AS 2000 2535
Ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per l'esecuzione della tassa sul traffico pesante
Ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante
del 5 maggio 2000
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 45 capoverso 5 dell’ordinanza del 6 marzo 2000 1 sul traffico pesante, ordina:
Art. 1 Le autorità d’esecuzione cantonali ricevono un compenso per l’esecuzione della tas- sa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sotto forma di un im- porto forfetario annuo.
Art. 2 1 L’importo forfetario è calcolato secondo il numero di veicoli immatricolati in ogni Cantone da gestire in correlazione con la TTPCP. 2 La base di calcolo è costituita dal numero dei veicoli in circolazione secondo il sistema informatico TTPCP della Direzione generale delle dogane il 30 settembre dell’anno per il quale è corrisposto il compenso. 3 La Direzione generale delle dogane notifica alle autorità d’esecuzione cantonali il numero di veicoli entro il 15 ottobre.
Art. 3 Il compenso ascende per i primi mille veicoli a 130 franchi per veicolo e per tutti gli altri a 65 franchi.
Art. 4
1 Le autorità d’esecuzione cantonali computano il compenso probabile con gli in-
troiti provenienti dalla tassa forfetaria sul traffico pesante. 2 Il compenso definitivo è preso in considerazione nella chiusura annua dei conti effettuata dalla Direzione generale delle dogane.
RS 641.811.911 1 RS 641.811; RU 2000 1170
2000-1888 2535
Compenso alle autorità cantonali per l’esecuzione della tassa sul traffico pesante RU 2000
Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
5 maggio 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger