AS 2000 2530
Ordinanza del DFE sull'importo dei contributi all'esportazione per il bestiame da allevamento
Ordinanza del DFE sull’importo dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento
Modifica del 1° settembre 2000
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sull’importo dei contributi all’esporta- zione per il bestiame da allevamento è modificata come segue:
Art. 1 lett. a e b L’Ufficio federale dell’agricoltura può fissare i contributi all’esportazione per ani- mali da allevamento e da reddito al seguente importo massimo per animale: Fr.
a. giovenche, vacche gravide e vacche in lattazione 1950 b. tori 1950
II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2000.
1° settembre 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
2349
1 RS 916.310.51
2530 2000-1866