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AS 2000 2530

Ordinanza del DFE sull'importo dei contributi all'esportazione per il bestiame da allevamento

Ordinanza del DFE sull’importo dei contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento

Modifica del 1° settembre 2000

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sull’importo dei contributi all’esporta- zione per il bestiame da allevamento è modificata come segue:

Art. 1 lett. a e b L’Ufficio federale dell’agricoltura può fissare i contributi all’esportazione per ani- mali da allevamento e da reddito al seguente importo massimo per animale: Fr.

a. giovenche, vacche gravide e vacche in lattazione 1950 b. tori 1950

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2000.

1° settembre 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

2349

1 RS 916.310.51

2530 2000-1866

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