AS 2000 2508
Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica
Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica
Modifica del 23 agosto 2000
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 4a Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione biologica di animali da reddito 1 Per quanto concerne le esigenze proprie della specie poste alla detenzione biologi- ca di animali da reddito sono applicabili le disposizioni secondo l’allegato 5. 2 Le esigenze poste alla corte e all’area con clima esterno nonché altre caratteristiche relative al ricovero delle varie specie di animali sono contemplate nell’allegato 6.
Art. 4b Alimenti per animali Gli alimenti per animali, le materie prime da cui sono derivati, i componenti sempli- ci e gli additivi secondo l’ordinanza del 10 giugno 19992 sul libro die prodotti desti- nati all'alimentazione degli animali, che soddisfano le esigenze supplementari di cui all’allegato 7, sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.
Art. 4c Prodotti per la pulizia e la disinfezione I prodotti per la pulizia e la disinfezione secondo l’allegato 8 sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.
II
1 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.
3 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.
4 Gli allegati 5 a 8 sono introdotti secondo le versioni qui annesse.
Allegato 1 (art. 1)
Titolo e numero 6:
Antiparassitari autorizzati
6. Prodotti per la lotta contro i parassiti o le malattie nei locali
di stabulazione e negli impianti di detenzione degli animali: – Rodenticidi
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Allegato 3 (art. 3)
Ingredienti e sostanze ausiliarie per la lavorazione autorizzati
Introduzione Nel presente allegato sono applicabili le definizioni seguenti:
1. Ingredienti di origine agricola:
a. i prodotti agricoli semplici e i prodotti che ne risultano, ottenuti mediante lavaggio, pulizia, procedimenti termici e/o meccanici e/o fisici adeguati che provocano una riduzione del contenuto di umidità del prodotto in questione; b. i prodotti derivati dai prodotti menzionati alla lettera a ottenuti mediante al- tri procedimenti utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari, sem- pre che tali prodotti non appartengano alla categoria degli additivi alimenta- ri. 2. Ingredienti di origine non agricola: gli ingredienti diversi dagli ingredienti di ori- gine agricola, ma che appartengono almeno a una delle categorie seguenti:
2.1 additivi alimentari, compresi i supporti per additivi alimentari;
2.2 acqua e sale;
2.3 microrganismi, colture;
2.4 minerali (compresi gli oligoelementi), vitamine, amminoacidi e altri composti azotati.
Parte A Ingredienti di origine non agricola A.1. Additivi alimentari, compresi i supporti
Additivi ammessi per tutti i prodotti Tabella 1
Denominazione Osservazione
E 170 Carbonato di calcio Tutti gli effetti autorizzati tranne la colorazione E 270 Acido lattico – E 290 Diossido di carbonio – E 296 Acido malico – E 300 Acido ascorbico Sempre che le fonti naturali non sia- no disponibili in quantità sufficiente E 306 Estratti ricchi di tocoferolo Antiossidante nei grassi e negli oli E 322 Lecitine – E 330 Acido citrico –
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Denominazione Osservazione
E 333 Citrati di calcio – E 334 Acido tartarico (L+/– ) – E 335 Tartrati di sodio – E 336 Tartrati di potassio – E 341 Monofosfato di calcio Agente lievitante per farina istantanea E 400 Acido alginico – E 401 Alginato di sodio – E 402 Alginato di potassio – E 406 Agar-agar – E 407 Carragenina – E 410 Farina di semi di carrube – E 412 Farina di semi di guar – E 413 Gomma adragante – E 414 Gomma arabica, gomma d’acacia – E 415 Gomma di xanthan – E 416 Gomma di karaya – E 422 Glicerolo Estratti vegetali E 440 Pectine – E 500 Carbonati di sodio – E 501 Carbonati di potassio – E 503 Carbonati d’ammonio – E 504 Carbonati di magnesio – E 516 Solfato di calcio supporto E 524 Idrossido di sodio Trattamento di superficie della panetteria trattata con soluzione alcalina E 551 Diossido di silicio Antiagglomerante per erbe fini e spezie E 938 Argon – E 941 Azoto – E 948 Ossigeno –
Aromi: sostanze e prodotti conformi alla definizione di cui all’articolo 15 capo- versi 2 lettera a e 3 dell’ordinanza del 26 giugno 1995 3 sugli additivi (OAdd) che, secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera a OAdd, sono desi- gnati come sostanza aromatica naturale o come estratto di aromi.
3 RS 817.021.22
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Additivi supplementari ammessi nei prodotti di origine animale Tabella 2
Denominazione Osservazione
E 250 Nitrito di iodio Salamoia per prodotti a base di carne eccetto le salsicce da arrostire, i pro- dotti di carne tritata, i prodotti di pesce, di crostacei e di molluschi E 251 Nitrato di sodio Prodotti salmistrati e insaccati crudi E 252 Nitrato di potassio Prodotti salmistrati e insaccati crudi E 301 Ascorbato di sodio In prodotti a base di carne, sempre che le fonti naturali non siano disponibili in quantità sufficiente E 302 Ascorbato di calcio In prodotti a base di carne, sempre che le fonti naturali non siano disponibili in quantità sufficiente E 303 Ascorbato di potassio In prodotti a base di carne, sempre che le fonti naturali non siano disponibili in quantità sufficiente E 331 Citrato di sodio – E 332 Citrato di potassio –
A.2. Acqua e sale Acqua potabile Sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come componenti di base, compresi gli agenti antiagglomeranti usuali) generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari.
A.3. Colture di microrganismi Le colture di microrganismi utilizzate normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari, ad eccezione degli organismi modificati geneticamente e dei loro prodotti derivati.
A.4. Minerali (compresi gli oligoelementi) e vitamine Queste sostanze sono autorizzate unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono contenute è prescritta dalla legge. Per gli alimenti giusta l’articolo 183 dell’ordinanza del 1° marzo 19954 sulle derrate alimentari (ODerr), ai quali vengono aggiunti minerali o vitamine, decide l’Ufficio federale della sanità pubblica nel quadro della procedura di autorizzazione giusta l’articolo 168 ODerr, sempreché possano essere muniti di un riferimento all’agricol- tura biologica. Esso sente precedentemente l’Ufficio federale dell’agricoltura.
4 RS 817.02
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A.5. Amminoacidi e altri componenti azotati Queste sostanze sono autorizzate unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono contenute è prescritta dalla legge.
Parte B Sostanze ausiliarie per la lavorazione e altri prodotti che possono essere utilizzati per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente B.1. Sostanze ausiliarie per la lavorazione e altri prodotti utilizzati direttamente nella trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente
Sostanze ausiliarie per la lavorazione ammesse per tutti i prodotti Tabella 1
Denominazione Osservazione
Acqua – Cloruro di calcio Agente coagulante Carbonato di calcio – Idrossido di calcio – Solfato di calcio Agente coagulante Cloruro di magnesio (o Nigari) Agente coagulante Carbonato di potassio Essiccamento dell’uva Carbonato di sodio Produzione di zucchero Acido citrico Produzione di olio e idrolisi dell’amido Idrossido di sodio Produzione di zucchero, fabbricazione di olio di colza Acido solforico Produzione di zucchero Diossido di carbonio – Azoto – Etanolo Solvente Acido tannico Ausiliario di filtrazione Ovalbumina – Caseina – Gelatina – Colla di pesce – Oli vegetali Lubrificanti, antiagglomeranti o agenti antischiumogeni Gel o soluzione colloidale – di diossido di silicio Carbone attivo – Talco – Bentonite – Caolino – Terra di diatomee – Perlite –
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Denominazione Osservazione
Gusci di nocciole – Farina di riso – Cera di api Antiagglomerante Cera di Carnauba Antiagglomerante Isopropanolo (2-propanolo) Processo di cristallizzazione nella produzio- ne di zucchero, fino al 31 dicembre 2006 Materiali filtranti esenti da amianto –
Additivi supplementari ammessi nei prodotti di origine animale Tabella 2
Denominazione Osservazione:
Acido citrico Agente coagulante Idrossido di sodio Regolazione del pH nella fabbricazione di ricotta Acido acetico Regolazione della salamoia Acido lattico Agente coagulante, regolazione della salamoia, regolazione del pH Concentrato di siero di latte Agente coagulante, regolazione fermentato della salamoia
B.2. Colture di microrganismi ed enzimi Le colture di microrganismi e gli enzimi utilizzati normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari, ad eccezione degli organismi modificati geneticamente e dei loro derivati (compresi gli enzimi).
B.3. Sostanze ausiliarie non utilizzate direttamente e altri prodotti autorizzati nella lavorazione degli ingredienti prodotti biologicamente
Legname, trucioli e farine di legname Produzione di fumo per l’affumicatura non trattati Colle di origine naturale Etichettatura delle forme di formaggio Coloranti naturali secondo l’art. 164 Coloratura dei gusci delle uova cpv. 1 ODerr Gommalacca Agente di rivestimento per uova Silicati di calcio e di magnesio Agente di rivestimento per uova Ceneri Trattamento della crosta di formaggio Grassi animali naturali Agente di rivestimento per uova
I coloranti autorizzati nella ODerr possono essere utilizzati per caratterizzare uova, carni e formaggi.
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Parte C Ingredienti di origine agricola che non sono stati prodotti biologicamente, comprese le piante selvatiche raccolte che non rispondono alle esigenze stabilite nell’ordinanza biologica C.1. Prodotti vegetali non trasformati e prodotti che ne derivano ottenuti mediante i procedimenti descritti nell’introduzione, cifra 1 lettera a
C.1.1. Frutti, noci e semi commestibili Ciliegie delle Antille Fieno greco Ghiande Lamponi seccati (Rubus idaeus L.) Ribes rossi seccati (Ribes rubrum L.) Noce di acagiù Noce di cola Frutto di granadiglia (frutto della passione) Papaia Pinoli Uvaspina (Ribes crispa L.)
C.1.2. Spezie ed erbe fini commestibili Pepe della Giamaica (Pimenta dioica) Crescione d’acqua (Nasturtium officinale) Galanga (Alpinia officinarum) Zenzero (Zingiber officinale) Cardamomo (Fructus cardamomi) Semi di rafano (Armoracia) Chiodi di garofano (Syzygium aromaticum) Pepe verde (Piper nigrum) fino al 30 aprile 2001 Pepe del Perù (Schinus molle L.) Zafferano bastardo (Cartamus tinctoris) Cannella (Cinnamonmum zeylanicum)
C.1.3. Diversi Alghe, comprese le alghe marine
C.2. Prodotti vegetali trasformati mediante le procedure menzionate nell’introduzione, cifra 1 lettera b
C.2.1. Grassi e oli, anche raffinati ma non modificati chimicamente, derivati da vegetali diversi dai vegetali seguenti Cacao (Theobroma cacao) Noce di cocco (Cocos nucifera) Olive (Olea europaea) Girasoli (Helianthus annuus)
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C.2.2. Zuccheri, amidi, fecole, altri prodotti di cereali e tubercoli Zucchero di barbabietola, fino al 1° aprile 2003 Carta di riso Amido di riso e di mais ceroso, non modificati chimicamente Fruttosio Cialde
C.2.3. Diversi Curry, composto da: Coriandro (Coriandrum sativum) Senape (Sinapis alba) Composta di finocchio (Foeniculum vulgare) Zenzero (Zingiber offcinale) Proteine di piselli (Pisum ssp) Rum: esclusivamente da canna da zucchero Kirsch
C.3. Prodotti di origine animale non lavorati e prodotti che risultano dalla loro lavorazione mediante i procedimenti descritti nell’introduzione, numero 1 lettera a Miele Organismi acquatici commestibili, non provenienti dall’acquicoltura
C.4. Prodotti di origine animale ottenuti mediante i procedimenti descritti nell’introduzione, numero 1 lettera b Gelatina Polvere di latticello Lattosio Siero di latte disidratato
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Allegato 4 (art. 4)
Elenco di Paesi Sezione concernente gli Stati membri dell’UE Stati membri dell’UE
1. Prodotti:
a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati nonché animali da reddito ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sul- l’agricoltura biologica, esclusi i conigli e i prodotti non trasformati di conigli; b. i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all’alimenta- zione umana ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, esclusi i prodotti che contengono, nei loro ingredienti ottenuti secondo metodi di produzione biologica, prodotti di conigli prodotti nell’UE. 2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e gli ingredienti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica dei prodotti di cui al numero 1 lettera b devono essere prodotti nell’UE o essere importati nell’UE: a. dalla Svizzera; o b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù dell’articolo 11 capoverso 1 del Regolamento (CEE) n. 2092/91 5 o c. da un Paese terzo, se un Paese membro dell’UE ha riconosciuto, in virtù dell’articolo 11 capoverso 6 del Regolamento (CEE) n. 2092/91, che in tale Paese il medesimo prodotto è stato ottenuto e controllato alle condizioni riconosciute dal Paese membro in questione. 3. Enti di certificazione: servizi o autorità di controllo previsti nell’articolo 15 del Regolamento (CEE) n. 2092/91.
4. Data limite di ammissione: 31 dicembre 2002.
5 Ottenibile presso l’Ufficio svizzero per l’espansione commerciale (USEC), Stampfen- bachstrasse 85, 8006 Zurigo.
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Allegato 5 (art. 4a cpv. 1)
Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito
Devono essere soddisfatte le esigenze fissate nell’ordinanza URA del 7 dicembre 19986.
1 Uscite ed edifici per la detenzione degli animali
11 Principi generali
1. Il numero degli animali tenuti su terreni erbosi deve essere sufficientemente basso per evitare che la vegetazione sia eccessivamente brucata. 2. Gli edifici, i recinti, le attrezzature e gli utensili per le stalle devono essere adeguatamente puliti e disinfettati al fine di evitare contaminazioni recipro- che fra gli animali e la proliferazione di agenti patogeni. Per eliminare gli in- setti e altri parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti dove è tenuto il bestiame possono essere utilizzati unicamente i prodotti elencati nell’alle- gato 1. 3. Le corti e le aree con clima esterno devono essere sistemate e utilizzate in modo da non mettere in pericolo l’ambiente, segnatamente le acque superfi- ciali e sotterranee.
12 Mammiferi
1. La detenzione di vitelli, agnelli e capre in box individuali è vietata se detti animali hanno un’età superiore a una settimana. 2. Gli animali della specie suina devono essere tenuti in gruppo eccetto durante il periodo della monta (10 giorni al massimo), alcuni giorni prima del parto e durante il periodo dell’allattamento. I suinetti non possono essere tenuti in batterie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi materiali.
13 Pollame
1. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
a. almeno un terzo della superficie di suolo (accessibile) deve essere soli- da, ossia non composta da assicelle o da graticciato, e dev’essere rico- perta di una sufficiente lettiera; b. le faraone devono disporre di almeno 20 cm di posatoi per animale;
6 RS 910.132.5
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c. ciascun ricovero per pollame non deve contenere più di:
4800 polli da ingrasso,
3000 galline ovaiole,
5200 faraone,
4000 femmine di anatra muta o di Pechino,
3200 maschi di anatra muta o di Pechino o
3200 altre anatre,
2500 oche o tacchini;
d. la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non deve superare i 1600 m2. 2. La densità d’occupazione nel ricovero è di 5 animali per m2 di superficie di suolo permanentemente accessibile se si tratta di galline ovaiole e di 20 kg di peso vivo per m2 se si tratta di pollame da ingrasso tenuto in installazioni fisse. La densità d’occupazione massima per i tacchini di età compresa fra 1 e 6 settimane è di 30 kg e, durante l’ingrasso, di 36,5 kg di peso vivo per m 2.
3. La superficie pascolativa deve essere di 5 m2 per gallina ovaiola, di 10 m2
per tacchino compresa un’area ombreggiata di almeno 1/3 m2 e di 2 m2 per il pollame da ingrasso; se necessario, la superficie sarà ripartita in più parcelle. 4. Per ogni gruppo di 5 galline ovaiole deve essere disponibile un nido indivi- duale o, in caso di nido collettivo, 100 cm2 di superficie di nido per ogni animale.
5. La muta non può essere provocata artificialmente.
6. A partire da 50 animali, si deve tenere un controllo dell’effettivo.
7. Per le galline ovaiole, la luce naturale può essere completata con l’illumina- zione artificiale (non luce a bassa frequenza) al fine di garantire una durata giornaliera di luminosità di 16 ore al massimo, con un periodo ininterrotto di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore. 8. Sia all’interno del ricovero che durante l’uscita, i tacchini devono avere la possibilità di dedicarsi ad occupazioni tipiche della specie come il razzolare.
9. Gli uccelli acquatici devono poter costantemente accedere a un corso d’ac-
qua, a uno stagno o a un lago quando le condizioni meteorologiche lo con- sentono.
2 Alimentazione
1. La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggi freschi, essiccati o insilati.
2. Durante il periodo dell’allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente
della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti.
3. La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biolo-
gico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata dal 20 al 35 per cento dell’intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latte- ria.
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4. Solo i prodotti elencati nell’allegato 7, punto 3, possono essere usati rispet- tivamente come additivi o come sostanze ausiliarie nella fabbricazione di in- silati.
5. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati
solo i prodotti elencati nell’allegato 7, punti 415 (materie prime alimentari di origine minerale), 57 (oligoelementi) e 56 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite). 6. Nell’alimentazione degli animali possono essere usati solo i prodotti elencati nell’allegato 7, punti 23 (microrganismi), 58 (agenti leganti, antiagglome- ranti e coagulanti) e 5 (alcuni prodotti utilizzati nell’alimentazione animale e sostanze ausiliarie di lavorazione che servono alla fabbricazione degli ali- menti per animali ) per gli scopi menzionati in riferimento alle suddette ca- tegorie. 7. Gli alimenti per animali, le materie prime per gli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali, gli additivi per gli alimenti per animali, le so- stanze ausiliarie per la lavorazione che servono alla fabbricazione degli ali- menti per animali e certi prodotti usati nell’alimentazione animale non de- vono essere stati prodotti con l’impiego di organismi geneticamente modi- ficati o di prodotti da essi derivati né contenere siffatti prodotti.
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Allegato 6 (art. 4a cpv. 2)
Esigenze poste alla corte e all’area con clima esterno
1 Corte per animali della specie bovina (produzione di latte
e di carne) Devono essere soddisfatte le esigenze fissate nell’allegato 2 punto 1 dell’ordinanza URA del 7 dicembre 19987.
2 Corte per animali della specie equina, ovina e caprina
Animali Superficie totale di cui almeno della superficie non (vedasi nota) ... m2/animale coperta al massimo ... almeno ... m2/animale non coperta può presentare pavimenti a rastrelliera o griglie
Animali della specie 9+0,7 ogni 100 kg 0,7 ogni 100 kg 0 per cento equina Animali della specie 4 2,5 30 per cento ovina e caprina
La superficie totale comprende le aree di riposo, di foraggiamento e di movimento (compresa la corte permanentemente accessibile agli animali).
3 Corte per animali della specie suina
Animali Superficie totale Superficie della corte (stalla e corte) almeno ... m2/animale almeno ... m2/animale
Scrofe da allevamento 2,8 1,3 non in lattazione Scrofe da allevamento 10,5 6; a partire da 3 scrofe in lattazione, compresi nelle poste d’allattamento i suinetti in gruppo 4m2/animale Verri da allevamento 10 4 Rimonte e suini da ingrasso 1,65 0,65 di oltre 60 kg Rimonte e suini da ingrasso 1,10 0,45 fino a 60 kg Suinetti svezzati 0,80 0,30
7 RS 910.132.5
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Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Affinché gli animali che hanno permanentemente accesso ad una corte esposta al sole siano protetti dai colpi di sole, la parte normalmente scoperta può essere coper- ta, se necessario, con una rete parasole dal 1° marzo al 30 settembre. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pa- vimenti a rastrelliera né griglie. La superficie del pavimento che presenta fori, fessu- re e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione.
4 Area con clima esterno per il pollame da reddito
Devono essere soddisfatte le esigenze fissate nell’allegato 2 punto 4 dell’ordinanza URA del 7 dicembre 19988.
8 RS 910.132.5
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Allegato 7 (art. 4b)
Esigenze poste «alle materie prime, ai componenti semplici e agli additivi»
La base è rappresentata dall’ordinanza del DFE del 10 giugno 19999 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l’alimen- tazione animale, coadiuvanti per l’insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali, OLAIA). Tutti i termini non definiti precisamente sono utilizzati conformemente al libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali.
1 Criteri di carattere generale per la valutazione delle materie
e degli alimenti semplici per animali (OLAIA, all. 1, parti 1-4)
11 Le materie prime e gli alimenti
semplici sono lasciati allo stato naturale
111 Nessun prodotto a base di OGM Definizione secondo ODerr10
112 Nessun prodotto chimicamente I procedimenti menzionati nell’allegato 1
modificato OLAIA sono autorizzati con quattro re- strizioni. Sono vietati: – l’estrazione mediante solventi organici (eccetto l’etanolo) – l’indurimento del grasso – l’idrolisi mediante acidi o basi – la raffinazione mediante trattamenti chimici
12 Nessuna sostanza chimica
di sintesi
121 Acidi organici a catene brevi Vedi restrizioni al punto 34
sono autorizzati nella conser- vazione di insilati e di alimenti per volatili
13 Composizione delle razioni
adatta alla specie
131 Nessun componente di origine Eccetto i prodotti e i sottoprodotti del
animale latte, il pesce, altri animali marini, i loro prodotti e sottoprodotti
9 RS 916.307.1 10 RS 817.02
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2 Criteri di carattere generale per la valutazione di additivi
(OLAIA, all. 2)
21 Gli additivi sono lasciati allo stato
naturale o perlomeno il più vicino possibile allo stato naturale
211 Nessun prodotto a base di OGM
212 In linea di principio, sono autoriz-
zate solo le fonti naturali
213 Quando non è disponibile alcuna
risorsa naturale e gli additivi sono indispensabili per una composizione delle razioni conforme ai bisogni, si possono eccezionalmente utilizzare prodotti chimici di sintesi
22 Sostanze antimicrobiche per Vietate
aumentare le prestazioni degli animali
23 I microrganismi (probiotici)
sono autorizzati
24 Nessun additivo per la prevenzione
della coccidiosi e della istomoniasi
25 Nessun enzima né miscela
di enzimi
3 Criteri di carattere generale per la valutazione di coadiuvanti
per l’insilamento (art. 25 OLAIA)
31 Tutti i prodotti che soddisfano le
esigenze fissate nella presente ordi- nanza per le materie prime e gli ali- menti semplici sono autorizzati
32 Nessun prodotto a base di OGM
33 I batteri che producono acido
lattico, acido acetico, acido formico e acido priopionico sono autorizzati
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2000
34 Qualora condizioni meteorolo- Deve essere autorizzata dall’organo
giche generalmente difficili non di controllo consentano di ottenere una buona qualità di fermentazione, l’utiliz- zazione di acido formico, acido acetico, acido priopionico e acido lattico è autorizzata
4 Disposizioni speciali per la valutazione di materie prime e alimenti
semplici per animali (OLAIA, all. 1, parti 1-4)
41 OLAIA, allegato 1, parte 1:
Alimenti semplici per animali e materie prime
411 Sezione 1: Nessuna disposizione supplementare
Grani di cereali, nonché loro prodotti e sottoprodotti
412 Sezione 2: Se i raffinati sono sottoprodotti di una
Semi e frutti oleosi, nonché loro produzione biologica certificata, essi pos- prodotti e sottoprodotti sono essere aggiunti ai panelli da pressa- tura
413 Sezioni 3-7: Nessuna disposizione supplementare
Altri prodotti di origine vegetale
414 Sezioni 8-10: Nessuna disposizione supplementare
Prodotti di origine animale
415 Sezione 11: La preferenza va data ai prodotti ad alta
Alimenti minerali semplici disponibilità fisiologica per animali Nessun legame con materie prime e ali- menti semplici non autorizzati
416 Sezione 12: Nessuna disposizione supplementare
Diversi
42 OLAIA, allegato 1, parte 2: Solo i lieviti uccisi delle specie saccaro-
Prodotti proteici ottenuti mici e Candida sono autorizzati da microrganismi
43 OLAIA, allegato 1, parte 3: Vietati
Amminoacidi nonché loro sali e prodotti analoghi
44 OLAIA, allegato 1, parte 4: Vietati
Legami azotati non proteici
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5 Disposizioni speciali per la valutazione degli additivi
(OLAIA, all. 2)
51 OLAIA, allegato 2, sezione A: Autorizzate solo fonti naturali
Sostanze con effetto antiossidante
52 OLAIA, allegato 2, sezione B: Autorizzate solo fonti naturali
Sostanze aromatizzanti e aperitive
53 OLAIA, allegato 2, sezione C: Autorizzate solo fonti naturali
Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti
54 OLAIA, allegato 2, sezione D: Autorizzate solo fonti naturali
Sostanze coloranti compresi i pigmenti
55 OLAIA, allegato 2, sezione E: Sono autorizzati solo l’acido lattico, ace-
Agenti conservanti tico, formico e priopionico destinati agli alimenti per volatili e agli insilati
56 OLAIA, allegato 2, sezione F: Le vitamine possono essere aggiunte se
Vitamine, provitamine e sostanze indispensabili per una composizione delle ad effetto analogo, chimicamente razioni conforme ai bisogni ben definite
57 OLAIA, allegato 2, sezione G: I legami di oligoelementi con alimenti
Oligoelementi semplici o additivi non autorizzati sono vietati
58 OLAIA, allegato 2, sezione H: Autorizzate solo fonti naturali
Agenti leganti, antiagglomeranti o coagulanti
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Allegato 8 (art. 4c)
Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)
1. Prodotti autorizzati
– saponi a base di sodio e di potassio; – acqua e vapore; – latte di calce; – ipoclorito di sodio (ad es. come candeggina); – soda caustica; – potassa caustica; – perossido di idrogeno; – essenze naturali di vegetali; – acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico; – alcole; – acido nitrico (attrezzatura per la mungitura); – acido fosforico (attrezzatura per la mungitura); – formaldeide; – carbonato di sodio.
2. Sono autorizzati inoltre
– prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli; – prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura figuranti nella lista pertinente della Stazione federale di ricerche lattiere 11.
11 Ottenibile presso la Stazione federale di ricerche lattiere, Schwarzenburgstrasse 161,
3003 Liebefeld-Berna.
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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2000
Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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