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AS 2000 2602

Secondo Accordo aggiuntivo all'Accordo amministrativo del 10 novembre 1983 concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione svizzera e il Regno di Danimarca

Traduzione 1 Secondo Accordo aggiuntivo all’Accordo amministrativo del 10 novembre 1983 concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca

Concluso il 16 marzo 1998 Entrato in vigore il 16 marzo 1998 con effetto retroattivo a decorrere dal 1° dicembre 1997

In conformità all’articolo 30 lettera a della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 19832 nel tenore del Secondo Accordo aggiuntivo dell’11 aprile 19963, detta in seguito «Conven- zione», le autorità competenti hanno convenuto la modifica dell’Accordo ammini- strativo del 10 novembre 19834 nella versione dell’Accordo aggiuntivo del 25 no- vembre 19865, detto in seguito «Accordo amministrativo», e a tale scopo hanno con- cordato quanto segue:

Art. 1 1. Prima dell’articolo 1 dell’Accordo amministrativo viene inserito, sotto il titolo «Articolo 1», il seguente nuovo articolo: «Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso significato di quelli usati nella Convenzione.»

2. L’articolo 1 dell’Accordo amministrativo viene intitolato «Articolo 1a» ed ass u- me il tenore seguente: Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 30 lettera c della Convenzione: in Svizzera: a. la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra, per quanto riguarda l’assi- curazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, b. l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni a Lucerna (detto in seguito INSAI), per l’assicurazione contro gli infortuni professio- nali e non professionali nonché contro le malattie professionali e c. l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, per l’assicurazione malattie.

1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2602).

2 RS 0.831.109.314.1; RU 1983 1553 3 RS 0.831.109.314.112 ; RU 2000 2593 4 RS 0.831.109.314.12 ; RU 1984 179 5 RU 1987 761

2602 2000-0091

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In Danimarca: a. l’Ufficio per la pensione suppletiva del mercato del lavoro (Arbejds- markedets Tillaegspension) a Hillerød per la pensione suppletiva del mer- cato del lavoro, b. l’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) a Co- penaghen per tutti gli altri casi.»

3. L’articolo 2 dell’Accordo amministrativo assume il tenore seguente:

«1. Le autorità competenti dei due Stati contraenti o, con il loro consenso, gli orga- nismi di collegamento stabiliscono di comune accordo i moduli necessari all’applicazione della Convenzione e del presente Accordo. 2. Per facilitare l’applicazione della Convenzione e del presente Accordo gli organi- smi di collegamento concordano, per quanto possibile, misure volte ad allestire e a proseguire lo scambio elettronico dei dati. 3. Per la trasmissione di dati relativi a persone si applica il diritto interno sulla pro- tezione dei dati. Tali dati possono essere usati solo per l’applicazione della Conven- zione e del presente Accordo.»

4. I capoversi 2 e 3 dell’articolo 3 dell’Accordo amministrativo assumono il tenore seguente: «2. L’attestazione è rilasciata in due esemplari sull’apposito modulo – in Svizzera dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dall’assicuratore competente contro gli infortuni, – in Danimarca dall’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse). 3. L’attestazione prevista nei capoversi 1 e 2 deve essere presentata nello Stato in cui l’interessato è temporaneamente occupato: – in Svizzera dal rappresentante del datore di lavoro in questo Stato oppure, ove non v’abbia rappresentanti, dal datore di lavoro stesso all’attenzione dell’istitu- zione competente, – in Danimarca al Comune di residenza danese e all’Ufficio per la pensione suppletiva del mercato del lavoro (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) a Hillerød.»

5. L’articolo 4 dell’Accordo amministrativo assume il tenore seguente:

«1. Per esercitare il diritto di opzione previsto nell’articolo 9 capoverso 1 lettere b e c della Convenzione le persone occupate in Svizzera comunicano la loro scelta

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all’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) a Copena- ghen. 2. Per esercitare il diritto di opzione previsto nell’articolo 9 capoverso 2 lettere b e c della Convenzione le persone occupate in Danimarca comunicano la loro scelta alla Cassa federale di compensazione a Berna e all’agenzia di Berna dell’INSAI. 3. Se le persone menzionate nell’articolo 9 capoverso 1 lettere b e c e capoverso 2 lettere b e c della Convenzione optano a favore della legislazione dello Stato con- traente rappresentato, le istituzioni competenti di questo Stato rilasciano un’attesta- zione da cui risulta che esse sono sottoposte a questa legislazione. 4. L’attestazione prevista al capoverso 3 deve essere presentata in Svizzera alla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità nonché all’agenzia di Berna dell’INSAI e in Danimarca al Comune di domicilio danese e all’Ufficio per la pensione suppletiva del mercato del lavoro (Arbejdsmarkedets Tillaegspension) in Hillerød.»

6. Dopo l’articolo 4 dell’Accordo amministrativo viene inserito il seguente art ico- Nei casi di cui all’articolo 11a capoverso 2 della Convenzione, le persone interes- sate devono presentarsi alla cassa cantonale di compensazione del Cantone sul cui territorio hanno risieduto da ultimo.»

7. Al Titolo III, Primo capitolo dell’Accordo amministrativo il primo sottotitolo as - sume il tenore seguente: «I. Cittadini danesi con diritto a prestazioni dell’assicurazione svizzera residenti in Danimarca o in uno Stato terzo in cui si applica il regolamento».

8. L’articolo 5 dell’Accordo amministrativo assume il tenore seguente:

«1. I cittadini danesi residenti in Danimarca che richiedono prestazioni del- l’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità inoltrano la richie- sta al loro Comune di domicilio danese. 2. L’Ufficio che ha ricevuto la richiesta di prestazioni appone la data di ricevimento sul modulo, verifica se la richiesta è completa, controlla se tutti i documenti richiesti sono stati allegati e attesta, sempre sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Poi trasmette la richiesta nonché i documenti e gli atti allegati alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra. Con la richiesta di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità il Comune di domicilio danese o il Comitato per la riabilitazione e le pensioni comunica alla Cassa svizzera di compensazione anche i risultati di even- tuali esami medici prescritti per la concessione di una pensione anticipata danese. 3. Per le richieste di prestazioni vanno utilizzati gli appositi moduli messi a disposi- zione dalla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra.

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4. La Cassa svizzera di compensazione può richiedere ulteriori informazioni o atte- stazioni al primo organismo di collegamento o direttamente al richiedente o al suo datore di lavoro.»

9. Dopo l’articolo 5 dell’Accordo amministrativo viene inserito il seguente art ico- I cittadini danesi residenti in uno Stato terzo in cui si applica il regolamento che ri- chiedono prestazioni dell’assicurazione svizzera inoltrano la richiesta direttamente all’istituzione competente.»

10. L’articolo 6 dell’Accordo amministrativo assume il tenore seguente:

«Se il richiedente o il beneficiario di una rendita svizzera per l’invalidità risiede in Danimarca, la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra può – attraverso l’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) – chiedere in qualsiasi momento al Comune di domicilio danese di procedere ad esami medici o di chiedere altre informazioni richieste dalla legislazione svizzera. La Cassa svizzera di compen- sazione conserva il diritto di far esaminare il richiedente o il beneficiario da un me- dico di sua scelta.»

11. Dopo l’articolo 6 dell’Accordo amministrativo viene inserito il seguente arti - 1. Quando, giusta l’articolo 13a capoverso 3 o 5 della Convenzione, i cittadini dane- si o i loro superstiti possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un’indennità unica, la Cassa svizzera di compensazione comunica loro anche l’importo che sarebbe loro versato, all’occorrenza, al posto della rendita. Essa indica parimenti la durata complessiva dei periodi d’assicurazione presi in considerazione. 2. L’avente diritto deve fare la propria scelta entro il termine di 60 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione della Cassa svizzera di compensazione. 3. Se l’avente diritto non fa la propria scelta entro il termine previsto, la Cassa sviz- zera di compensazione gli assegna l’indennità unica.»

12. L’articolo 7 dell’Accordo amministrativo assume il tenore seguente:

«La Cassa svizzera di compensazione a Ginevra notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici e ne invia una copia al Comune di domicilio danese oppure, ove il richiedente risieda in uno Stato terzo in cui si applica il regolamento, all’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) a Copenaghen.»

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13. Dopo l’articolo 7 dell’Accordo amministrativo viene inserito il seguente arti - Le prestazioni sono versate all’avente diritto tramite l’istituzione debitrice di presta- zioni nei termini previsti dalla legislazione per essa vigente.»

14. Al Titolo III, Primo capitolo dell’Accordo amministrativo il secondo sottotitolo assume il tenore seguente: «II. Cittadini svizzeri e danesi con diritto a prestazioni dell’assicurazione danese residenti in Svizzera o in uno Stato terzo in cui si applica il regol amento».

15. I capoversi 2 e 3 dell’articolo 9 dell’Accordo amministrativo assumono il tenore seguente: «2. Questo organismo di collegamento appone la data di ricevimento della domanda di prestazioni sul modulo, verifica se la richiesta è completa, controlla se tutti i do- cumenti richiesti sono stati allegati e attesta, sempre sul modulo, la validità degli atti ufficiali acclusi. Poi trasmette la richiesta all’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse). 3. Per le richieste di prestazioni si utilizzano gli appositi moduli messi a disposizio- ne dall’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse).»

16. Dopo l’articolo 9 dell’Accordo amministrativo viene inserito il seguente arti - 1. I cittadini svizzeri residenti in uno Stato terzo in cui si applica il regolamento che richiedono prestazioni dell’assicurazione danese si rivolgono direttamente all’Istitu- to statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse). 2. Per le richieste di prestazioni si utilizzano gli appositi moduli messi a disposizio- ne dall’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse).»

17. L’articolo 10 dell’Accordo amministrativo assume il tenore seguente:

«L’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) notifica direttamente al richiedente la decisione relativa al diritto a prestazioni indicando i rimedi giuridici e ne invia una copia alla Cassa svizzera di compensazione a Gine- vra.»

18. L’articolo 11 dell’Accordo amministrativo assume il tenore seguente:

«Per l’applicazione del n. 5 del protocollo finale della Convenzione la Cassa svizze- ra di compensazione a Ginevra comunica su richiesta l’importo della prestazione svizzera al Comune danese competente o all’Istituto statale per la sicurezza sociale (Den Sociale Sikringsstyrelse) a Copenaghen.»

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19. I capoversi 1 e 2 dell’articolo 14 dell’Accordo amministrativo assumono il te - nore seguente: «1. Le persone residenti in Danimarca e i loro superstiti che richiedono prestazioni secondo la legislazione svizzera in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia pro- fessionale inoltrano la loro pretesa direttamente al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni. La domanda può essere anche inviata all’organismo di collega- mento danese menzionato all’articolo 1 capoverso 1 lettera b che la trasmette al competente assicuratore svizzero contro gli infortuni. Se questi non appare sulla domanda, l’organismo di collegamento danese la spedisce all’INSAI. 2. Le persone residenti in Svizzera e i loro superstiti che richiedono prestazioni se- condo la legislazione danese in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia profes- sionale inoltrano la loro pretesa al competente assicuratore danese contro gli infor- tuni direttamente o tramite l’INSAI. Se il competente assicuratore danese contro gli infortuni non appare sulla domanda, l’INSAI la spedisce all’organismo di collega- mento danese.»

20. L’articolo 16 dell’Accordo amministrativo assume il seguente tenore:

«1. Le persone residenti in Danimarca e i loro superstiti devono presentare opposi- zione contro le decisioni su prestazioni dell’assicuratore svizzero contro gli infortuni presso l’istanza cantonale menzionata nei rimedi giuridici ed interporre ricorso di diritto amministrativo contro le sentenze di questa istanza presso il Tribunale fede- rale delle assicurazioni a Lucerna. Le opposizioni e i ricorsi possono essere inoltrati direttamente o tramite l’Istituto statale per gli infortuni sul lavoro (Arbejdsskadestyr- elsen) a Copenaghen. In quest’ultimo caso la data di ricevimento deve essere anno- tata sulla comparsa. 2. Le persone residenti in Svizzera e i loro superstiti devono inoltrare ricorso contro le decisioni su prestazioni dell’assicurazione danese contro le lesioni professionali, direttamente oppure tramite l’INSAI, presso l’Ufficio danese per i ricorsi sociali. In quest’ultimo caso la data di ricevimento deve essere annotata sulla comparsa.»

21. L’articolo 17 capoverso 1 dell’Accordo amministrativo assume il tenore se -

guente: «1. Nei casi di cui all’articolo 22 capoverso 1 della Convenzione, le prestazioni in natura sono concesse in Svizzera dall’INSAI e in Danimarca dal Comune di domici- lio, a condizione che esista un diritto alle prestazioni conformemente alla legislazio- ne valida per l’istituzione competente.»

22. L’articolo 20 dell’Accordo amministrativo assume il tenore seguente:

«1. Gli importi che devono essere rimborsati dalle istituzioni degli Stati contraenti giusta l’articolo 24 della Convenzione sono rifusi separatamente per ogni singolo caso. 2. Tali importi vengono rimborsati su presentazione di un estratto dettagliato corre- dato dei documenti giustificativi al più tardi tre mesi dopo il ricevimento della ri- chiesta.»

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23. L’articolo 22 dell’Accordo amministrativo assume il tenore seguente:

«1. Per beneficiare delle agevolazioni previste nell’articolo 28 della Convenzione, la persona interessata presenta all’assicuratore svizzero presso il quale chiede di essere affiliata un’attestazione indicante la data dell’uscita dall’assicurazione malattie le- gale danese nonché i periodi d’assicurazione assolti in Danimarca. 2. L’attestazione è rilasciata dall’ultimo Comune di domicilio danese su istanza del richiedente. Se il richiedente non è in possesso dell’attestazione, per ottenerla l’assicuratore svizzero che si occupa della domanda di affiliazione può rivolgersi direttamente al Comune di domicilio danese.»

24. I capoversi 1 e 2 dell’articolo 23 dell’Accordo amministrativo assumono il te - nore seguente: «1. Per beneficiare delle agevolazioni previste nell’articolo 29 della Convenzione, la persona interessata presenta al Comune di domicilio danese un’attestazione indi- cante i periodi d’assicurazione, occupazione e residenza assolti secondo la legisla- zione svizzera. 2. L’attestazione indicante i periodi d’assicurazione viene rilasciata dall’assicuratore svizzero su istanza dell’interessato. Se questi non è in grado di fornire l’attestazione, il Comune di domicilio danese può rivolgersi all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.»

25. Dopo l’articolo 26 dell’Accordo amministrativo viene inserito il seguente arti - Gli organismi di collegamento di entrambi gli Stati contraenti si trasmettono le stati- stiche a loro disposizione concernenti i versamenti effettuati ogni anno agli aventi diritto in applicazione della Convenzione. Tali statistiche danno indicazioni, suddi- vise per tipo di prestazione, sul numero degli aventi diritto e sull’importo comples- sivo delle prestazioni concesse.»

Art. 2 L’Accordo aggiuntivo del 25 novembre 19866 all’Accordo amministrativo del 10 novembre 1983 concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca assume il titolo di «Primo Accordo aggiuntivo all’Accordo amministrativo del 10 novembre 1983 concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca».

6 RU 1987 761

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Art. 3 Il presente Accordo aggiuntivo entra in vigore contemporaneamente al Secondo Ac- cordo aggiuntivo dell’11 aprile 19967 alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 1983 8.

Fatto a Berna, il 16 marzo 1998, in due esemplari originali, in lingua tedesca e in lingua danese, le due versioni facenti parimenti fede.

Per l’Ufficio Per il federale delle assicurazioni sociali: Ministero degli affari sociali: M. Verena Brombacher K. Thorball

7 RS 0.831.109.314.112 ; RU 2000 2593 8 RS 0.831.109.314.1; RU 1983 1553

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Verbale concordato in occasione della sottoscrizione del Secondo accordo aggiuntivo all’Accordo amministrativo del 10 novembre 1983 concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca

In occasione della sottoscrizione del Secondo Accordo aggiuntivo all’Accordo am- ministrativo del 10 novembre 1983 concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca nel tenore del Secondo Accordo aggiuntivo dell’11 aprile 1996 i plenipotenziari hanno con- cordato di modificare come segue titolo e preambolo dell’allegato all’Accordo am- ministrativo del 10 novembre 1983 nel tenore del Primo Accordo aggiuntivo del 25 novembre 1986: «Allegato all’Accordo amministrativo del 10 novembre 1983 nel tenore del Se- condo Accordo aggiuntivo del 16 marzo 1998 concernente l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 1983 nel tenore del Secondo Accordo aggiuntivo dell’11 aprile 1996 Per protesi, grandi apparecchi e altre prestazioni in natura di notevole importanza, ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 della Convenzione nel tenore del Secondo Accor- do aggiuntivo dell’11 aprile 1996 e dell’articolo 19 dell’Accordo amministrativo nel tenore del Secondo Accordo aggiuntivo del 16 marzo 1998 s’intendono le presta- zioni seguenti, nella misura in cui sono previste, per il caso singolo, dalla legislazio- ne applicata dall’istituzione del luogo di residenza e di domicilio, a condizione che i loro costi superino probabilmente: in Svizzera 1000 franchi, in Danimarca 4500 corone».

Fatto a Berna, il 16 marzo 1998, in due esemplari originali, in lingua tedesca e in lingua danese, le due versioni facenti parimenti fede.

Per l’Ufficio Per il federale delle assicurazioni sociali: Ministero degli affari sociali: M. Verena Brombacher K. Thorball

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