a destinazione dei numeri trasferiti geograficamente.
II L’appendice 1 è sostituita dalla versione allegata.
III La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.
26 settembre 2000 Commissione federale delle comunicazioni: Il presidente, Fulvio Caccia
1 RS 784.101.112
2000-1978 2489
O concernente la legge sulle telecomunicazioni RU 2000
Appendici2
Appendice 1 Prescrizioni tecniche e amministrative concernenti la portabilità dei numeri tra fornitori di servizi di telecomunicazione (3 a edizione)
2 I testi delle appendici e delle relative modifiche non sono pubblicati né nella RU né nella RS. Possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale 1003, 2501 Bienne.
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