AS 2000 2613
Ordinanza concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero
Ordinanza concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero
del 25 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 9 della legge federale del 24 marzo 2000 1 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero (legge), ordina:
Capitolo 1: Compiti e modalità di lavoro dell’organizzazione Presenza Svizzera (PRS)
Art. 1 Compiti 1 Presenza svizzera pianifica, coordina e realizza nell’ambito di una concezione glo- bale annuale attività corrispondenti all’obiettivo di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge. 2 Determina a questo scopo le priorità secondo le regioni e i campi nonché i mes- saggi di base secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge. 3 Può sostenere attività che rientrano nella concezione globale secondo il capover- so 1 e tener conto delle priorità e dei messaggi di base secondo il capoverso 2, se- gnatamente quando queste attività non possono essere realizzate da un’unità ammi- nistrativa della Confederazione o da un’organizzazione svizzera specializzate o riguardano ambiti di diverse unità amministrative federali o organizzazioni. 4 Si adopera per presentare la Svizzera nella sua totalità e multiformità e in merito ha riguardo dell’universalità delle relazioni svizzere con l’estero. 5 Nella pianificazione ed esecuzione dei suoi compiti si impronta al programma di legislatura del Consiglio federale nonché agli obiettivi annui e alle direttive di poli- tica estera del Consiglio federale e del Dipartimento federale degli affari esteri.
6 Funge da Commissione delle esposizioni mondiali.
Art. 2 Coordinamento 1 Presenza svizzera coordina le sue attività con quelle dei suoi membri e di altre or- ganizzazioni e persone impegnate nella promozione dell’immagine della Svizzera all’estero.
2 A questo scopo può concludere convenzioni di collaborazione con i membri, le
organizzazioni e le persone interessati.
RS 194.11 1 RS 194.1; RU 2000 2585
2000-1915 2613
Promozione dell’immagine della Svizzera all’estero RU 2000
Art. 3 Strumenti 1 Per adempiere i suoi compiti Presenza svizzera impiega segnatamente gli strumenti seguenti: a. approntamento di un’offerta di documentazione sulla Svizzera, completa e attuale; b. esecuzione di programmi nazionali mirati; c. utilizzazione di importanti avvenimenti e occasioni; d. collaborazione con media svizzeri e esteri ed altri diffusori; e. partecipazione a esposizioni mondiali; f. ulteriori progetti e azioni atti a influire sull’immagine della Svizzera al- l’estero. 2 Può promuovere l’immagine della Svizzera all’estero sostenendo finanziariamente adeguati provvedimenti, a condizione che questi: a. diffondano anzitutto indicazioni generali sulla Svizzera, suscitino simpatie nei confronti della Svizzera o ne evidenzino i diversi aspetti e l’attrattività; b. possano essere integrati armoniosamente nella concezione globale e nella pianificazione annuale di Presenza svizzera o si impongano per correggere tempestivamente eventuali imprevedibili peggioramenti dell’immagine della Svizzera all’estero; c. vengano precedentemente sottoposti in forma scritta per esame alla Segrete- ria di Presenza Svizzera.
Capitolo 2: Organi di Presenza Svizzera Sezione 1: Commissione
Art. 4 Composizione
1 Sono in particolare membri della commissione, oltre al presidente di Presenza
Svizzera, rappresentanti dei seguenti ambiti relativi a: politica estera, compresi Sviz- zeri all’estero, banche, gioventù, cultura, mass media e informazione, sport, turismo, economia come pure scienza e ricerca. 2 La Commissione è diretta dal presidente o, in caso di impedimento, dal vicepresi- dente di Presenza svizzera. 3 Il capo della Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri è d’uf- ficio vicepresidente di Presenza Svizzera e contemporaneamente rappresenta questo Dipartimento nella Commissione.
4 Per ogni membro della Commissione è designato un supplente.
5 I membri della Commissione e i loro supplenti possono partecipare assieme alle
sedute, ma dispongono congiuntamente di un solo voto.
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6 Il capo della Segreteria di Presenza Svizzera partecipa con voto consultativo alle sedute della Commissione. 7 Con il consenso del presidente, altre persone possono assistere con voto consultivo alle sedute della Commissione.
Art. 5 Elezioni, durata della carica
1 Le unità amministrative della Confederazione e le organizzazioni rappresentate
nella Commissione hanno il diritto di fare proposte per la designazione dei loro pro- pri rappresentanti e supplenti. Le persone proposte come membri della Commissione devono esercitare una funzione direttiva in seno alle unità amministrative della Confederazione e alle organizzazioni da loro rappresentate o far parte delle rispetti- ve direzioni. 2 L’eleggibilità, la durata della carica, il periodo della carica e il limite di età dei membri della Commissione si conformano alle disposizioni dell’ordinanza del 3 giugno 1996 2 sulle Commissioni.
Art. 6 Compiti 1 La Commissione stabilisce le direttive strategiche per Presenza Svizzera e ne con- trolla il concretamento.
2 A questo scopo le incombe:
a. la determinazione della concezione globale e della pianificazione annua; vi rientra segnatamente la scelta dei Paesi e delle regioni chiave; b. l’adozione del preventivo annuo; c. l’adozione del rapporto annuo e del conto annuo; d. la presentazione al Consiglio federale di proposte concernenti la partecipa- zione della Svizzera a esposizioni mondiali o a altre simili manifestazioni; e. le decisioni su spese uniche che superino l’importo di 250 000 franchi; f. le decisioni su spese ricorrenti il cui ammontare complessivo addizionato superi 250 000 franchi.
3 La Commissione serve inoltre allo scambio di informazioni tra i propri membri.
Art. 7 Disposizioni organizzative e procedurali I particolari organizzativi e procedurali sono disciplinati dal regolamento interno della Commissione.
2 RS 172.31
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Sezione 2: Segreteria
Art. 8 Compiti
1 La Segreteria è l’organo esecutivo di Presenza Svizzera.
2 Le incombono la preparazione delle decisioni nella Commissione, la preparazione delle sedute, la tenuta del verbale, nonché l’esecuzione delle decisioni della Com- missione. 3 È autorizzata in tale contesto a fare richieste e sottoporre proposte alla Commis- sione. 4 Cura i rapporti con le imprese, associazioni e delegazioni di cui all’articolo 2 ca- poverso 4 della legge. 5 Dirige, coordina e sorveglia l’elaborazione e l’impiego degli strumenti secondo l’articolo 3 della presente ordinanza e dei compiti scorporati secondo l’articolo 2 capoverso 6 della legge.
6 Fatte salve le competenze e decisioni della Commissione, decide in merito alle
spese uniche di Presenza Svizzera sino all’importo massimo di 250 000 franchi, nonché in merito alle spese ricorrenti sino a un importo complessivo addizionato di
250 000 franchi.
Art. 9 Direzione e organizzazione
1 Il capo della Segreteria ha il titolo di ambasciatore.
2 Rappresenta verso l’esterno Presenza svizzera negli affari giuridici e, d’intesa con il presidente, anche negli affari politici. Stabilisce in quale misura gli altri collabo- ratori della Segreteria possono rappresentare Presenza Svizzera. 3 Per l’esame di determinati problemi e per la consulenza della Segreteria può fare capo a esperti o istituire gruppi di lavoro.
Capitolo 3: Forma giuridica e mezzi finanziari di Presenza Svizzera
Art. 10 Forma giuridica e aggregazione L’organizzazione Presenza Svizzera ha la forma di unità amministrativa decentraliz- zata secondo gli articoli 6 capoverso 1 lettera e e 8 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) ed è aggregata amministrativamente al Dipartimento federale degli affari esteri.
3 RS 172.010.1
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Art. 11 Finanze
1 I mezzi finanziari di Presenza Svizzera sono:
a. i contributi annui ordinari della Confederazione; b. i contributi straordinari della Confederazione (p. es. per la partecipazione a esposizioni mondiali); c. le donazioni e altri contributi di terzi. 2 Il credito annuo è iscritto nel preventivo del Dipartimento federale degli affari esteri.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 20 ottobre 19764 sulla Commissione di coordinamento per la pre- senza della Svizzera all’estero è abrogata.
Art. 13 Diritto vigente: modifica L’ordinanza del 25 novembre 19985 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:
Allegato Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale Dipartimento federale degli affari esteri
2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata
Stralciare: «Nessuna» Aggiungere: Presenza Svizzera Präsenz Schweiz Présence Suisse Preschientscha Svizra
4 RU 1976 2091 5 RS 172.010.1
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Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2000.
25 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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